CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 35495/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33298-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio rAull'vVfltf2 RORRRTn PFSSTI (-7h'52' la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 3151 GIUSEPPINA, [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 201/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/05/2018 R.G.N. 663/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RG. 33298/2018 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 9 maggio 2018, la Corte d'Appello di Torino, nell'accogliere parzialmente l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - riducendo l'ammontare delle differenze retributive quantificate dal locale Tribunale - ha, nel resto, confermato la decisione che aveva accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], volti ad ottenere l'accertamento del proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato da parte della società resistente; la domanda era stata avanzata sul presupposto dell'espletamento di attività lavorativa da parte delle ricorrenti nei servizi di pulizia presso gli stabilimenti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Caselle, alle dipendenze di diverse società succedutesi nell'esecuzione di tali servizi in qualità di subappaltatrici della predetta società [OSCURATO:SOCIETA]; le lavoratrici, in particolare, avevano chiesto l'accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato con passaggio diretto alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] a seguito del subentro della stessa nella gestione diretta dell'appalto ai sensi degli artt. 4 e 11 CCNI, [OSCURATO:PERSONA], con conseguente declaratoria della nullità/illegittimità del termine apposto al nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 30 aprile 2014, con la condanna della società alla riammissione nel posto di lavoro o all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dalla data suddetta, anche ex art. 2932 cod. civ., nonché al risarcimento del danno ed al pagamento delle differenze retributive maturate; per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affidandolo a quattro motivi; resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata deducendosi la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del CCNI, Multiservizi per aver la Corte ritenuto il medesimo applicabile alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della quale era stata eccepita l'inapplicabilità; con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 4 CCNL Multiservizi, nonché degli artt. 1362 e segg. asserendosi l'inconfigurabilità di una ipotesi di cambio appalto, per aver la [OSCURATO:SOCIETA]. fatto fronte, con una reinternalizzazione del servizio, alla cessazione dell'appalto precedente; con il terzo motivo di ricorso si allega, ulteriormente, la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 CCM-, Multiservizi per aver la Corte affermato l'obbligo della [OSCURATO:SOCIETA] di assumere le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato ed alle medesime condizioni godute presso il precedente datore di lavoro; con il quarto motivo si deduce "in ulteriore subordine", la violazione e falsa applicazione ril i dell'art. 2932 cod. civ.; tutti i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico — sistematiche, sono infondati; giova rilevare, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 4 CCNL Multiservizi, sotto il profilo sollevato esclusivamente con riferimento alla lavoratrice Larion, come la Corte territoriale abbia fornito adeguata contezza della ritenuta applicabilità della disposizione, sulla base della lettera non solo della norma di contrattazione collettiva, ma anche e soprattutto, del contenuto del contratto individuale intercorso fra le parti; osserva, infatti, il giudice di secondo grado, che nel contratto individuale di lavoro tra la [OSCURATO:SOCIETA] e ciascuna delle quattro lavoratrici, il CCNL Multiservizi è espressamente indicato quale CCNL "applicato" cui fare riferimento per quanto "non espressamente previsto"; con interpretazione non implausibile, quindi, la Corte ha ritenuto documentalmente provata la volontà della società di applicare al rapporto di lavoro delle appellate il contratto collettivo in questione, "individuandolo quale fonte integrativa della regolamenta:zione contenuta nel contratto individuale, con conseguente imlevana de/fatto che la società non sia firmataria né iscritta alle associazioni stipulanti"; il Collegio, peraltro, ha insistito sul valore precettivo e non meramente programmatico degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva nelle ipotesi di cambio appalto come ritenuto da questa Corte con riferimento all'analogo art. 37 del [OSCURATO:PERSONA] (cfr., sul punto, Cass. n. 15684 del 2016); in particolare, in sede di legittimità è stato affermato che, qualora nel contratto di appalto (nella specie, per la pulizia di locali) sia subentrata una nuova azienda, quest'ultima è tenuta ad assumere il personale già dipendente dell'azienda cessata ove siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, trattandosi di obbligo contrattuale previsto dall'art. 37 C.C.N.L. del 8 giugno 2000 per i dipendenti delle cd. [OSCURATO:PERSONA], che, alla luce di una interpretazione letterale e teleologica, ha portata precettiva e non meramente programmatica, atteso anche il dichiarato scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale; con riguardo a tale ultimo aspetto ed affrontando gli ulteriori motivi di doglianza, deve sottolinearsi che, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, l'art. 4 persegue l'obiettivo, espressamente dichiarato dalle parti sociali, di armonizzare le esigenze delle imprese con il mantenimento dei livelli complessivi di occupazione a fronte di "frequenti cambi di gestione" negli appalti che caratterizzano lo specifico settore economico e dei riflessi negativi di tali avvicendamenti sulla continuità dei rapporti di lavoro, conseguenti alla risoluzione, da parte dell'impresa cessante, e alla successiva assunzione ex novo da parte della subentrante; orbene, come correttamente rilevato dal giudice di secondo grado, le imprese sono vincolate all'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 4 e, in caso di cessazione dell'appalto, all'adempimento non solo di obblighi preventivi di comunicazione e informativa sindacale a carico delle imprese, che devono reputarsi rilevanti anche là dove l'impresa subentrante sia la stessa che già gestiva il servizio, nonché, alla scadenza dell'appalto, all'adempimento dell'obbligo contrattualmente previsto , nel caso di parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, di assumere senza periodo di prova il personale addetto all'appalto da almeno quattro mesi, secondo quanto previsto dalla lettera a) o, nel caso di mutamenti tecnico — organizzativi, di procedere ad esame congiunto della situazione con le organizzazioni sindacali allo scopo di individuare i possibili strumenti per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nelle nuove condizioni di lavoro (lett b); dal tenore letterale e dall'impianto complessivo della norma, ha evinto il Collegio che il presupposto per l'applicabilità della specifica tutela di cui alla lettera a) del CCNL è esclusivamente l'obiettiva prosecuzione del servizio oggetto di appalto, senza apprezzabili mutamenti tecnici od organizzativi, indipendentemente, pertanto, dalla natura e qualificazione giuridica delle imprese o dal titolo in base al quale si verifica il cambiamento del soggetto nella gestione del medesimo servizio da parte del subentrante (cfr., con riguardo all'analoga disposizione di cui all'art. 37 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], Cass. n. 22382 del 2017); non sussistono ragioni per discostarsi da quanto previsto a tutela del contraente debole, individuato nel dipendente che subisce i continui cambi di gestione, anche nell'ipotesi in cui non si verifichi, tout court, il subingresso di nuova impresa nel cambio appalto ma, piuttosto, una reinternalizzazione del servizio che la società appaltante decida di gestire in proprio e direttamente; evidente, invero, la possibile lesione del principio di parità di trattamento previsto, da ultimo, dagli artt. 20 e 21 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea qualora si reputasse tale ipotesi distinta rispetto a quella più usuale (consistente nell'avvicendamento di altra società) e se ne inferisse l'inapplicabilità alla specie delle disposizioni contrattuali in tema di garanzia della conservazione del medesimo posto di lavoro con il trattamento economico e retributivo per lo stesso previsto; non viene meno, infatti, non solo la ratio sottesa alla norma, ma anche il presupposto giuridico - fattuale, consistente nel "cambio di gestione", ossia nel mutamento del soggetto cui fa capo la gestione dell'appalto che, a mente dell'art. 4 CCNL lett. a) comporta, in presenza del requisito oggettivo della prosecuzione inalterata del servizio, l'obbligo di assunzione degli addetti da parte dell'impresa che subentra;anche in questo caso, quindi, si è in presenza di quell'avvicendamento, ovvero del mutamento del soggetto cui fa capo la gestione dell'appalto, che, ai sensi dell'art. 4 lett. a) CCNL comporta, in presenza del requisito oggettivo della prosecuzione inalterata del servizio, l'obbligo di assunzione degli addetti da parte dell'impresa che subentra; nella specie, la Corte ha ritenuto, in fatto, provata la prosecuzione senza apprezzabili modifiche del servizio ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., in quanto la circostanza, allegata nei ricorsi introduttivi, non era stata specificamente contestata da [OSCURATO:SOCIETA]. nella comparsa di cui all'art. 416 cod. proc.civ.; nessun elemento è stato addotto da parte ricorrente da cui potrebbe evincersi l'applicabilità alla specie non della lettera a) bensì della lettera b) dell'art. 4 considerato, e, cioè, l'apprezzabile mutamento strutturale del servizio, in violazione dell'art. 366 cod. proc. civ.; ed invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass. 342/2021); quanto al terzo motivo, va rilevato come la Corte abbia offerto ancora una volta una lettura non implausibile dell'art. 4 CCNL con riguardo al ritenuto obbligo, in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., di assumere le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato ed alle medesime condizioni godute presso il precedente datore di lavoro; al riguardo, il giudice di secondo grado ha ritenuto di evincere una volontà in tal senso delle parti contrattuali, pur in assenza di una esplicita indicazione, sulla base dei molteplici indici rivelatori contenuti nella norma; in primo luogo, il riferimento quale presupposto dell'assunzione, alla parità di termini, condizioni e prestazioni contrattuali, quindi, al mantenimento della medesima organizzazione delle attività cui il personale era già addetto, secondo il preesistente assetto dell'organico; inoltre, l'espressa previsione, nella successiva lettera b), dell'art. 4, della possibilità di fare ricorso ad una riduzione dell'orario di lavoro o ad un part time solo in presenza di mutate esigenze tecnico — organizzative; ancora, le molteplici garanzie di "continuità" dei rapporti di lavoro rispetto a quello già in essere con la precedente impresa previste in altre parti dello stesso CCNL riguardanti, rispettivamente, l'esonero dal periodo di prova, il computo del periodo di apprendistato eventualmente già svolto ai fini dell'anzianità di servizio, la prosecuzione del contratto a tempo determinato fino al termine della scadenza originariamente previsto; infine, l'obbligo dell'impresa cessante di consegnare al subentrante la documentazione di lavoro relativa ai lavoratori aventi i requisiti per l'assunzione, con specifico riferimento, tra l'altro, a livello di inquadramento, orario settimanale, data di assunzione nel settore e nell'impresa cessante, obbligo che, come osservato dalla Corte, trova spiegazione logica solo nella necessaria considerazione di tali elementi al fine della stipula di nuovi contratti di lavoro; orbene, dall'esame di tutti gli indici rivelatori in questione, la Corte ha trovato l'univoca conferma della volontà delle parti di assicurare al personale stabilmente impiegato nell'appalto da almeno quattro mesi, la continuità non solo del rapporto di lavoro, ma anche delle relative condizioni contrattuali, in presenza di avvicendamenti nella gestione che non abbiano comportato apprezzabili variazioni di termini del servizio appaltato, non reputando giustificate, quindi, modifiche delle condizioni in questione; secondo una lettura sicuramente non implausibile dell'assetto contrattuale, pertanto, la Corte ha escluso la possibilità di reputare legittima l'utilizzazione di contratti a termine in luogo di quelli a tempo indeterminato originariamente esistenti, proprio anzi ritenendo volgersi in direzione contraria la volontà non solo delle parti sociali ma anche dei contraenti, in virtù dell'espresso richiamo contenuto nei contratti individuali di lavoro, alla disposizione di cui all'art. 4 CCM-, per tutto quanto non espressamente previsto; quanto, infine, alla dedotta violazione del disposto di cui all'art. 2932 cod. civ., ritiene il Collegio che il riferimento a tale norma sia stato effettuato essenzialmente allo scopo di indicare la stretta correlazione e somiglianza fra i due rimedi, avendo già in precedenza dato atto la Corte della necessità di procedere conservando le medesime modalità di svolgimento del rapporto, sì che il riferimento all'art. 2932 cod. civ. deve ritenersi effettuato sostanzialmente "ad abundantiam"; giova evidenziare, al riguardo, che nel caso di cambio di appalto non si è in presenza di alcuna azione diretta a contrastare fenomeni interpositori o comunque di contitolarità del rapporto di lavoro, ma si tratta di un semplice avvicendamento nella gestione di un appalto di servizi che l'art.4 del CCNL di settore disciplina in maniera articolata e compiuta prevedendo, in presenza di specifiche condizioni, ed in particolare, come risulta incontestato nella specie, della assenza di modifiche di termini, modalità e prestazioni contrattuali (art. 4 CCNL), di assumere senza periodo di prova il personale addetto all'appalto da almeno quattro mesi come (cfr., sul punto, Cass. n. 13179 del 2017); alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 7000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a