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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 02010/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TRANInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata in relazione ad un'autovettura in possesso dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] in virtù di contratto di leasing, nonostante a seguito del mancato pagamento di una pluralità di canoni la società locatrice si fosse avvalsa della clausola risolutiva espressa, inviando la comunicazione di risoluzione con raccomandata del 14/11/2022.

Il GIP aveva rigettato la richiesta di sequestro, in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen., rilevando che, non essendo stata ritirata la raccomandata e non essendovi "prova di altre forme di richiesta di restituzione del bene per risoluzione del contratto" e non potendosi applicare le regole processuali della compiuta giacenza, difettava "l'elemento costitutivo dell'interversione del possesso perché il fatto possa assumere, allo stato, rilevanza penale".

A sostegno del ricorso il pubblico ministero ha dedotto, con unico motivo di impugnazione, il vizio di motivazione e la violazione di legge laddove non sono stati ritenuti sufficienti ad integrare l'interversione del possesso dell'autovettura il concorso di una pluralità di elementi, quali il mancato pagamento dei canoni dal novembre 2022, il mancato ritiro della raccomandata, la mancanza di interlocuzioni con l'intestataria e la mancata restituzione del bene.

Soprattutto, il pubblico ministero ha contestato lo standard probatorio richiesto dal GIP, evidenziando non doversi effettuare in questa sede nemmeno una prognosi di colpevolezza, bensì soltanto valutare la sussistenza del fumus del reato e dei suoi elementi costitutivi.

2. Il ricorso dev'essere qualificato come appello e trasmesso al Tribunale di Trani, non essendo impugnabile per saltum davanti a questa Corte il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo.

Oggetto di ricorso in cassazione ex art. 325 cod. proc. pen., infatti, sono le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame all'esito del giudizio del riesame o di appello ai sensi dell'art.322 bis cod. proc. pen.

In seguito alle modifiche apportate dall'art. 19, D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12, lett. a) e b), il ricorso in cassazione, da un lato, è stato esteso alla decisione sull'appello avverso la misura cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., dall'altro lato è stato ristretto al solo decreto di sequestro emesso dal giudice, data la natura interinale del provvedimento adottato dal pubblico ministero.

Anche per i provvedimenti cautelari reali è, dunque, previsto il ricorso per saltum quale alternativa del riesame.

Si tratta, però di strumento di controllo che, in seguito alla modifica apportata dall'art. 19, D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12, non rappresenta più una regola generale attuabile nei confronti di tutte le specie di provvedimenti cautelari reali.

L'univoco riferimento da parte dell'art. 325 cod. proc. pen. al "decreto" di sequestro induce a ritenere esperibile il ricorso per saltum solo nei confronti del sequestro preventivo e ad escluderne l'applicabilità in ordine al decreto di rigetto della richiesta di sequestro preventivo.

Tra i provvedimenti suscettibili di ricorso immediato in cassazione, pertanto, non rientra il provvedimento che respinge la richiesta di revoca del sequestro; in tale caso, infatti, l'unico strumento di controllo esperibile è l'appello di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen.: ed invero, come già affermato da questa Corte, nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro: non certamente la norma di carattere generale, di cui all'art. 568, comma secondo, nuovo cod. proc. pen., perché questa sancisce la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze, ma nemmeno alcuna norma di carattere particolare, perché nessuna di queste è rinvenibile in relazione ai provvedimenti in materia di sequestro preventivo: per questi ultimi è, invece, esperibile l'appello di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1003 del 11/06/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191456).

Di conseguenza, ove erroneamente esperito il ricorso per saltum, detta impugnazione deve essere qualificata appello, ex artt. 322 bis, 568 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 11869 del 08/02/2017, P.G. in proc.

Giacino, Rv. 269689 -, Sez. 3, n. 17132 del 24/03/2015, P.M. in proc.

Paone, Rv. 263239; Sez. 3, n. 41179 del 25/10/2002, Falsini e altro, Rv. 222975).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trani per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TRANInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata in relazione ad un'autovettura in possesso dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] in virtù di contratto di leasing, nonostante a seguito del mancato pagamento di una pluralità di canoni la società locatrice si fosse avvalsa della clausola risolutiva espressa, inviando la comunicazione di risoluzione con raccomandata del 14/11/2022. Il GIP aveva rigettato la richiesta di sequestro, in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen., rilevando che, non essendo stata ritirata la raccomandata e non essendovi "prova di altre forme di richiesta di restituzione del bene per risoluzione del contratto" e non potendosi applicare le regole processuali della compiuta giacenza, difettava "l'elemento costitutivo dell'interversione del possesso perché il fatto possa assumere, allo stato, rilevanza penale". A sostegno del ricorso il pubblico ministero ha dedotto, con unico motivo di impugnazione, il vizio di motivazione e la violazione di legge laddove non sono stati ritenuti sufficienti ad integrare l'interversione del possesso dell'autovettura il concorso di una pluralità di elementi, quali il mancato pagamento dei canoni dal novembre 2022, il mancato ritiro della raccomandata, la mancanza di interlocuzioni con l'intestataria e la mancata restituzione del bene. Soprattutto, il pubblico ministero ha contestato lo standard probatorio richiesto dal GIP, evidenziando non doversi effettuare in questa sede nemmeno una prognosi di colpevolezza, bensì soltanto valutare la sussistenza del fumus del reato e dei suoi elementi costitutivi. 2. Il ricorso dev'essere qualificato come appello e trasmesso al Tribunale di Trani, non essendo impugnabile per saltum davanti a questa Corte il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo. Oggetto di ricorso in cassazione ex art. 325 cod. proc. pen., infatti, sono le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame all'esito del giudizio del riesame o di appello ai sensi dell'art.322 bis cod. proc. pen. In seguito alle modifiche apportate dall'art. 19, D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12, lett. a) e b), il ricorso in cassazione, da un lato, è stato esteso alla decisione sull'appello avverso la misura cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., dall'altro lato è stato ristretto al solo decreto di sequestro emesso dal giudice, data la natura interinale del provvedimento adottato dal pubblico ministero. Anche per i provvedimenti cautelari reali è, dunque, previsto il ricorso per saltum quale alternativa del riesame. Si tratta, però di strumento di controllo che, in seguito alla modifica apportata dall'art. 19, D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12, non rappresenta più una regola generale attuabile nei confronti di tutte le specie di provvedimenti cautelari reali. L'univoco riferimento da parte dell'art. 325 cod. proc. pen. al "decreto" di sequestro induce a ritenere esperibile il ricorso per saltum solo nei confronti del sequestro preventivo e ad escluderne l'applicabilità in ordine al decreto di rigetto della richiesta di sequestro preventivo. Tra i provvedimenti suscettibili di ricorso immediato in cassazione, pertanto, non rientra il provvedimento che respinge la richiesta di revoca del sequestro; in tale caso, infatti, l'unico strumento di controllo esperibile è l'appello di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen.: ed invero, come già affermato da questa Corte, nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro: non certamente la norma di carattere generale, di cui all'art. 568, comma secondo, nuovo cod. proc. pen., perché questa sancisce la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze, ma nemmeno alcuna norma di carattere particolare, perché nessuna di queste è rinvenibile in relazione ai provvedimenti in materia di sequestro preventivo: per questi ultimi è, invece, esperibile l'appello di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1003 del 11/06/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191456). Di conseguenza, ove erroneamente esperito il ricorso per saltum, detta impugnazione deve essere qualificata appello, ex artt. 322 bis, 568 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 11869 del 08/02/2017, P.G. in proc. Giacino, Rv. 269689 -, Sez. 3, n. 17132 del 24/03/2015, P.M. in proc. Paone, Rv. 263239; Sez. 3, n. 41179 del 25/10/2002, Falsini e altro, Rv. 222975). P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trani per
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