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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 39808/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che confermava la penale responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione ascrittogli e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che le cumulative doglianze svolte nell'unico motivo d'impugnazione sono del tutto generiche, reiterando rilievi in punto di dolo e valutazione della prova che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di adeguata motivazione, priva di aporie e frizioni logiche; che il difensore non si rapporta in termini di puntualità censoria agli argomenti posti a fondamento della reiezione del gravame dai giudici d'appello, che hanno fatto corretta applicazione dei principi costantemente enunziati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla prova del dolo, e lamenta la pretermissione di deduzioni difensive di cui non chiarisce né la consistenza né la decisività; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che confermava la penale responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione ascrittogli e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che le cumulative doglianze svolte nell'unico motivo d'impugnazione sono del tutto generiche, reiterando rilievi in punto di dolo e valutazione della prova che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di adeguata motivazione, priva di aporie e frizioni logiche; che il difensore non si rapporta in termini di puntualità censoria agli argomenti posti a fondamento della reiezione del gravame dai giudici d'appello, che hanno fatto corretta applicazione dei principi costantemente enunziati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla prova del dolo, e lamenta la pretermissione di deduzioni difensive di cui non chiarisce né la consistenza né la decisività; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente
Sentenza Cassazione n. 39808/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris