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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2018

Cassazione n. 07803/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 25324/2018proposto da: LAGEDERALBERT elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manzi che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoHarald Resch -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SPAelettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocatiHerald [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente e ricorrente incidentale - RG 25324/18Lageder-Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli LAGEDERALBERT elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoHarald Resch -controricorrente a ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 12/2018 della CORTE D’APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO depositata il 3/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con contrapposti ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la Cassa di Risparmio di Bolzano impugnano l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Trento-Sezione Distaccata di Bolzano, a definizione del contenzioso insorto tra l e parti in relazio ne alla fideiussione prestata dal primo nei confronti della seconda a garanzia delle anticipazioni bancarie effettuate da questa in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in parziale accoglimento del gravame principale, rigettato l’incidentale,ha riformato l'impugnata decisione di primo grado nella parte in cui questa aveva ritenuto di decurtare dalla garanzia, prestata nella misura di euro 400.000,00, la minor somma di euro 142.000,00, corrispondente alla rimessa a cui aveva dato seguito il legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], anch'egli fideiussore della medesima in esecuzione del piano di rientro concordato con la banca in data 9-24.4.2013, confermandone viceversa le ulteriori statuizioni in punto alla natura autonoma della garanzia e all'estinzione di essa per intervenuta novazione dell'obbligazione principale.

In particolare, con riferimento alla questione dell'imputabilità della rimessa effettuata dal Peskoller, il giudice distrettuale si è indotto ad affermare che, poiché all'atto suo compimento l'obbligazione di garanzia non era ancora divenuta esigibile, non essendo scaduto il RG 25324/18Lageder-Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli garantito rapporto di accreditamento e non avendo la banca revocato l'affidamento, era verosimile che il Peskoller avesse sottoscritto il piano di rientro ed avesse, in adempimento di esso , provveduto alla rimessa al fine di evitare l'adozione da parte della banca del provvedimento di revoca.

«La sua sottoscrizione del progetto di ripianamento», scrive il decidente, «vale perciò, come manifestazione implicita, tuttavia, inequivoca ed oggettiva, della sua volontà di garantire personalmente che il debito di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. verso la banca venisse ricondotto nei limiti dell'accreditamento.

Conseguentemente gli atti solutori da lui successivamente posti in essere rappresentano l'adempimento di quest'obbligo di garanzia.

Non sono, invece, da intendersi quali atti estintivi dell'obbligo fideiussorio contratto il il 29.6.2006.

Esso, perciò, permane nel suo limite quantitativo originario di euro 400.000,00 anche nei confronti dell'appellato Lageder» La cassazione di detta sente è ora chiesta in via principale dal Lagedersulla base di quattro mezzi ed in via incidentale dalla banca sulla base di un solo mezzo.

Reciprocamente le parti – che hanno pure depositato memorie – resistono ai proposti ricorsi con controricorso.

Con la propria memoria il ricorrente principale ha chiesto il differimento dell’odierna trattazione al fine di disporre la riunione del presente giudizio a quello incardinato al R.G. di questa Corte n. 20915/22 stante la connessione tra i medesimi. [OSCURATO:PERSONA]

2. L’istanza di riunione non merita seguito, posto che , seppure i giudizi menzionati siano riconducibili a vicende di fatto in parte sovrapponibili, tra i temi giuridici oggetto di esame in ciascuno di essi non si registra una coincidenza tale da ravvisare ragioni di RG 25324/18Lageder-Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli connessione che possano giustificare il differimento dell’odierna trattazione.

3. Quantunque la doglianza rassegnata dalla ricorrente incidentale rivesta carattere pregiudiziale rispetto all'esame del ricorso principale – censurandosi la decisione impugnata nella parte in cui ha disconosciuto la natura autonoma della garanzia prestata dal Lageder –il carattere condizionato che occorre riconoscer l e , in v ista del fatto che la banca è risultata vittoriosa all'esito del giudizio di gravame, consente di differirne l'esame all'esito dello scrutinio sul ricorso principale, in piana applicazione del principio secondo cui «il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ... ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale» (Cass., Sez.

U, 25/03/2013, n. 7381; Cass., Sez.

III, 14/03/2018, n. 6138; Cass., Sez.

I, 6/03/2015, n. 4619).

4.1. Muovendo, dunque, dall'esame del primo motivo del ricorso principale, con esso si contesta l'affermazione della banca in ordine all'imputabilità della rimessa effettuata dal Peskoller alla nuova garanzia personale assunta dal medesimo, differente, perciò, dalla fideiussione prestata a suo tempo a lateredalla apertura di credito.

Si sostiene, in particolare , che l'affermazione in parola cozzerebbe con l'art. 1362 cod. civ., perché, stando alla lettera e alla comune intenzione delle parti sottesa al documento sottoscritto dal Peskoller il 9-24.4.2013, non era riconoscibile in esso alcuna volontà di prestare RG 25324/18Lageder-Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli una nuova garanzia, ma solamente quella di rateizzare l'adempimento di quella a suo tempo prestata; con gli artt. 1367, 1322 e 1372 cod. civ. perché solo l'interpretazione del documento in conformità al principio di conservazione del contratto ovvero riconoscendo in esso un accordo di rateizzazione si mostrava in grado di escluderne la nullità, altrimenti inevitabile venendo il Peskoller a garantire ex novo l'obbligazione già garantita; con l'art. 1937 cod. civ. perché la prestazione di garanzia, pur essendo aliena di vincoli formali, postula una manifestazione di volontà inequivoca ed oggettiva, manchevole viceversa nella specie in difetto di conformi elementi testuali.

4.2. Il motivo, sebbene articoli una pluralità di doglianze, tende in buona sostanza a confutare l'interpretazione resa dal decidente d'appello del documento sottoscritto dal Peskoller in data 9.24.4.2013, ritenendo che, di contro alla tesi enunciata in sentenza – secondo cui esso andre bbe inteso quale fonte di una nuova garanzia da parte del suo sottoscrittore, diversa ed in aggiunta a quella già prestata dal medesimo in concorso con altri garanti, tra cui anche il Lageder – il documento in questione configurerebbe un mero accordo di rateizzazione, di modo che la rimessa effettuata dal Peskoller in esecuzione di esso non sarebbe che adempimento sia pure parziale dell'originaria obbligazione fideiussore, i cui effetti si estenderebbero perciò alla persona del ricorrente, diminuendone in modo corrispondente l'esposizione.

In questa luce il motivo si rivela evidentemente inammissibile, giacché, come è noto,l'interpretazione del contratto si traduce in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti e si risolve, perciò, in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, spettando solo a questo di investigare la volontà trasfusa dalle parti nella regolamentazione del rapporto giuridico tra esse corrente.

Sebbene, poi, detta indagine si renda censurabile in cassazione solo RG 25324/18Lageder-Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli per violazione dei criteri ermeneutici o per vizio di motivazione, nella misura in cui esso sia ancora denunziabile, nondimeno, le censure prospettabili non devono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni.

Quindi, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra.

4.3. Poiché, anche dove lamenta la violazione dei criteri di ermeneutica, il motivo non decampa dal quadro di una lettura delle realtà negoziale alternativa a quella sposata dal giudice di merito, ne discende perciò la sua inammissibilità e la conseguente incensurabilità in questa sede del capo della decisione qui impugnato.

5.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta sempre la medesima affermazione sotto il profilo dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in cui la Corte d'Appello sarebbe incorsa nel dare contezza del proprio assunto sul punto.

Si sostiene, in particolare, che la sentenza impugnata avrebbe omesso l'esame di alcuni fatti decisivi quali l'intimazione a pagare le somme i limiti di accreditamento indirizzata ai fideiussori dalla banca, la specificazione operata dal Peskoller, all'atto di operare la rimessa di eu ro 142.000,00, di effettuare il pagamento in veste di fideiussore ed il riconoscimento da parte della banca che detto pagamento era stato effettuato in veste di fideiussore.

5.2. Anche questo motivo si rivela inammissibile.

Per un verso, sviluppandosi a contrasto della vista affermazione compiuta dalla Corte d'Appello circa la natura dell'impegno assunto dall Peskoller sottoscrivendo il documento 9-24.4.2013 – a margine del quale non è, poi, superfluo notare che la locuzione "fideiussore" RG 25324/18Lageder-Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli che accompagna il pagamento effettuato dal medesimo, proprio a conferma che l'interpretazione è atto esclusivo del decidente di merito, può anche intendersi riferita all'obbligazione di rientro ivi assunta dalla società e non solo all'obbligazione originaria –il motivo rifluisce nel solco di una critica al ragionamento ermeneutico della Corte d'Appello e, come tale , si sottrae, al pari delle doglianze riportate nelprimo motivo, al sindacato qui richiesto.

Da altro lato va detto, rievocando il concetto che fatto decisivo è nell'accezione del parametro richiamato –da cui, peraltro, è sparita la dizione utilizzata in rubrica – il fatto storico, principale o secondari o, costitutivo, impeditivo o modificativo della pretesa, che, come bene hanno, a suo tempo detto, le SS.UU con il duplice arresto 8053/14 e 8054/14, non vi rientrano i meri elementi istruttori, categoria a cui vanno convenientemente ridotti i "fatti" di cui discorre il motivo.

6.1. Con il terzo motivo di ricorso, sempre a confutazione dell'affermazione in parola, si deduce la violazione degli artt. 1185 e 1957 cod. civ.

Si sostiene, in particolare, che la Corte d'Appello, statuendo nei termini contestatiovvero non imputando il pagamento effettuato dal Pekoller alla fideiussione, ma ad un fantomatico impegno risultante dal documento sottoscritto dal medesimo in data 9-24.4.2013, avrebbe violato tanto la prima che la seconda norma, non considerando che quello così eseguito costituiva un pagamento anticipato rispetto alla scadenza del debito principale ed andava per questo imputato alla fideiussione originaria.

6.2. Il motivo condivide la sorte dei precedenti.

Esso, da un lato, laddove insiste nel rivendicare alla fideiussione originaria l'imputabilità del pagamento effettuato dal Peskoller, si risolve nuovamente in una critica del ragionamento interpretativo svolto dal decidente del grado e si rende per questo incensurabile in questa sede.

Sotto altro profilo, parimenti invalidante, esso oblitera la realtà processuale ostesa dalla sentenza impugnata, che ha collocato RG 25324/18Lageder-Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli in giusto ordine temporale la sequenza degli eventi, di guisa che tra la fideiussione a suo tempo prestata anche dal Lageder ed il pagamento eseguito dal Peskoller si inserisce un ulteriore passaggio costituito dal documento 9-24.4.2013, sottoscrivendo il quale il Peskoller non solo obbligava la società in prima persona al piano di rientro sintetizzato dalla banca, ma ne garantiva in proprio – o vvero come fideiussore – il rispetto, tanto da versare, per l'insolvenza del debitore principale, la somma di che trattasi, che dunque non poteva andare a scomputo dell'originaria obbligazione di garanzia assunta anche dall'attuale ricorrente.

E quindi la doglianza sotto questa angolazione non si allinea al contenuto del decisum processuale e si colloca al di fuori del perimetro della sanzionabilità consentita in questa sede.

7.1. Con il quarto motivo di ricorso, in critica ancora dello stesso capo della decisione qui impugnata, si denuncia la violazione dell'art. 1193 cod. civ.

Si sostiene, in particolare, che, essendo in facoltà del debitore, in relazione a più debiti nei confronti del medesimo creditore, scegliere quale debito soddisfare con priorità imputando a questo il pagamento effettuato, la Corte d'Appello, imputando invece il pagamento effettuato dal Peskoller alla garanzia personale da questo offerta sottoscrivendo il piano di rientro, avrebbe palesemente ignorato la norma in indirizzo, conferendo al pagamento una finalità difforme da quella che attribuitagli dal suo autore.

7.2. Il motivo, non diversamente da quelli già esaminati, è affetto da pari inammissibilità.

Anche sotto questa angolazione possono per vero rinnovarsi le ragioni già sviluppate a tale riguardo, dato che il motivo, da un lato, intende sollecitare il sindacato cassatorio sul ragionamento ermeneutico del giudice gravato, chiedendo, in ultima analisi, che questa Corte sostituisca la propria interpretazione a quella del giudice gravato, dall'altro non si accorda con il contenuto della decisione, perché RG 25324/18Lageder-Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli rivendica a sé la legittimità di una ricostruzione processuale contraria a quella accolta dalla decisione impugnata.

8. Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile.

9. L'inammissibilità di esso si riverbera, di conseguenza, anche in riferimento all'incidentale che va dichiarato assorbito.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente principale del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso principale inammissibile e dichiara il ricorso incidentale assorbito ; condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte controricorrentee ricorrente incidentale in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente principale, ove dovuto, del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno19.1.2023. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 25324/2018proposto da: LAGEDERALBERT elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manzi che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoHarald Resch -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SPAelettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocatiHerald [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente e ricorrente incidentale - RG 25324/18Lageder-Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli LAGEDERALBERT elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoHarald Resch -controricorrente a ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 12/2018 della CORTE D’APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO depositata il 3/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con contrapposti ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la Cassa di Risparmio di Bolzano impugnano l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Trento-Sezione Distaccata di Bolzano, a definizione del contenzioso insorto tra l e parti in relazio ne alla fideiussione prestata dal primo nei confronti della seconda a garanzia delle anticipazioni bancarie effettuate da questa in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in parziale accoglimento del gravame principale, rigettato l’incidentale,ha riformato l'impugnata decisione di primo grado nella parte in cui questa aveva ritenuto di decurtare dalla garanzia, prestata nella misura di euro 400.000,00, la minor somma di euro 142.000,00, corrispondente alla rimessa a cui aveva dato seguito il legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], anch'egli fideiussore della medesima in esecuzione del piano di rientro concordato con la banca in data 9-24.4.2013, confermandone viceversa le ulteriori statuizioni in punto alla natura autonoma della garanzia e all'estinzione di essa per intervenuta novazione dell'obbligazione principale. In particolare, con riferimento alla questione dell'imputabilità della rimessa effettuata dal Peskoller, il giudice distrettuale si è indotto ad affermare che, poiché all'atto suo compimento l'obbligazione di garanzia non era ancora divenuta esigibile, non essendo scaduto il RG 25324/18Lageder-Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli garantito rapporto di accreditamento e non avendo la banca revocato l'affidamento, era verosimile che il Peskoller avesse sottoscritto il piano di rientro ed avesse, in adempimento di esso , provveduto alla rimessa al fine di evitare l'adozione da parte della banca del provvedimento di revoca. «La sua sottoscrizione del progetto di ripianamento», scrive il decidente, «vale perciò, come manifestazione implicita, tuttavia, inequivoca ed oggettiva, della sua volontà di garantire personalmente che il debito di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. verso la banca venisse ricondotto nei limiti dell'accreditamento. Conseguentemente gli atti solutori da lui successivamente posti in essere rappresentano l'adempimento di quest'obbligo di garanzia. Non sono, invece, da intendersi quali atti estintivi dell'obbligo fideiussorio contratto il il 29.6.2006. Esso, perciò, permane nel suo limite quantitativo originario di euro 400.000,00 anche nei confronti dell'appellato Lageder» La cassazione di detta sente è ora chiesta in via principale dal Lagedersulla base di quattro mezzi ed in via incidentale dalla banca sulla base di un solo mezzo. Reciprocamente le parti – che hanno pure depositato memorie – resistono ai proposti ricorsi con controricorso. Con la propria memoria il ricorrente principale ha chiesto il differimento dell’odierna trattazione al fine di disporre la riunione del presente giudizio a quello incardinato al R.G. di questa Corte n. 20915/22 stante la connessione tra i medesimi. [OSCURATO:PERSONA] 2. L’istanza di riunione non merita seguito, posto che , seppure i giudizi menzionati siano riconducibili a vicende di fatto in parte sovrapponibili, tra i temi giuridici oggetto di esame in ciascuno di essi non si registra una coincidenza tale da ravvisare ragioni di RG 25324/18Lageder-Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli connessione che possano giustificare il differimento dell’odierna trattazione. 3. Quantunque la doglianza rassegnata dalla ricorrente incidentale rivesta carattere pregiudiziale rispetto all'esame del ricorso principale – censurandosi la decisione impugnata nella parte in cui ha disconosciuto la natura autonoma della garanzia prestata dal Lageder –il carattere condizionato che occorre riconoscer l e , in v ista del fatto che la banca è risultata vittoriosa all'esito del giudizio di gravame, consente di differirne l'esame all'esito dello scrutinio sul ricorso principale, in piana applicazione del principio secondo cui «il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ... ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale» (Cass., Sez. U, 25/03/2013, n. 7381; Cass., Sez. III, 14/03/2018, n. 6138; Cass., Sez. I, 6/03/2015, n. 4619). 4.1. Muovendo, dunque, dall'esame del primo motivo del ricorso principale, con esso si contesta l'affermazione della banca in ordine all'imputabilità della rimessa effettuata dal Peskoller alla nuova garanzia personale assunta dal medesimo, differente, perciò, dalla fideiussione prestata a suo tempo a lateredalla apertura di credito. Si sostiene, in particolare , che l'affermazione in parola cozzerebbe con l'art. 1362 cod. civ., perché, stando alla lettera e alla comune intenzione delle parti sottesa al documento sottoscritto dal Peskoller il 9-24.4.2013, non era riconoscibile in esso alcuna volontà di prestare RG 25324/18Lageder-Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli una nuova garanzia, ma solamente quella di rateizzare l'adempimento di quella a suo tempo prestata; con gli artt. 1367, 1322 e 1372 cod. civ. perché solo l'interpretazione del documento in conformità al principio di conservazione del contratto ovvero riconoscendo in esso un accordo di rateizzazione si mostrava in grado di escluderne la nullità, altrimenti inevitabile venendo il Peskoller a garantire ex novo l'obbligazione già garantita; con l'art. 1937 cod. civ. perché la prestazione di garanzia, pur essendo aliena di vincoli formali, postula una manifestazione di volontà inequivoca ed oggettiva, manchevole viceversa nella specie in difetto di conformi elementi testuali. 4.2. Il motivo, sebbene articoli una pluralità di doglianze, tende in buona sostanza a confutare l'interpretazione resa dal decidente d'appello del documento sottoscritto dal Peskoller in data 9.24.4.2013, ritenendo che, di contro alla tesi enunciata in sentenza – secondo cui esso andre bbe inteso quale fonte di una nuova garanzia da parte del suo sottoscrittore, diversa ed in aggiunta a quella già prestata dal medesimo in concorso con altri garanti, tra cui anche il Lageder – il documento in questione configurerebbe un mero accordo di rateizzazione, di modo che la rimessa effettuata dal Peskoller in esecuzione di esso non sarebbe che adempimento sia pure parziale dell'originaria obbligazione fideiussore, i cui effetti si estenderebbero perciò alla persona del ricorrente, diminuendone in modo corrispondente l'esposizione. In questa luce il motivo si rivela evidentemente inammissibile, giacché, come è noto,l'interpretazione del contratto si traduce in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti e si risolve, perciò, in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, spettando solo a questo di investigare la volontà trasfusa dalle parti nella regolamentazione del rapporto giuridico tra esse corrente. Sebbene, poi, detta indagine si renda censurabile in cassazione solo RG 25324/18Lageder-Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli per violazione dei criteri ermeneutici o per vizio di motivazione, nella misura in cui esso sia ancora denunziabile, nondimeno, le censure prospettabili non devono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni. Quindi, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra. 4.3. Poiché, anche dove lamenta la violazione dei criteri di ermeneutica, il motivo non decampa dal quadro di una lettura delle realtà negoziale alternativa a quella sposata dal giudice di merito, ne discende perciò la sua inammissibilità e la conseguente incensurabilità in questa sede del capo della decisione qui impugnato. 5.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta sempre la medesima affermazione sotto il profilo dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in cui la Corte d'Appello sarebbe incorsa nel dare contezza del proprio assunto sul punto. Si sostiene, in particolare, che la sentenza impugnata avrebbe omesso l'esame di alcuni fatti decisivi quali l'intimazione a pagare le somme i limiti di accreditamento indirizzata ai fideiussori dalla banca, la specificazione operata dal Peskoller, all'atto di operare la rimessa di eu ro 142.000,00, di effettuare il pagamento in veste di fideiussore ed il riconoscimento da parte della banca che detto pagamento era stato effettuato in veste di fideiussore. 5.2. Anche questo motivo si rivela inammissibile. Per un verso, sviluppandosi a contrasto della vista affermazione compiuta dalla Corte d'Appello circa la natura dell'impegno assunto dall Peskoller sottoscrivendo il documento 9-24.4.2013 – a margine del quale non è, poi, superfluo notare che la locuzione "fideiussore" RG 25324/18Lageder-Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli che accompagna il pagamento effettuato dal medesimo, proprio a conferma che l'interpretazione è atto esclusivo del decidente di merito, può anche intendersi riferita all'obbligazione di rientro ivi assunta dalla società e non solo all'obbligazione originaria –il motivo rifluisce nel solco di una critica al ragionamento ermeneutico della Corte d'Appello e, come tale , si sottrae, al pari delle doglianze riportate nelprimo motivo, al sindacato qui richiesto. Da altro lato va detto, rievocando il concetto che fatto decisivo è nell'accezione del parametro richiamato –da cui, peraltro, è sparita la dizione utilizzata in rubrica – il fatto storico, principale o secondari o, costitutivo, impeditivo o modificativo della pretesa, che, come bene hanno, a suo tempo detto, le SS.UU con il duplice arresto 8053/14 e 8054/14, non vi rientrano i meri elementi istruttori, categoria a cui vanno convenientemente ridotti i "fatti" di cui discorre il motivo. 6.1. Con il terzo motivo di ricorso, sempre a confutazione dell'affermazione in parola, si deduce la violazione degli artt. 1185 e 1957 cod. civ. Si sostiene, in particolare, che la Corte d'Appello, statuendo nei termini contestatiovvero non imputando il pagamento effettuato dal Pekoller alla fideiussione, ma ad un fantomatico impegno risultante dal documento sottoscritto dal medesimo in data 9-24.4.2013, avrebbe violato tanto la prima che la seconda norma, non considerando che quello così eseguito costituiva un pagamento anticipato rispetto alla scadenza del debito principale ed andava per questo imputato alla fideiussione originaria. 6.2. Il motivo condivide la sorte dei precedenti. Esso, da un lato, laddove insiste nel rivendicare alla fideiussione originaria l'imputabilità del pagamento effettuato dal Peskoller, si risolve nuovamente in una critica del ragionamento interpretativo svolto dal decidente del grado e si rende per questo incensurabile in questa sede. Sotto altro profilo, parimenti invalidante, esso oblitera la realtà processuale ostesa dalla sentenza impugnata, che ha collocato RG 25324/18Lageder-Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli in giusto ordine temporale la sequenza degli eventi, di guisa che tra la fideiussione a suo tempo prestata anche dal Lageder ed il pagamento eseguito dal Peskoller si inserisce un ulteriore passaggio costituito dal documento 9-24.4.2013, sottoscrivendo il quale il Peskoller non solo obbligava la società in prima persona al piano di rientro sintetizzato dalla banca, ma ne garantiva in proprio – o vvero come fideiussore – il rispetto, tanto da versare, per l'insolvenza del debitore principale, la somma di che trattasi, che dunque non poteva andare a scomputo dell'originaria obbligazione di garanzia assunta anche dall'attuale ricorrente. E quindi la doglianza sotto questa angolazione non si allinea al contenuto del decisum processuale e si colloca al di fuori del perimetro della sanzionabilità consentita in questa sede. 7.1. Con il quarto motivo di ricorso, in critica ancora dello stesso capo della decisione qui impugnata, si denuncia la violazione dell'art. 1193 cod. civ. Si sostiene, in particolare, che, essendo in facoltà del debitore, in relazione a più debiti nei confronti del medesimo creditore, scegliere quale debito soddisfare con priorità imputando a questo il pagamento effettuato, la Corte d'Appello, imputando invece il pagamento effettuato dal Peskoller alla garanzia personale da questo offerta sottoscrivendo il piano di rientro, avrebbe palesemente ignorato la norma in indirizzo, conferendo al pagamento una finalità difforme da quella che attribuitagli dal suo autore. 7.2. Il motivo, non diversamente da quelli già esaminati, è affetto da pari inammissibilità. Anche sotto questa angolazione possono per vero rinnovarsi le ragioni già sviluppate a tale riguardo, dato che il motivo, da un lato, intende sollecitare il sindacato cassatorio sul ragionamento ermeneutico del giudice gravato, chiedendo, in ultima analisi, che questa Corte sostituisca la propria interpretazione a quella del giudice gravato, dall'altro non si accorda con il contenuto della decisione, perché RG 25324/18Lageder-Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli rivendica a sé la legittimità di una ricostruzione processuale contraria a quella accolta dalla decisione impugnata. 8. Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile. 9. L'inammissibilità di esso si riverbera, di conseguenza, anche in riferimento all'incidentale che va dichiarato assorbito. 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente principale del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso principale inammissibile e dichiara il ricorso incidentale assorbito ; condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte controricorrentee ricorrente incidentale in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente principale, ove dovuto, del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno19.1.2023. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07803/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris