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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27286/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Napoli con la sentenza impugnata ha confermato quella del Tribunale di Napoli emessa in data 12 marzo 2019 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 424, comma secondo, cod. pen. (commesso il 15 ottobre 2016) e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione con esclusione della recidiva contestata; Considerato, altresì, che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza del delitto contestato, alla sua responsabilità ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; Rilevato che con i lamentati vizi il ricorrente sollecita in realtà una nuova valutazione degli elementi di merito, già considerati - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - dalla Corte territoriale e che tale operazione non è consentita in sede di legittimità; Ritenuto, quanto alla sospensione condizionale della pena, che tale questione non risulta essere stata proposta con il ricorso in appello e che il ricorrente non lamenta, in modo specifico, l'omessa pronuncia sul punto; Considerato, infatti, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame che non sia state dedotte nel giudizio di merito al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Napoli con la sentenza impugnata ha confermato quella del Tribunale di Napoli emessa in data 12 marzo 2019 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 424, comma secondo, cod. pen. (commesso il 15 ottobre 2016) e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione con esclusione della recidiva contestata; Considerato, altresì, che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza del delitto contestato, alla sua responsabilità ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; Rilevato che con i lamentati vizi il ricorrente sollecita in realtà una nuova valutazione degli elementi di merito, già considerati - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - dalla Corte territoriale e che tale operazione non è consentita in sede di legittimità; Ritenuto, quanto alla sospensione condizionale della pena, che tale questione non risulta essere stata proposta con il ricorso in appello e che il ricorrente non lamenta, in modo specifico, l'omessa pronuncia sul punto; Considerato, infatti, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame che non sia state dedotte nel giudizio di merito al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 april
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