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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:518
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62026CJ0182_RES

Causa C‑182/26 PPU [Hardeker] ( i ) DL contro [OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 giugno 2026 «Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 3, punto 3 – Paese di destinazione – Articolo 5 – Principio di “non-refoulement” (non respingimento) – Articolo 15 – Trattenimento a fini di allontanamento – Controllo del rispetto delle condizioni di legittimità – Momento dell’esame del rispetto del principio di “non-refoulement” (non respingimento) – Decisione di rimpatrio che indica più paesi di destinazione potenziali – Misura di trattenimento – Determinazione del paese di destinazione – Mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento a fini di allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva – Riesame giudiziario delle condizioni di legittimità del trattenimento – Portata – Obbligo per l’autorità giudiziaria di esaminare la presa in considerazione del principio di «non-refoulement» (non respingimento) al momento dell’adozione di tale decisione di rimpatrio – Assenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 6, 18, 19, § 2, e 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, artt. 3, punto 3, 5 e 15) (v. punti 48‑64, 102 e dispositivo) Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento a fini di allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva – Riesame giudiziario delle condizioni di legittimità del trattenimento – Portata – Obbligo per l’autorità giudiziaria di esaminare, in maniera autonoma e se del caso d’ufficio, la legittimità del trattenimento alla luce del principio di «non-refoulement» (non respingimento) [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 4, 6, 19, § 2, e 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, artt. 3, punto 3, 5, 9, § 1, a), e 15] (v. punti 65‑76, 98‑102 e dispositivo) Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Decisione di rimpatrio che indica più paesi di destinazione potenziali a causa della mancata cooperazione di un cittadino interessato – Ammissibilità – Presupposti (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 4 e 19, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, artt. 3, punto 3, 5, 6, 8, § 3, 12, § 1, comma 1, e 15, § 1) (v. punti 77‑97) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale nell’ambito di un procedimento d’urgenza dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la Corte si pronuncia sulla portata dell’obbligo di verificare il rispetto del principio di non-refoulement , derivante in particolare dall’articolo 5 della direttiva 2008/115 ( 1 ), che incombe all’autorità giudiziaria incaricata di controllare la misura di trattenimento di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare quando la decisione di rimpatrio indichi più paesi di destinazione potenziali.

Il 3 febbraio 2026, dopo il ritiro della sua domanda di asilo, DL, un cittadino di un paese terzo la cui cittadinanza e origine non erano accertate, è stato destinatario di una decisione di rimpatrio nella quale il Ministro competente ha indicato tre paesi di destinazione potenziali, ossia il Marocco, l’Algeria e la Libia, scelti sulla base delle informazioni comunicate da DL.

Nessun ricorso è stato proposto avverso tale decisione.

Il medesimo giorno DL è stato trattenuto al fine di preparare il suo rimpatrio e di procedere al suo allontanamento verso uno dei paesi indicati, in esecuzione della decisione di rimpatrio.

DL ha proposto un ricorso avverso il suo trattenimento dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere, in particolare, il fatto che il Ministro non avrebbe esaminato il rispetto del principio di non-refoulement al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio né al momento del trattenimento.

Chiedendosi se, e in quale misura, il principio di non-refoulement debba essere esaminato quando una decisione di rimpatrio diventata definitiva menzioni più paesi di destinazione potenziali, e se la mancata cooperazione del cittadino interessato al fine di determinare il paese verso il quale deve essere allontanato abbia un’incidenza sulla portata di tale obbligo, tale giudice ha adito la Corte in via pregiudiziale.

Giudizio della Corte La Corte constata anzitutto che l’articolo 3, punto 3, l’articolo 5 e l’articolo 15 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non richiedono che un’autorità giudiziaria chiamata a controllare la legittimità della misura di trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio, esamini d’ufficio, a tale scopo, se il principio di non-refoulement sia stato preso in considerazione al momento dell’adozione di tale decisione di rimpatrio, quand’anche quest’ultima non sia stata oggetto di un riesame giudiziario e sia quindi divenuta definitiva.

Infatti, la direttiva 2008/115 opera una distinzione tra, da un lato, l’adozione e il riesame giudiziario della decisione di rimpatrio e, dall’altro, il trattenimento, che sono disciplinati da due capi diversi e da condizioni di adozione distinte.

Di conseguenza, tale direttiva non prevede che il controllo della legittimità della misura di trattenimento da parte dell’autorità giudiziaria competente verta anche sulla legittimità della decisione di rimpatrio.

Tuttavia, la Corte ricorda che, quando un’autorità giudiziaria si pronuncia sulla legittimità di una misura di trattenimento, essa deve, se del caso d’ufficio, accertarsi che il principio di non-refoulement non osti all’allontanamento previsto.

Tale valutazione, autonoma e distinta da quella effettuata dall’autorità amministrativa, deve essere effettuata ex nunc , sulla base dell’insieme degli elementi disponibili, compresi quelli che non erano accessibili a tale autorità amministrativa.

Pertanto, l’autorità giudiziaria non deve limitarsi a verificare che detta autorità amministrativa abbia rispettato il suo obbligo di valutazione alla luce di tale principio, ma deve essa stessa determinare, alla luce delle informazioni attendibili disponibili, se l’esecuzione della decisione di rimpatrio esporrebbe l’interessato a un rischio reale di trattamenti contrari all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 4 della stessa.

Inoltre, in seguito a un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica, la Corte conclude che la direttiva 2008/115 non osta a che più paesi di destinazione potenziali siano menzionati nella decisione di rimpatrio, in una situazione in cui la mancata cooperazione del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare rende difficile, se non impossibile, la determinazione del paese di destinazione verso il quale dovrebbe essere allontanato.

L’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva impone tuttavia che la menzione di ciascun paese sia accompagnata da motivi di fatto e di diritto ad essa relativi, tratti dalle dichiarazioni del cittadino interessato o da altre prove disponibili e che possano essere soggette a un controllo giurisdizionale.

La Corte ricorda anche che, prima dell’esecuzione della decisione di rimpatrio che indichi più paesi di destinazione, l’autorità nazionale competente deve procedere a una valutazione aggiornata dei rischi cui va incontro il cittadino di un paese terzo di essere esposto a trattamenti vietati dall’articolo 4 e dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta.

Tale valutazione, distinta da quella effettuata al momento dell’adozione di tale decisione di rimpatrio, deve consentire all’autorità nazionale competente di assicurarsi che l’allontanamento previsto sia conforme alle condizioni stabilite dalla legge, e in particolare ai requisiti fissati all’articolo 5 della direttiva 2008/115.

Inoltre, la legittimità del trattenimento si basa sull’esistenza di una prospettiva ragionevole di allontanamento verso almeno uno dei paesi menzionati nella decisione di rimpatrio.

Pertanto, se, in esito al suo esame, l’autorità giudiziaria conclude che nessuno dei paesi menzionati nella decisione di rimpatrio consente un allontanamento conforme al principio di non-refoulement , essa è tenuta, in forza dell’articolo 15, paragrafo 2, quarto comma, e del paragrafo 4, della medesima direttiva, a rimettere il cittadino interessato in libertà.

Infine, la Corte precisa che, in una siffatta situazione, la valutazione dell’autorità giudiziaria deve basarsi sulle informazioni attendibili disponibili al momento del suo esame relative all’interessato e alla situazione nei paesi di destinazione menzionati nella decisione di rimpatrio.

In assenza di informazioni dettagliate, la sua valutazione sarà necessariamente generale. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( GU 2008, L 348, pag. 98 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62026CJ0182_RES Causa C‑182/26 PPU [Hardeker] ( i ) DL contro [OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 giugno 2026 «Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 3, punto 3 – Paese di destinazione – Articolo 5 – Principio di “non-refoulement” (non respingimento) – Articolo 15 – Trattenimento a fini di allontanamento – Controllo del rispetto delle condizioni di legittimità – Momento dell’esame del rispetto del principio di “non-refoulement” (non respingimento) – Decisione di rimpatrio che indica più paesi di destinazione potenziali – Misura di trattenimento – Determinazione del paese di destinazione – Mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento a fini di allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva – Riesame giudiziario delle condizioni di legittimità del trattenimento – Portata – Obbligo per l’autorità giudiziaria di esaminare la presa in considerazione del principio di «non-refoulement» (non respingimento) al momento dell’adozione di tale decisione di rimpatrio – Assenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 6, 18, 19, § 2, e 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, artt. 3, punto 3, 5 e 15) (v. punti 48‑64, 102 e dispositivo) Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento a fini di allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva – Riesame giudiziario delle condizioni di legittimità del trattenimento – Portata – Obbligo per l’autorità giudiziaria di esaminare, in maniera autonoma e se del caso d’ufficio, la legittimità del trattenimento alla luce del principio di «non-refoulement» (non respingimento) [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 4, 6, 19, § 2, e 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, artt. 3, punto 3, 5, 9, § 1, a), e 15] (v. punti 65‑76, 98‑102 e dispositivo) Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Decisione di rimpatrio che indica più paesi di destinazione potenziali a causa della mancata cooperazione di un cittadino interessato – Ammissibilità – Presupposti (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 4 e 19, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, artt. 3, punto 3, 5, 6, 8, § 3, 12, § 1, comma 1, e 15, § 1) (v. punti 77‑97) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale nell’ambito di un procedimento d’urgenza dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la Corte si pronuncia sulla portata dell’obbligo di verificare il rispetto del principio di non-refoulement , derivante in particolare dall’articolo 5 della direttiva 2008/115 ( 1 ), che incombe all’autorità giudiziaria incaricata di controllare la misura di trattenimento di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare quando la decisione di rimpatrio indichi più paesi di destinazione potenziali. Il 3 febbraio 2026, dopo il ritiro della sua domanda di asilo, DL, un cittadino di un paese terzo la cui cittadinanza e origine non erano accertate, è stato destinatario di una decisione di rimpatrio nella quale il Ministro competente ha indicato tre paesi di destinazione potenziali, ossia il Marocco, l’Algeria e la Libia, scelti sulla base delle informazioni comunicate da DL. Nessun ricorso è stato proposto avverso tale decisione. Il medesimo giorno DL è stato trattenuto al fine di preparare il suo rimpatrio e di procedere al suo allontanamento verso uno dei paesi indicati, in esecuzione della decisione di rimpatrio. DL ha proposto un ricorso avverso il suo trattenimento dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere, in particolare, il fatto che il Ministro non avrebbe esaminato il rispetto del principio di non-refoulement al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio né al momento del trattenimento. Chiedendosi se, e in quale misura, il principio di non-refoulement debba essere esaminato quando una decisione di rimpatrio diventata definitiva menzioni più paesi di destinazione potenziali, e se la mancata cooperazione del cittadino interessato al fine di determinare il paese verso il quale deve essere allontanato abbia un’incidenza sulla portata di tale obbligo, tale giudice ha adito la Corte in via pregiudiziale. Giudizio della Corte La Corte constata anzitutto che l’articolo 3, punto 3, l’articolo 5 e l’articolo 15 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non richiedono che un’autorità giudiziaria chiamata a controllare la legittimità della misura di trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio, esamini d’ufficio, a tale scopo, se il principio di non-refoulement sia stato preso in considerazione al momento dell’adozione di tale decisione di rimpatrio, quand’anche quest’ultima non sia stata oggetto di un riesame giudiziario e sia quindi divenuta definitiva. Infatti, la direttiva 2008/115 opera una distinzione tra, da un lato, l’adozione e il riesame giudiziario della decisione di rimpatrio e, dall’altro, il trattenimento, che sono disciplinati da due capi diversi e da condizioni di adozione distinte. Di conseguenza, tale direttiva non prevede che il controllo della legittimità della misura di trattenimento da parte dell’autorità giudiziaria competente verta anche sulla legittimità della decisione di rimpatrio. Tuttavia, la Corte ricorda che, quando un’autorità giudiziaria si pronuncia sulla legittimità di una misura di trattenimento, essa deve, se del caso d’ufficio, accertarsi che il principio di non-refoulement non osti all’allontanamento previsto. Tale valutazione, autonoma e distinta da quella effettuata dall’autorità amministrativa, deve essere effettuata ex nunc , sulla base dell’insieme degli elementi disponibili, compresi quelli che non erano accessibili a tale autorità amministrativa. Pertanto, l’autorità giudiziaria non deve limitarsi a verificare che detta autorità amministrativa abbia rispettato il suo obbligo di valutazione alla luce di tale principio, ma deve essa stessa determinare, alla luce delle informazioni attendibili disponibili, se l’esecuzione della decisione di rimpatrio esporrebbe l’interessato a un rischio reale di trattamenti contrari all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 4 della stessa. Inoltre, in seguito a un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica, la Corte conclude che la direttiva 2008/115 non osta a che più paesi di destinazione potenziali siano menzionati nella decisione di rimpatrio, in una situazione in cui la mancata cooperazione del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare rende difficile, se non impossibile, la determinazione del paese di destinazione verso il quale dovrebbe essere allontanato. L’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva impone tuttavia che la menzione di ciascun paese sia accompagnata da motivi di fatto e di diritto ad essa relativi, tratti dalle dichiarazioni del cittadino interessato o da altre prove disponibili e che possano essere soggette a un controllo giurisdizionale. La Corte ricorda anche che, prima dell’esecuzione della decisione di rimpatrio che indichi più paesi di destinazione, l’autorità nazionale competente deve procedere a una valutazione aggiornata dei rischi cui va incontro il cittadino di un paese terzo di essere esposto a trattamenti vietati dall’articolo 4 e dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta. Tale valutazione, distinta da quella effettuata al momento dell’adozione di tale decisione di rimpatrio, deve consentire all’autorità nazionale competente di assicurarsi che l’allontanamento previsto sia conforme alle condizioni stabilite dalla legge, e in particolare ai requisiti fissati all’articolo 5 della direttiva 2008/115. Inoltre, la legittimità del trattenimento si basa sull’esistenza di una prospettiva ragionevole di allontanamento verso almeno uno dei paesi menzionati nella decisione di rimpatrio. Pertanto, se, in esito al suo esame, l’autorità giudiziaria conclude che nessuno dei paesi menzionati nella decisione di rimpatrio consente un allontanamento conforme al principio di non-refoulement , essa è tenuta, in forza dell’articolo 15, paragrafo 2, quarto comma, e del paragrafo 4, della medesima direttiva, a rimettere il cittadino interessato in libertà. Infine, la Corte precisa che, in una siffatta situazione, la valutazione dell’autorità giudiziaria deve basarsi sulle informazioni attendibili disponibili al momento del suo esame relative all’interessato e alla situazione nei paesi di destinazione menzionati nella decisione di rimpatrio. In assenza di informazioni dettagliate, la sua valutazione sarà necessariamente generale. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( GU 2008, L 348, pag. 98 ).
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