CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27946/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a procurain margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATA E l’“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].” (già “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), con sede in Roma, in persona del Direttore pro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] PAGAMENTOtempore, in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Roma; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per il Lazio il 14 luglio 2016, n. 4533/08/2016; udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio non partecipata del 10 ottobre 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionaleper il Lazio il 14 luglio 2016, n. 4533/08/2016 , che, in controversia su impugnazione di preavviso di fermo amministrativo con il n. 09780201400047518000 sull’autoveicolo targato DG25EK757BD, del quale lo stesso era proprietario, per l’importo complessivo di € 16 . 2 7 6 , 11 , in dipendenza di sette cartelle di pagamento con i nn. 09720090290694134000, 09720110243765383000, 09720110297580948000, 09720120020748538000, 09720120194582118000, 09720130100990032000 e 09720130217737174000, ha accolto l’appello principale dell’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ed ha rigettato l’appello incidentale condizionato d i [OSCURATO:PERSONA] a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 10 luglio 2015, n. 15814/21/2015,con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto i l ricorso originario - sul presupposto che l e cartell e di pagamento fosse ro stat e regolarmente notificateal contribuente e che i relativi crediti non si fossero estinti per il mancato decorso della prescrizione decennale in ragione dell’intangibilità conseguente all’omessa impugnazione nel termine di legge; 3.l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre la Regione Lazione e l’“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].” (nel frattempo succeduta all’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) sono rimasteintimate; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato aquattro motivi; 1.1 con il primo motivo, si denunciaviolazione degli artt. 139 cod. proc. civ. e 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che una delle prodromiche cartelle di pagamento(segnatamente, la n. 09720090290694134000) -che sarebbe stata ricevuta dal portiere dello stabile ove il contribuente era residente - fosse stata ritualmente notificat a « a mezzo di soggetto abilitato » , nonostante il mancato invio al contribuente della raccomandata informativa, da tale omissione derivando la nullità della notifica; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 cod. civ., 5, commi 51-56, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, senza modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1983, n. 53, e 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che le cartelle di pagamento non impugnate e divenute definitive fossero soggette alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che sei delle podromiche cartelle di pagamento (segnatamente, le nn. 09720110243765383000, 09720110297580948000, 09720120020748538000, 09720120194582118000, 09720130100990032000 e 09720130217737174000) - che sarebbero state ricevute dal portiere dello stabile ove il contribuente era residente -fossero state ritualmente notificate a mezzo del servizio postale (con “invio diretto” di lettera raccomandata con avviso di ricevimento), nonostante la carenza di identificazione e l’apposizione della sigla del consegnatario nello spazio riservato al “portiere”; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello, sulla base della giurisprudenza di legittimità, che l’agente della riscossione possa notificare atti impositivi e riscossivi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per la cui ricezione da parte di persona abilitata alla ricezione per conto del destinatario non occorra redigere apposita relata di notifica, nonostante il sospetto di legittimità incostituzionale del citato art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.; 2. preliminarmente si deve respingere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva che è stata proposta dall’Agenzia delle Entrate dal momento che almeno il terzo motivo ed il quarto motivo del ricorso per cassazione attengono alla rituale notifica di cartelle di pagamento per tributi non riconducibili alla tassa automobilistica regionale (e, quindi, anche di propria competenza); non a caso, come si evince dalla illustrazione degli antefatti processuali nella sentenza impugnata, tale eccezione era stata già sollevata dinanzi al giudice di prime cure in relazione alle cartelle di pagamento per tributi non erariali; 3. ciò premesso, il primo motivo è infondato; 3.1 in relazione alle sette cartelle di pagamento, il giudice di appello ha accertato che: «Una di esseè stata (...) notificata a mezzo di soggetto abilitato ai sensi del primo inciso dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973: la n. 09720090290694134000 notificata il 21.02.2011 a mani del portiere»; desumendone che tale notifica «è rituale, atteso che è stata notificata a mani del portiere, con l'attestazione dell'assenza delle altre persone abilitate ex lege alla ricezione e con l'attestazione della spedizione al destinatario della raccomandata informativa di cui all'art.139, comma 4, c.p.c.»; 3.2 tuttavia, lacontribuente ha errato nel sostenere l’invalidità della notifica avvenuta in modo diretto, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , non seguita dalla successiva raccomandata informativa, ritenendo applicabile l'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ.; invero, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 602, mediante invio diretto dellaraccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successivaraccomandata informativa , in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario,e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890 (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 12 novembre 2018, n. 28872; Cass. civ., Sez. 6 - 5, 10 aprile 2019, n. 10037 ; Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2023, n. 24492;Cass., Sez. 5^ , 22 settembre 2023, n. 27101; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2023, n. 27983; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33236; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2024, n. 24694);né tale statuizione è stata superata dalla modifica legislativa di cui all'art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, novellando il testo dell’art. 7, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890, ha reintrodotto l'obbligo per l'operatore postale della successiva raccomandata in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, peraltro con disposizione che non ha efficacia retroattiva, in base al principio di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ. (non trattandosi di norma costituente attuazione di principi costituzionali) (Cass. civ., Sez. 6 - 5, 10 aprile 2019, n. 10037 ; Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2023, n. 31708); 4. il secondo motivo è fondato; 4.1 il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità delcredito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine diprescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti -in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva dicrediti degli enti previdenziali, ovvero dicrediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché dicrediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di normetributarie o amministrative e così via;pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista unaprescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397); in successive pronunce, questa Corte ha ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999,n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2019, n. 11760); tuttavia, deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento ad IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 cod. civ.) e non nel più breve termine quinquennale (art. 2948, n. 4, cod. civ.) , non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (tra le tante: Cass. Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14346; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2021, n. 19106; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20638; Cass., Sez. 6^5, 20 maggio 2022, n. 16395; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33213; Cass., Sez. 5^, 26 luglio 2024, n. 20906);4.2 si rammenta, poi, che, in tema di tasse automobilistiche regionali, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1983, n. 53, e laprescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso dellaprescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. (da ultima: Cass., Sez. 5^, 2 agosto 2024, n. 21915); 4.3 nellaspecie, quindi, il giudice di appello ha contravvenuto al principio enunciato, avendo erroneamente ritenuto l’indistinta e generalizzata applicabilità della prescrizione decennale ai crediti tributari (salvo il caso dell’accertamento definitivo mediante sentenza irrevocabile), con l’incondizionata affermazione che «le preteseimpositive non si sono prescritte, posto che, una volta consolidatasi e divenuta intangibile la pretesa contributiva, per effetto della mancata proposizione dell’opposizione alla cartella esattoriale (com e avvenuto nel caso di specie), ciò che può prescriversi è l'azione diretta all'esecuzione del .titolo definitivamente formatosi, riguardo alla quale trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2 946 c.c. (Cass., n. 701/2014; n. 11749 /2015; n. 5060/2016); termine che, nella fattispecie, non è decorso»; tanto senza tener conto della distinzione tra tributi erarialie tributi locali ai fini dell ’esatta individuazione del termine prescrizionale, che deve essere accertata e verificata dal giudice di merito;5. il terzo motivo ed il quarto motivo –la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alle modalità delle notifiche –sono infondat i ; 5.1 secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione eseguita mediantelettera raccomandatacon avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la suafirma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. c iv . , avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2020, n. 946; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2023, n. 1686; Cass., Sez. 5^, 26 agosto 2024, n. 23070);si ha, dunque , che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l’atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 – l’agente postale si limita ad attestare l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. c iv .) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n.4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2024, n. 4863); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura « meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890–alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 149 cod.proc. c iv . (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708); 5.2 in definitiva, la consegna dell’avviso di ricevimento a persona diversa del destinatario comporta, comunque, il perfezionamento dell’invio della raccomandata, essendo onere del destinatario provare, con la sola proposizione di querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avvisoalla propria sfera personale o familiare (in generale: Cass., Sez. 6^-5, 5 dicembre 2017, n. 29022; Cass., Sez. 6^- 5, 11 ottobre 2019, n. 25641; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, n. 5155; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2024, n. 18774); 5.3 ancora, questa Corte ha affermato che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati; in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione(Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., Sez. 3^, 17 ottobre 2016, n. 20918; 29532; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2019, n. 5577; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2020, n. Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14748; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2022, nn. 32836, 32839 e 32844; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2024, n. 14649); 5.4 ne deriva che la sentenza impugnata è conforme a tali principi nell’accertamento che: «Sei di esse sono state notificate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del secondo inciso dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973: la n. 09720110243765383000 (notificata il 18.01.2012 a mani del portiere), la n. 09720110297580948000 (notificata il 27.01.2012 a mani del portiere), la n. 09720120020748538000 (notificata il 09.03.2012 a mani del portiere), la n. 09720120194582118000 (notificata il 08.06.2012 a mani del portiere), la n. 09720130100990032000 (notificata il 14.02.2013 a mani del portiere), la n.09720130217737174000 (notificata il 05.09.2013 a mani del portiere)»; e nella deduzione che: « Per ciò che concerne le prime sei cartelle, la notifica deve ritenersi ritualmente effettuata ai sensi del secondo inciso del comma 1dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 602, disposizione che prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima partedella medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati: "in talcaso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nelmenzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettivacoincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla surichiesta del contribuente o dell'amministrazione" (Cass., n. 6395/2014; n. 4567 /2015).In altri termini, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deveessere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di c ui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 9111/2012, n. 2288/2011, n. 1056/2010, n. 15948/2010). La notifica dell'atto a mani del portiere dello stabile è valida (non esistendo alcun ordine di priorità ed essendo il portiere dello stabile equiparato al destinatario o persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda) e non necessita di alcuna altra formalità, né è necessario attestarel'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 139 c.p.c. (Cass., n. 4020/2014)»; 5.5 aggiungasi che il giudice di appello ha espressamente accertato che «la produzione documentale dell’appellante dà conto dell’avvenuta notifica delle sette cartelle di pagamento oggetto di impugnazione», in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui,in tema di notifica della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa(Cass., Sez. 3^, 27 novembre 2015, n. 24235; Cass., Sez. 6^-3, 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., Sez. 1^, 14 giugno 2019, n. 16121; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16556; Cass., Sez. 6^-Lav., 30 luglio 2019, n. 20444; Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2020, n. 23426 ; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23531; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20769; Sez. 6^-5, 5 maggio 2022, n. 14259; Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2023, n. 17841; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2023, n. 29552; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2024, n. 24646);ne consegue che, in difetto di specifica contestazione della conformità delle copie prodotte agli originali, la produzione dell’agente della riscossione è sicuramente ammissibile e idonea ad una compiuta valutazione in ordine alla regolarità della notifica(Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2024, n. 24646); per cui non si ravvisano gli estremi per un’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, essendo concorde l’orientamento giurisprudenziale sulla sufficiente produzione delle relate di notifica o degli avvisi di ricevimento (salvo l’eventuale disconoscimento) ai fini della prova della notifica delle cartelle di pagamento; 5.6 quanto, infine alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 602, con riferimento agli artt.3, primo comma; 24, primo comma e secondo comma, e 111, primo comma e secondo comma, Cost., si rammenta che il giudice delle leggi si è già pronunciato sul punto (Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175) , con l’affermazione della manifesta infondatezza, sul rilievo che: a. «La disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l’agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta exart. 26, primo comma, delle cartelle di pagamento, come per anni ha fatto l’esattore, trova, ancor più che in passato, giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività del primo, il quale, secondo l’espressa previsione dell’art. 24 deld.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall’amministrazione finanziaria e, per conto di quest’ultima, procede per legge alla riscossione coattiva. Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell’amministrazione finanziaria, cui è delegato l’esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche. Ciò è tanto più vero a seguito dell’istituzione del sistema nazionale della riscossione, secondo la previsione dell’art. 3 deld.l. n. 203 del 2005, con l’attribuzione delle relative funzioni all’Agenzia delle entrate che le ha esercitate, fino ad epoca recente, mediante una società a capitale interamente pubblico ([OSCURATO:SOCIETA], poi divenutaEquitalia spa). Le società facenti parte del gruppoEquitalia sono, quindi, soggetti pubblici, ancorché aventi la struttura privatistica della società per azioni, tant’è che, coerentemente, risultano inserite nell’elenco delle amministrazioni centrali del cosiddetto "conto economico consolidato”, predisposto in attuazione dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Dal 1º luglio 2017 le società del gruppoEquitalia sono state sciolte – in forza del decreto - legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 1º dicembre 2016, n. 225 – e l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione è ora demandato all’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] per i contribuenti e gli enti creditori, nuovo ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate; ente che ha connotazioni ancora più marcatamente pubblicistiche.Questa Corte ha più volte evidenziato come il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, affermando che «la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento dellavita finanziaria dello Stato» (sentenzen. 90 del 2018 e n. 281 del 2011 ). In questo contesto, l’agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo. È questa particolare funzione svolta dall’agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione "diretta” delle cartelle di pagamento.Deve, quindi, ritenersi non fondata, sotto questo primo profilo, la sollevata questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, in riferimento essenzialmente all’art. 3, primo comma,Cost., nella parte in cui facoltizza l’agente della riscossione alla notifica "diretta” delle cartelle esattoriali»; b. «Parimenti non fondate – ma con una puntualizzazione in chiave di interpretazioneadeguatrice di cui si dirà oltre − sono le censure che riguardano la denunciata diminuzione di garanzie per il soggettonotificatario quando l’agente per la riscossione procede alla notifica "diretta” delle cartelle di pagamento, senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario (o di altro soggetto abilitato) e nel rispetto delle prescrizioni del codice postale, piuttosto che alla notifica ordinaria a mezzo del servizio postale. Anche se, come pone in rilievo la CTR rimettente, la semplificazione insita nella notificazione diretta comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all’ordinario procedimentonotificatorio a mezzo del servi zio postale ai sensi della legge n. 890 del 1982, non di meno –per quanto si viene ora a rilevare – è comunque garantita al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi dell’art. 26, primo comma,d.P.R. n. 602 del 1973 . Un primo tratto della semplificazione che connota la notificazione "diretta” consiste nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 cod.proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982, relazione deputata ad attestare i dati significativi dell’avvenuta notificazione. Però, d’altro canto, nella forma della notificazione "diretta” exart. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 c’è il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo; plico recante, di norma, l’originale della cartella di pagamento, estratta dal ruolo formato da parte dell’amministrazione finanziaria e consegnato all’agente della riscossione per essere notificato al contribuente quale atto di avvio del procedimento di riscossione coattiva, assimilabile all’atto di precetto nell’ordinaria esecuzione forzata. La notifica – come prescrive l’art. 26 nella formulazione del 1999 –è effettuata in plico chiuso e rilevano le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. Prescrive l’art. 8 deld.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, recante «Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi)» che l’agente postale, il quale consegna il plico con avviso di ricevimento, fa firmare quest’ultimo dal destinatario; se il destinatario rifiuta di firmare, è sufficiente, ai fini della prova dell’avvenuta consegna, che l’agente postale apponga sull’avviso stesso la relativa dichiarazione. L’avviso di ricevimento, così completato, viene rispedito subito all’interessato. Analogamente dispone l’art. 33 del decreto del Ministro delle comunicazioni 15 febbraio 2006, n. 134 (Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75), che prevede la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario del plico. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, alle indicazioni contenute nell’avviso di ricevimento non può essere riconosciuta fede privilegiata, nella parte non riconducibile all’agente postale, posto che l’art. 6d.P.R. n. 655 del 1982 prescrive che gli avvisi di ricevimento, di cui all’art. 37 codice postale, sono predisposti dagli interessati. Tuttavia l’avviso di ricevimento è avviato all’indirizzo del destinatario insieme all’oggetto cui si riferisce (art. 7d.P.R. n. 655 del 1982) e l’agente postale, che consegna il plico, fa firmare l’avviso di ricevimento al destinatario o al consegnatario (art. 8, primo comma, del suddettod.P.R.), provvedendo a spedire subito all’interessato la ricevuta così completata (art. 8, secondo comma, dello stessod.P.R.). Tale formalità comporta che le indicazioni dell’avviso, ritualmente prodotto agli atti del giudizio tributario, debbano essere valutate sul piano presuntivo, al fine dell’assolvimento dell’onere della prova della ricezione del plico e della presunzione di conoscenza ex art.1335 cod. civ. (...). Vi è poi che per la consegna del plico l’operatore postale segue l’ordine previsto dal decreto del Ministero delle comunicazioni 9 aprile 2001 (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), il cui art. 39 prevede che sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere. Tale ordine, anche se non è pienamente sovrapponibile a quello dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, ha una fonte legale (la citata normativasubprimaria) ed assicura che il plico sarà consegnato dall’operatore postale allo stesso destinatario o a persona legittimata a riceverlo in ragione del rapporto (familiare, di lavoro o di collaborazione) che lo lega al destinatario»;c. inoltre, «il tratto differenziale più significativo attiene alla mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN). L’operatore postale, dopo aver consegnato il plico e completato l’avviso di ricevimento facendolo sottoscrivere al destinatario o consegnatario dell’atto, provvede ad inviarlo all’agente della riscossione notificante, ma –come ritiene la CTR rimettente secondo un’interpretazione testuale, nonché conforme alla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sezione quinta civile, sentenza 11 maggio 2017, n. 11619) – non spedisce al notificatario alcuna comunicazione dell’avvenuta notificazione, a differenza di quanto in generale prescritto (alla data dell’ordinanza di rimessione) dall’art. 7 legge n. 890 del 1982 per le notifiche a mezzo del servizio postale. L’obbligo della comunicazione informativa è stato introdotto nel citato art. 7 (dopo il quinto comma) dal comma 2-quater dell’art. 36d.l. n. 248 del 2007; disposizione questa che, in un’ottica di rafforzamento delle garanzie delnotificatario, ha previsto che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia a quest’ultimo della sua avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. In precedenza era l’art. 139 cod.proc. civ. a prevedere – come prevede tuttora – un’ipotesi di comunicazione di avvenuta notifica, operando però una distinzione: l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione, a mezzo di lettera raccomandata, solo se l’atto sia stato consegnato al portiere o ad un vicino di casa che accetti di riceverlo, non anche se consegnato a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, sul presupposto che l’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto sia maggiore in questi ultimi casi – e quindi non bisognevole della comunicazione di avvenuta notifica –e minore nei primi, che invece richiedono l’approntamento di una garanzia ulteriore. In termini più ampi, ma in una fattispecie ben più limitata, l’art. 660, ultimo comma, cod.proc. civ. prevede che se l’intimazione di licenza o di sfratto non è stata notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato dell’effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione. Nella materia tributaria, la comunicazione di avvenuta notifica continua ad essere prevista dall’art. 60d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall’art. 37, comma 27, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che, in materia di notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, prescrive in generale che «se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso» l’agente notificatore, oltre a svolgere una serie di formalità che condizionano l’integrazione della conoscenza legale e quindi il perfezionamento della notifica, dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso a mezzo di lettera raccomandata, rafforzando così la tutela del destinatario dell’atto. In queste fattispecie, l’obbligo dell’invio della comunicazione di avvenuta notifica, con un contenuto più o meno esteso, vale a integrare le formalità del procedimentonotificatorio e, se violato, comporta la nullità della notifica, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza interlocutoria 31 luglio 2017, n. 18992), mentre un precedente orientamento affermava esservi solo una mera irregolarità del procedimentonotificatorio. Tale obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma,Cost.) del destinatario dell’atto. Ma non costituisce, nella disciplina della notificazione, una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto. Prima della ricordata novella del 2008, il citato art. 7 legge n. 890 del 1982 non contemplava affatto la comunicazione di avvenuta notifica e questa Corte, pronunciandosi in riferimento a tale disposizione nella sua formulazione originaria, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della stessa, nella parte in cui non prevedeva che, avvenuta la consegna del piego al portiere dello stabile, fosse data notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Ha affermato questa Corte che «non è irragionevole non prevedere l’invio di una lettera raccomandata da parte dell’ufficiale postale che ha proceduto alla consegna dell’atto al portiere in quanto tale raccomandata avrebbe le medesime caratteristiche "postali” dell’atto del quale dovrebbe dare notizia al destinatario» (ordinanza n. 131 del 2007)»; d. «Con riferimento alle cartelle di pagamento è poi stata introdotta al secondo comma dell’art. 26d.P.R. n. 602 del 1973 la possibilità di notificazione mediante posta elettronica certificata ad opera dell’art. 38, comma 4, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che parimenti – come la disposizione attualmente censurata − non contiene l’obbligo della comunicazione informativa.Recentemente, il citato art. 7 legge n. 890 del 1982 è stato nuovamente riformulato dall’art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e non contiene più la comunicazione dell’avvenuta notificazione, evidentemente ritenuta non essenziale dal legislatore in un’ottica di semplificazione ed anche di allineamento alla notificazione mediante posta elettronica certificata, che parimenti non prevede siffatta formalità ulteriore. Neppure la disposizione censurata (art. 26, primo comma), pur modellando la fattispecie della notificazione diretta ad iniziativa dell’agente della riscossione in termini non dissimili da quelli dell’art. 7, prevede la comunicazione dell’avvenuta notificazione al destinatario nel caso in cui il plico non sia consegnato direttamente a quest’ultimo dall’operatore postale e neppure nel caso più specifico di consegna del plico al portiere.Anche in ciò sta la semplificazione che il legislatore ha voluto per la notificazione "diretta”, ad opera dell’agente della riscossione, delle cartelle di pagamento al fine di accelerare e snellire le operazioni della riscossione coattiva»; e. da qui la conclusione, che si ritiene di confermare in questa sede per disattendere l’eccezione di illegittimità costituzionale nei termini prospettati in ricorso, che: «Considerati nel loro complesso, i rilevati scostamenti della disposizione censurata rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo del servizio postale, che costituiscono ilproprium della semplificazione insita nella notificazione "diretta” ex art. 26, primo comma,d.P.R. n. 602 del 1973 segnano sì un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell’atto, ma non superano il limite di compatibilità con i parametri evocati dalla CTR rimettente.Va infatti considerato che − venendo in rilievo l’ordinaria disciplina del servizio postale quanto alle ipotesi di effettiva reperibilità del destinatario dell’atto o di altro soggetto legittimato a riceverlo − la notificazione "diretta” delle cartelle di pagamento ad opera dell’agente della riscossione, della cui legittimità costituzionale la rimettente CTR dubita, costituisce una forma semplificata di notificazione, di cui è predicato il normale buon esito con la consegna del plico al destinatario o al consegnatario. A questa ipotesi si riferisce l’ordinanza di rimessione della CTR che è chiamata a pronunciarsi in ordine alla validità, o no, di una notifica "diretta” exart. 26, primo comma, effettuata con consegna del plico al portiere, con le modalità semplificate del servizio postale ordinario ed in particolare senza comunicazione dell’avvenuta notifica. Con riferimento, quindi, alla forma di notificazione "diretta”, con consegna del plico al destinatario o a chi sia legittimato a riceverlo, può dirsi che le modalità pur semplificate del procedimentonotificatorio soddisfano il requisito – richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte − della «effettiva possibilità di conoscenza» dell’atto (sentenzen. 346 del 1998e n. 360 del 2003 ). La disposizione censurata non viola i parametri evocati dalla CTR rimettente, sotto il profilo della ipotizzata violazione del diritto di azione e di difesa delnotificatario (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) e del principio della "parità delle armi” integrato dal canone del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma,Cost.) perché non è superato quel «limite inderogabile» che la giurisprudenza di questa Corte pone alla discrezionalità che ha il legislatore nel regolare il procedimentonotificatorio, in particolare prevedendo ipotesi di conoscenza legale dell’atto da notificare. Questa Corte ha infatti affermato in proposito che rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il «limite inderogabile» derivante dal diritto di difesa delnotificatario, al quale deve essere assicurata una «effettiva possibilità di conoscenza» dell’avvenuto deposito dell’atto. E ha, altresì, precisato che la discrezionalità del legislatore deve comunque assicurare il «fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli» (sentenza n. 346 del 1998).Ma le ipotesi di insufficienti garanzie per il notificatario, ritenute tali da questa Corte, sono relative a prescrizioni formali del procedimentonotificatorio, integranti la conoscenza legale dell’atto, senza che l’atto sia stato consegnato a chi, per ragioni varie (riferibili a rapporti familiari, di convivenza, di servizio, di lavoro), sia chiamato a notiziarne il destinatario così realizzando una ragionevole presunzione di «effettiva conoscenza» dell’atto. Tra tali ipotesi − che hanno richiesto la correzione del procedimentonotificatorio mediante pronunce di illegittimità costituzionale − può ricordarsi quella della cosiddetta irreperibilità relativa (id est evenienze riconducibili a quelle previste dall’art. 140 cod.proc. civ.) sia nell’ordinario procedimentonotificatorio a mezzo posta ( sentenza n. 346 del 1998), sia nel regime del codice di rito exart. 140 cod. proc. civ. (sentenza n. 3 del 2010); nonché quella della temporanea irrilevanza delle variazioni anagrafiche del contribuente (sentenza n. 360 del 2003) e quella della notificazione al contribuente residente all’estero (sentenza n. 366 del 2007). Anche con più specifico riferimento alla notifica di cartelle di pagamento relative a debiti previdenziali secondo l’ordinario procedimento di notifica a mezzo del servizio postale exlege n. 890 del 1982, questa Corte − nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 deld.P.R. n. 602 del 1973 − ha affermato che non è «riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell’art. 3 della Costituzione» che la notificazione di una cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa, previsti dall’art. 140 cod.proc. civ., possa avvenire (ex art. 60 deld.P.R. n. 600 del 1973) con la semplice affissione nell’albo del Comune, secondo «modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella», anziché secondo il «criterio dell’effettiva conoscibilità dell’atto» (sentenza n. 258 del 2012).Rispetto a tali ipotesi si ha invece che, nella fattispecie della notificazione "diretta” ex art. 26, primo comma, qui in esame, vi è un più elevato livello di conoscibilità – ossia di possibilità che si raggiunga, per ilnotificatario, l’effettiva conoscenza dell’atto − stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il «limite inderogabile» della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica, non diversamente –mutatis mutandis – da quanto accade nell’ipotesi di una notificazione, che anch’essa può dirsi semplificata, eseguita per posta elettronica certificata, ritenuta da questa Corte compatibile con il diritto di difesa delnotificatario ( sentenza n. 146 del 2016)»; 6. alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del secondo motivo e l’infondatezza dei restanti motivi, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio(ai sensi dell’art. 1, comma 1