CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 febbraio 2021
Cassazione n. 36061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24283-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te donn.to in MODICA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 13/c, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1633/15/21 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILA, depositata il 19/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese inerenti a redditi dominicali non dichiarati, reddito di impresa non dichiarato ed omessa dichiarazione di reddito derivante da partecipazione societaria relativamente all'anno di imposta 2009; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ragusa che, con sentenza n. 1825/2014, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1633/15/21, depositata il 19/02/2021 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come la notifica dell'avviso di accertamento debba ritenersi nulla, per difetto di prova circa il rapporto di parentela tra il contribuente destinatario della notifica e chi ebbe a materialmente ricevere quest'ultima, con conseguente nullità dell'atto impugnato; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 138 e 139 c.p.c., nonché dell'art. 156, comma 3, c.p.c." (cfr. ricorso, p. 5), per Ric. 2021 n. 24284 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -2- avere la C.T.R. erroneamente ritenuto nullo l'avviso di accertamento per effetto della ritenuta nullità della relativa notifica (con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza esposti dal contribuente), senza dare rilievo, a prescindere dalla correttezza di essa, alla sanatoria conseguita alla proposizione, da parte del VINDIGNI, di tempestivo ricorso alla C.T.P.; che il motivo - il quale disvela un vizio di violazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - è manifestamente fondato; che premesso che l'eventuale notifica dell'avviso di / accertamento a soggetto non legato da vincolo di parentela al contribuente configura un'ipotesi di nullità e non già di inesistenza della notifica medesima (cfr. Cass., Sez. U, 20.7.2016, n. 14916. Rv. 640604-01. Da ultimo, cfr. anche Cass., Sez. 3, 8.9.2022, n. 26511), e che è incontroverso che il contribuente abbia impugnato tempestivamente proprio il suddetto avviso di accertamento, non può che trovare applicazione il consolidato principio - dìsatteso dalla C.T.R. - in virtù del quale, rappresentando la notificazione una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile - come nella specie - anche dalla tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento (Cass., Sez. 5, 21.9.2016, n. 18480, Rv. 640971-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la Ric. 2021 n. 24284 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -3- controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consigl