CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 35554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto quanto ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed Alessandro che il primo motivo in tema di travisamento risulta superato dalla complessiva e articolata motivazione che valorizza sia dichiarazioni per cui [OSCURATO:PERSONA] era venditore principale di un acquirente fermato, nel contesto di stupefacenti rinvenuti nel suo domicilio, sia dichiarazioni per cui [OSCURATO:PERSONA] era accompagnatore e riscossore per il fratello nella complessiva vicenda. Per cui lungi dall'emergere un travisamento di prove emerge una valida logica e e completa motivazione a fronte di censure meramente rivalutative del merito. In particolare riguardo al secondo motivo inerente norme processuali violate, si deduce un contrasto tra contestazione e condanna mentre non emerge tale deduzione in appello, dove solo si sostiene che i fatti dovevano integrare circostanze distinte. Inoltre vi è comunque corrispondenza tra contestazione e sentenza. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] iglier