CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 gennaio 2022
Cassazione n. 36621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 5791-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; -intimati - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente - per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 15/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il regolamento di competenza, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]: - con provvedimento del 15 gennaio 202 2 il Tribunale di M ilano , in persona del giudice delegato al Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., harespinto l’istanza di sospensione della procedura concorsuale avanzata dalla società fallita, fondata sull’esistenza di un contenzioso giudiziale in ordine alla sussistenza di un suo debito (nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); - il giudice di merito ha motivato la decisione in ragione dell’insussistenza del dedotto nesso di pregiudizialità tra il credito contestato e le operazioni di accertamento dello stato passivo e di liquidazione dell’attivo; - avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per regolamento di competenza, affidato a cinquemotivi; -il Fallimento della società deposita memoria, mentre gli altri intimati non spiegano alcuna difesa; -il pubblico ministero conclude chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo di ricorso la società ricorrente allega l’impugnabilità del provvedimento emanato dal giudice delegato in ragione del suo carattere decisorio, avuto riguardo alla irreversibilità delle fasi di attuazione della procedura concorsuale; -con il secondo motivo si duole del fatto che il giudice, nel motivare la decisione, ha richiamato le valutazioni contenute nel parere reso dal curatore del fallimento, benché questi esercitasse la professione di commercialista e, dunque, non fosse un professionista abilitato a rendere valutazioni di natura prettamente legale e processuale; -con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione nella parte relativa alla decisività del credito contestato ai fini dell’integrazione dei requisiti della fallibilità; - con il quarto motivo censura il provvedimento impugnato per aver negato lasua legittimazione a proporre l’istanza di sospensione; - con l’ultimo motivo denuncia l’acritico recepimento da parte del giudice fallimentare della previsione del debito indicata dal perito di parte; -il ricorso è inammissibile; -deve, infatti, rammentarsi che è consolidato principio di questa Corte quello per cui «l'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte,ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., non è impugnabile con ilregolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 dello stesso codice,essendo ciò escluso dalla formulazione letterale di quest'ultima norma,dalla «ratio» di essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediatosulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale» (così , Cass. 28 settembre 2020, n. 20344;in tal senso, vedi anche Cass. 4 dicembre 2 019, n. 31694; Cass. 7 marzo 2017, n. 5645; Cass. 6 novembre 2015, n. 22784; Cass. 9 aprile 2013, n. 8660; Cass. 24 luglio 2012, n. 12963);-non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento, peraltro non oggetto di specifica critica da parte della ricorrente; -il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e, conseguentemente, va dichiarata la competenza del Tribunale di Milanoper la prosecuzione del procedimento; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; dichiara la competenza del Tribunale di Milano, avanti al quale rimette le parti; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello