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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48406/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mourad E Sail, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AbdenìjLoukri ricorrono, con un unico atto di impugnazione curato dal Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia il 25 novembre 2021, ha confermato la decisione, appellata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Mantova il 17 febbraio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati responsabili dei reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandoli alla pena di giustizia.

I ricorrenti si affidano ad un unico motivo, con il quale deducono violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio.

I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto aspecifici e privi di una puntuale indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno della richiesta.

I ricorrenti contestano in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua.

Questa, infatti, si incentra sulla gravità dei fatti, sulla reiterazione delle condotte e sulla realizzazione delle stesse anche grazie all'apporto fornito da terzi, oltre che sulla violazione della misura cautelare in atto al fine di commettere i reati in questione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Rahmaoui, quali circostanze che evidenziano l'inserimento degli imputati nel locale circuito di spaccio di stupefacenti (pagine 30-33 della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mourad E Sail, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AbdenìjLoukri ricorrono, con un unico atto di impugnazione curato dal Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia il 25 novembre 2021, ha confermato la decisione, appellata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Mantova il 17 febbraio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati responsabili dei reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandoli alla pena di giustizia. I ricorrenti si affidano ad un unico motivo, con il quale deducono violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto aspecifici e privi di una puntuale indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno della richiesta. I ricorrenti contestano in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua. Questa, infatti, si incentra sulla gravità dei fatti, sulla reiterazione delle condotte e sulla realizzazione delle stesse anche grazie all'apporto fornito da terzi, oltre che sulla violazione della misura cautelare in atto al fine di commettere i reati in questione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Rahmaoui, quali circostanze che evidenziano l'inserimento degli imputati nel locale circuito di spaccio di stupefacenti (pagine 30-33 della sentenza impugnata). Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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