Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1970
ECLI:EU:C:1970:111
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0021
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
DEL 16 DICEMBRE 1970 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
vi sono note le disposizioni dello statuto del personale delle Comunità circa il modo in cui vanno occupati i posti vacanti.
L'art. 4 dello statuto dispone quanto segue:
1. L'esistenza di un posto vacante in una istituzione è portata a conoscenza del personale dell'istituzione stessa non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere ad occuparlo.
2. Se non è possibile occupare il posto mediante tramutamento, promozione o concorso interno, l'esistenza del posto vacante viene portata a conoscenza del personale delle tre Comunità europee.
3. Infine, può essere eventualmente bandito un concorso esterno.
L'art. 29 stabilisce, d'altra parte, che l'autorità che ha il potere di nomina prende in esame:
a)
le possibilità di promozione e di tramutamento all'interno dell'istituzione,
b)
le possibilità di organizzare concorsi interni nell'ambito dell'istituzione,
c)
le domande di trasferimento presentate da dipendenti di altre istituzioni,
d)
la possibilità, infine, di bandire un concorso esterno.
Inoltre, signori, questa disciplina e stata precisata, per quanto riguarda i dipendenti della Commissione, da una decisione di quest'ultima in data 14 febbraio 1968, sulla quale avremo occasione di ritornare in seguito.
Nel marzo 1969, è stata questa la procedura seguita per provvedere a coprire un posto di revisore di lingua tedesca, vacante nell'organico della Commissione.
Per questo posto presentavano la candidatura cinque dipendenti delle Comunità, fra cui la sig.na Rittweger, traduttrice di grado LA 5 presso la Commissione, e un altro traduttore dello stesso ufficio, il sig. [OSCURATO:PERSONA], inquadrato nel grado LA 6.
Poichè nella fattispecie l'autorità che ha il potere di nomina era la Commissione, venivano applicate le norme della decisione 14 febbraio 1968 testé ricordata, il cui art. 11 stabilisce che, nei casi in cui la decisione spetta alla Commissione, questa si pronuncia su proposta del commissario responsabile dell'ufficio al quale appartiene il posto vacante e del commissario responsabile delle questioni amministrative. In caso di disaccordo fra i due membri della Commissione, quest'ultima si pronuncia a richiesta dell'uno o dell'altro.
Tuttavia, prima che fosse avanzata la proposta dei commissari, il termine di presentazione delle candidature veniva prorogato per consentire eventualmente a dipendenti in soprannumero, retribuiti con fondi del bilancio «ricerche», di presentare la propria candidatura, qualora fossero in possesso dei requisiti necessari. Malgrado ciò, non si presentava alcun nuovo candidato.
Il 3 luglio 1969, i due commissari competenti, sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previo scrutinio per merito comparativo dei candidati e dei rapporti contenuti nei loro fascicoli personali, incaricavano quindi la segreteria generale della Commissione di sottoporre agli altri commissari una proposta comune di nomina del sig. [OSCURATO:PERSONA].
La proposta veniva inviata a tutti i membri della Commissione e, secondo una prassi costante, doveva ritenersi approvata qualora nessuno di loro avesse formulato riserve in proposito entro le ore 12 dell'11 luglio 1969.
La questione sembrava in tal modo risolta, e il servizio personale di Lussemburgo ne era talmente convinto che, per errore, notificava prima dell'11 luglio alla sig.na Rittweger l'esito negativo della sua domanda.
In realtà, questa comunicazione era assolutamente prematura, in quanto all'improvviso, il 6 o 7 luglio 1969, il sig. [OSCURATO:PERSONA], nutrendo qualche dubbio, si opponeva all'adozione della proposta da lui stesso formulata alcuni giorni prima.
Si aveva allora, fra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il servizio personale della Commissione, uno scambio di corrispondenza su cui ci soffermeremo fra poco.
Infine, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ritirava il suo veto e, il 1
o
ottobre 1969, il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva nominato al posto vacante.
E questa nomina che la sig.na Rittweger vi chiede, col presente ricorso, di annullare, ed io credo che la domanda vada accolta.
La Corte non può sostituire il proprio giudizio a quello espresso dall'autorità competente circa la capacità dei vari candidati ad uno stesso posto, tuttavia avete già avuto occasione di affermare che «è opportuno che la Corte esiga col massimo rigore che le garanzie relative all'esame completo dei fascicoli dei candidati siano integralmente rispettate». (Sentenza 19 marzo 1964, Raponi, Raccolta 1964-X, pag. 267).
Ora, nella fattispecie, dai documenti prodotti in seguito al supplemento d'istruttoria che avete ordinato risulta che le suddette garanzie non sono state rispettate.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], infatti, colto da dubbi come abbiamo ricordato, chiedeva informazione complementari al servizio personale della Commissione circa la precise mansioni svolte fino a quel momento dal sig. [OSCURATO:PERSONA], e circa l'anzianità dei singoli candidati.
Invece di limitarsi a fornire le informazioni che gli venivano richieste, il servizio personale di Bruxelles inviava al sig. [OSCURATO:PERSONA] un nuovo rapporto informativo sui cinque candidati, rapporto compilato in data 25 luglio dal servizio personale di Lussemburgo e riguardante, del resto, anche un sesto dipendente che non era candidato.
Nella redazione e nella trasmissione di questo rapporto si è incorsi, a mio avviso, in una gravissima irregolarità.
A norma dell' art. 43 dello statuto, l'amministrazione è infatti tenuta a comunicare ai dipendenti la valutazione formulata sul loro conto, e i dipendenti hanno la facoltà di aggiungere al rapporto tutte le osservazioni che ritengano utili.
Ora, il giudizio espresso il 25 luglio 1969 dal servizio personale di Lussemburgo sul conto dei cinque dipendenti candidati al posto di revisore non è
mai
stato comunicato agl'interessati.
Il fatto di averlo preso in considerazione ai fini di una promozione costituisce perciò, secondo me, una irregolarità del procedimento.
Se infatti, per procedere a una promozione o ad un tramutamento, non vengono presi in considerazione i rapporti informativi compilati periodicamente e noti ai dipendenti, bensì valutazioni diverse e segrete, scompare completamente la garanzia che gli autori dello statuto hanno inteso offrire al personale con l'art. 43.
Il rapporto informativo annuale o biennale e la relativa comunicazione non son altro che una commedia — permettetemi l'espressione — se non è sul rapporto che si basa l'esame dei titoli del dipendente.
Del resto, il confronto tra ì rapporti noti alla sig.na Rittweger e quello che non le è stato comunicato prima della decisione della Commissione è molto istruttivo in proposito.
I rapporti comunicati alla ricorrente costituiscono un elogio senza riserve (il suo caposervizio fa addirittura presente che, se non usa in tutti i casi la qualifica «ottimo», ciò è dovuto unicamente al fatto ch'egli è tenuto ad osservare le istruzioni del direttore del personale, nel senso di adoperare tale qualifica solo in casi eccezionali); il rapporto non comunicato all'interessata contiene invece una valutazione molto meno lusinghiera delle attitudini della ricorrente e formula varie riserve circa la sua idoneità ad occupare un posto più elevato.
A mio parere, con l'ammettere che ci si possa basare su rapporti non comunicati ai fini di una promozione, si svuota in pratica di ogni significato l'art. 43 dello statuto.
Va osservato, d'altra parte, che in tutti i paesi in cui la disciplina del pubblico impiego implica l'obbligo dell'amministrazione di comunicare ai dipendenti i rapporti informativi che li riguardano, il fatto che ai fini dell'avanzamento si tenga conto di rapporti non comunicati costituisce un'irregolarità del relativo procedimento. Il Consiglio di Stato francese, ad esempio, con la sentenza Juste del 5 maggio 1961, ha annullato tutte le nomine ad amministratore fuori classe presso il ministero delle finanze per l'anno 1958, in quanto i voti attribuiti ad un amministratore non promosso non erano stati comunicati all'interessato.
Mi sono chiesto, tuttavia, se nel presente caso l'irregolarità commessa abbia effettivamente influito sulla decisione che alla fine doveva essere adottata. Il dubbio era lecito, credo, in quanto la decisione definitiva è stata in realtà identica a quella prevista anteriormente, prima ancora che si verificasse l'irregolarità. Mi sembra però che, in base ai documenti contenuti nel fascicolo, si possa rispondere senza esitazioni a detto quesito.
Nella nota 2 ottobre 1969 della segreteria generale della Commissione — nota che portava alla nomina del sig. [OSCURATO:PERSONA] — si legge infatti che la sospensione, chiesta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], del procedimento iniziato in luglio poteva essere revocata in seguito ad informazioni complementari ricevute dallo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA].
Ora, queste «informazioni complementari» sono per l'appunto i rapporti informativi irregolari, inviati al sig. [OSCURATO:PERSONA] il 28 luglio 1969.
Ritengo quindi che l'irregolarità procedurale abbia influito sulla scelta definitiva della Commissione, rendendo illegittima per vizio di forma la nomina del sig. [OSCURATO:PERSONA].
Stando così le cose, potrò fare a meno di dilungarmi sugli altri mezzi dedotti dalla ricorrente, nessuno dei quali mi sembra fondato.
In primo luogo, la ricorrente sostiene che non poteva essere prescelto un candidato di grado LA 6 per il quale la nomina a un posto di grado LA 5 costituiva una
promozione
, mentre altri candidati già inquadrati al grado LA 5 avrebbero potuto accedere al posto vacante mediante semplice
tramutamento.
Nessuna disposizione dello statuto, ne alcun principio giuridico generale, limita tuttavia la facoltà dell'autorità che ha il potere di nomina di provvedere a coprire il posto vacante sia mediante promozione, sia mediante tramutamento.
La sig.na Rittweger sostiene poi che il sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è dedicato in prevalenza ad attività di esperto di terminologia, non possedeva l'esperienza necessaria per essere revisore.
Come ho già detto, però, la Corte non è competente a sostituire su questo punto la propria valutazione a quella formulata dall'autorità competente nei confronti dei candidati.
Mi sembra quindi che soltanto l'irregolarità procedurale di cui parlavo poco fa possa rendere illegittima la decisione impugnata.
Concludo perciò che
—
la nomina del sig. [OSCURATO:PERSONA] va annullata per irregolarità del procedimento;
—
le spese del giudizio vanno poste a carico della Commissione.
(
1
) Traduzione dal francese.