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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 32954/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG F CERONI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità90/144«10Ai(, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'brdinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Ministro della Giustizia aveva prorogato il regime di sorveglianza di cui all'art. 41-bis Ord. pen. 2.

Ricorre per cassazione Gallico, per mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunzia violazione di legge, a mente dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 37, comma 2, 177 e seg. cod. proc. pen. e 41, comma 2, Ord. pen.

Sostiene che il provvedimento impugnato sia stato illegrtimamente emesso senza attendere la definizione del procedimento inciderrale di ricusazione promosso dal reclamante nei confronti del Presidente del Collegio giudicante e non ancora trattato. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo dedotto è manifestamente infondato sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1. Il divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza previsto dall'art.37, comma 2 cod. proc. pen., opera sino alla pronuncia di inammissibilità o di rigetto, anche non definitiva, dell'organo competente a decidere sulla ricusazione Nell'ambito di tale divieto rientra ogni provvedimento che, comunque denominato, sia idoneo a definire la regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce (cfr.

Sezioni Unite n 23122 del 27/01/2011, Tanzi, chiamata a pronunziarsi su un provvedimento di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale emesso dal Tribunale di sorveglianza).

La formale violazione del divieto in esame non è di per sé assistita da alcuna sanzione processuale.

La decisione che definisce la regiudicanda emessa in costanza del divieto dal giudice nei cui confronti è stata proposta ricusazione conserva, infatti, validità se la ricusazione è dichiarata inammissibile o infondata dall'organo competente ex art. 40 cod. proc. pen..

E', invece, viziata da nullità assoluta nel caso in cui la ricusazione sia accolta, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essa sia intervenuta in pendenza della procedura incidentale di ricusazione o dopo il suo accoglimento.

Tale particolare regime della sanzione processuale discende da ragioni sistematiche legate alla ratio di garanzia cui tende l'istituto della ricusazione che può incidere sul procedimento principale solo se le ragioni del ricusante siano fondate, ovverosia se risulti accertata ab externo la denunziata mancanza di imparzialità - terzietà.

2. Tanto posto, deve escludersi che nel caso in esame la dedotta violazione del divieto di cui all'art. 37, comma 2, cod. proc. pen. possa condurre alla invocata nullità del provvedimento impugnato.

Anche ammesso che il ricorrente abbia effettivamente depositato l'istanza di ricusazione all'organo competente nonché la dichiarazione presso la cancelleria del giudice ricusato, come prescritto a pena di inammissibilità dagli artt. 38, comma 3, e 41, comma 1, cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. 6, n. 48560 del 18/11/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245654 - 01), circostanza che non risu ta in alcun modo documentata, l'incontestata mancata definizione del procedimento incidentale promosso ex artt. 37 e seg. cod. proc. pen. con una pronunzia di accoglimento, esclude in radice che provvedimento impugnato sia affetto dalla eccepita nullità.3.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza di ipotesi di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG F CERONI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità90/144«10Ai(, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'brdinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Ministro della Giustizia aveva prorogato il regime di sorveglianza di cui all'art. 41-bis Ord. pen. 2. Ricorre per cassazione Gallico, per mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunzia violazione di legge, a mente dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 37, comma 2, 177 e seg. cod. proc. pen. e 41, comma 2, Ord. pen. Sostiene che il provvedimento impugnato sia stato illegrtimamente emesso senza attendere la definizione del procedimento inciderrale di ricusazione promosso dal reclamante nei confronti del Presidente del Collegio giudicante e non ancora trattato. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo dedotto è manifestamente infondato sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1. Il divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza previsto dall'art.37, comma 2 cod. proc. pen., opera sino alla pronuncia di inammissibilità o di rigetto, anche non definitiva, dell'organo competente a decidere sulla ricusazione Nell'ambito di tale divieto rientra ogni provvedimento che, comunque denominato, sia idoneo a definire la regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce (cfr. Sezioni Unite n 23122 del 27/01/2011, Tanzi, chiamata a pronunziarsi su un provvedimento di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale emesso dal Tribunale di sorveglianza). La formale violazione del divieto in esame non è di per sé assistita da alcuna sanzione processuale. La decisione che definisce la regiudicanda emessa in costanza del divieto dal giudice nei cui confronti è stata proposta ricusazione conserva, infatti, validità se la ricusazione è dichiarata inammissibile o infondata dall'organo competente ex art. 40 cod. proc. pen.. E', invece, viziata da nullità assoluta nel caso in cui la ricusazione sia accolta, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essa sia intervenuta in pendenza della procedura incidentale di ricusazione o dopo il suo accoglimento. Tale particolare regime della sanzione processuale discende da ragioni sistematiche legate alla ratio di garanzia cui tende l'istituto della ricusazione che può incidere sul procedimento principale solo se le ragioni del ricusante siano fondate, ovverosia se risulti accertata ab externo la denunziata mancanza di imparzialità - terzietà. 2. Tanto posto, deve escludersi che nel caso in esame la dedotta violazione del divieto di cui all'art. 37, comma 2, cod. proc. pen. possa condurre alla invocata nullità del provvedimento impugnato. Anche ammesso che il ricorrente abbia effettivamente depositato l'istanza di ricusazione all'organo competente nonché la dichiarazione presso la cancelleria del giudice ricusato, come prescritto a pena di inammissibilità dagli artt. 38, comma 3, e 41, comma 1, cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. 6, n. 48560 del 18/11/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245654 - 01), circostanza che non risu ta in alcun modo documentata, l'incontestata mancata definizione del procedimento incidentale promosso ex artt. 37 e seg. cod. proc. pen. con una pronunzia di accoglimento, esclude in radice che provvedimento impugnato sia affetto dalla eccepita nullità.3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza di ipotesi di colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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