CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 24 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Catania, in data 31 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di estorsione aggravata, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, la corte di appello, in particolare alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, ha ampiamente evidenziato come le modalità dei fatti emersi dall'istruttoria dimostrassero la piena consapevolezza in capo al prevenuto di agire per conto del gruppo criminale nella riscossione delle somme di denaro non dovute; Considerato quindi che alcuna illogicità si riscontra nella decisione della corte di appello la quale ha ampiamente declinato plurimi <Argomenti logici dimostrativi della coscienza e volontà del ricorrente di portare a termine i fatti estorsivi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammiss bile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2