CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 15002/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 23274/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] provinciale di [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 23274/2021 Numero sezionale 3112/2022 Numero di raccolta generale 15002/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 809/11/20 depositata in data 11/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento che rettificava la rendita catastale di immobili cat. D/8 in Roma, piazza del Pigneto 8B; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; la società resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata denunciandone la nullità per inesistenza e carenza della motivazione ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; - il motivo, che in concreto propone una censura meramente e puramente motivazionale, è infondato, risultando la motivazione qui presente e ponendosi la stessa ben al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. SS.UU sent. n. 8053/2014); - il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni che regolano il catasto edilizio urbano, quali il r.d.l. n. 653 del 1939, il d. Lgs. n. 514 del 1948, il d.P.R. n. 1142 del 1949, l’art. 11 del d. L. n. 70 del 1988, il d. M. n. 701 del 1994 che si assumono esser state violate dalla CTR che ha ritenuto difettoso l’atto impugnato quanto a motivazione; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 23274/2021 Numero sezionale 3112/2022 Numero di raccolta generale 15002/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 - il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 2015, che pure si assume erroneamente applicata dalla CTR negli stessi termini di cui sopra; - i ridetti due motivi sono inammissibili, in relazione al disposto dell’art. 360 bis, cod. proc. civ.; - questa Corte ripetutamente ha chiarito (Cass. sez. 5, ord. 23 maggio 2018, n. 12777; Cass. sez. 6-5, ord. 9 marzo 2017, n. 6065; Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394) come in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso; - e in questo caso, la CTR con motivazione ampia e logica ha correttamente annullato l’atto impugnato (del quale a pag. 7 trascrive ampiamente la motivazione) in quanto lo ha ritenuto “ancorato a considerazioni del tutto generiche, totalmente dimentiche delle stringenti valutazioni sulle quali, invece, deve essere basata la variazione della rendita proposta dal contribuente, secondo la normativa vigente in materia” (pag. 8 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 23274/2021 Numero sezionale 3112/2022 Numero di raccolta generale 15002/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 della sentenza); ancora, la CTR ha illustrato come non era possibile aderire alle contestazioni dell’Ufficio riguardo la DOCFA presentata dalla società contribuente nell’anno 2010, poiché diverso era il “quadro normativo” (ancora pag. 8 punto 1.2); - pertanto, il ricorso va rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 3.000,00 oltre ad euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, cpa ed iva di legge che pone a carico di parte so