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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07123/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso n. 22895/2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]. del Carretto di [OSCURATO:PERSONA], Antonielli d’[OSCURATO:PERSONA] e Antoniellid’[OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due quali eredi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA]),rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comeda procura in calce al controricorso;- controricorrenti –- avverso la sentenza n. 2010/2019 emessa dalla Corte d’appello di Torinoin data 19/12/2019 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1.

A seguito di ricorso degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Torino ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] ilpagamento della somma di euro 7.931,51, oltre accessori, a titolo di residuiNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026compensi maturati in relazione all’attività di patrocinio espletata conriferimento a due cause a quel tempo pendenti dinanzi al medesimoTribunale.2.

Sull’opposizione proposta dall’ingiunto, con la quale questi contestava aidetti difensori una serie di responsabilità (in particolare, per via dellamancata riassunzione di una delle due cause, interrotta a seguito delfallimento della promittente venditrice-convenuta, e della omessatrascrizione del preliminare di compravendita cui aveva fatto seguitol’azione ex art. 2932 c.c.), chiedendo il rigetto delle domande avanzate invia monitoria e la condanna delle controparti a restituire gli acconti giàpercepiti, il detto Tribunale rigettava l’opposizione, affermando che, quantoalla mancata riassunzione della causa promossa ex art. 2932 c.c., non eraconfigurabile una responsabilità a carico dei due professionisti (inconsiderazione dell’ardua soluzione concernente l’ammissibilità di unaprocedura costitutiva nei confronti di una procedura concorsuale, dellaadeguata informazione resa dai professionisti all’assistito e della nonobbligatorietà di dare corso ad un’attività processuale non condivisa) e,quanto alla trascrizione del contratto preliminare, non ne ricorrevano ipresupposti.3.

Sull’impugnazione del Palumbo, la Corte d’appello di Torino rigettava ilgravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che, avuto riguardoalla causa r.g. n. 28387/2010, l’addebito consistito nella pretermissionedella richiesta della refusione delle spese e competenze del giudizio allecontroparti integrava gli estremi di una domanda nuova, come taleinammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., e, quanto alla causa r.g. n.14581/2010, che l’addebito avente ad oggetto la mancata riassunzione delgiudizio interrotto per via della presunta insanabilità delle irregolaritàedilizie ed urbanistiche riscontrate sui fabbricati promessi in vendita erastato tardivamente formulato con la prima memoria di cui all’art. 183,comma 6, c.p.c., che il medesimo addebito connesso alla non opponibilitàalla procedura concorsuale della domanda di riduzione del prezzo diacquisto si scontrava con il rilievo che l’accertamento del relativo creditoNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026sarebbe dovuto avvenire in sede concorsuale, con la conseguenza che lepossibilità di soddisfacimento dello stesso, siccome chirografario, sarebberostate trascurabili, che l’addebito riguardante l’omessa informazione circal’esistenza di una pregressa iscrizione ipotecaria sul fabbricato era nuova,non essendo presente nella citazione originaria, che sull’opponibilità agliorgani fallimentari della pronuncia ex art. 2932 c.c. (aspetto che, a suavolta, aveva indotto i professionisti a non riassumere il processo interrotto)era insorto, in seno alla Corte di cassazione, un contrasto di indirizzo cheaveva visto la sua composizione solo successivamente con una pronuncia asezioni unite del 2015 e che, avuto riguardo all’omessa trascrizione delcontratto preliminare concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., il ricorso al procedimentoincidentale di verificazione della sottoscrizione che contraddistingue unascrittura privata presuppone il disconoscimento della stessa ad iniziativadella controparte (circostanza non realizzatasi nella causa ex art. 2932 c.c.promossa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].) e tale accertamento devenecessariamente precedere la trascrizione della scrittura negoziale(costituendo lo stesso un presupposto imprescindibile della formalità).4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Antonielli d’[OSCURATO:PERSONA] e Antonielli d’OulxLorenzo (gli ultimi due quali eredi di Antonielli d’[OSCURATO:PERSONA]) hanno resistitocon controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115, 183, comma 6, n. 1), e 345 c.p.c. e 1176 e 2236 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la Corteterritoriale considerato che egli, già con la memoria depositata ai sensidell’art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. in primo grado, aveva precisato, conriferimento alla causa civile n. 28387/2010, il profilo di responsabilitàascritto ai suoi difensori, consistito nel non aver, a seguito dell’interruzioneNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026del giudizio per l’intervenuto fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., riassunto lo stessoal fine di conseguire il rimborso delle spese di lite sostenute quale terzoindebitamente chiamato in causa.1.1.

Il motivo è inammissibile.Invero, alla stregua di quanto affermato dalla Corte d’appello alle pagine VIe VII della sentenza qui impugnata, il profilo di responsabilità in esame nonformò oggetto di puntuali doglianze non solo con l’originaria citazioneintroduttiva del giudizio, ma anche con la memoria ex art. 183, comma 6,n. 1), c.p.c., essendosi il ricorrente limitato a menzionare in modo generico,con l’atto di citazione, le “gravi inadempienze e negligenzenell’espletamento dell’attività professionale” e l’”imperita consulenza edassistenza espletata dallo [OSCURATO:PERSONA] d’Oulx – [OSCURATO:PERSONA]”.L’addebito nei termini specifici richiesti è stato, dunque, formulato per laprima volta, tardivamente, solo con l’atto d’appello, in tal guisa incorrendonella sanzione di inammissibilità per violazione dell’art. 345 c.p.c..A fronte di tale deduzione, l’odierno ricorrente ha continuato a ribadire inmodo apodittico di aver eccepito l’inadempimento in oggetto già con l’attodi citazione in opposizione a d.i., precisandolo nella memoria ex art. 183,comma 6, n. 1), c.p.c., senza, tuttavia, trascrivere, in osservanza delprincipio di autosufficienza, almeno nei loro passaggi maggiormentesignificativi, l’atto di opposizione e la memoria di precisazione.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 183, comma 6, n. 1), 329, 342 e 345 c.p.c. e 1176e 2236 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver laCorte di merito ritenuto inammissibile, con riferimento alla causa n.14581/2010, il profilo di addebito consistito nel non averlo i difensoriinformato dell’inopportunità di instaurare il giudizio ex art. 2932 c.c. inconsiderazione della intrasferibilità degli immobili oggetto del preliminare inquanto affetti da irregolarità urbanistica.2.1.

Il motivo è fondato.Va premesso che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi dellaNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificatarisulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio esenza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialitàdifensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015; conf.

Cass., Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 13091 del 25/05/2018, Cass., Cass., Sez. 3, Ordinanza n.4322 del 14/02/2019, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019,Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20898 del 30/09/2020, Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 4031 del 16/02/2021, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 30455 del 02/11/2023,Sez. 2, Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024).Orbene, nel caso di specie, anche a voler ritenere che, come rilevato dallaCorte d’appello, il ricorrente abbia precisato il profilo di responsabilità inesame solo con la prima memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.,la conclusione sarebbe la stessa.Invero, i poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivoriferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza diimpugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisionedel giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e piùfavorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata, enon può, quindi, dare luogo alla reformatio in peius in danno dell'appellante(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14063 del 16/06/2006).

Inoltre, il divieto direformatio in peius costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt.329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di meritoed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del themadecidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum,l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale perottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che,invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata allasentenza di primo grado (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 08/11/2013;conf.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3896 del 17/02/2020 e Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 21504 del 06/10/2020).Nel caso di specie, il Tribunale, pur rilevando (cfr. pag. 25 del ricorso perNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026cassazione) che le contestazioni formulate con la prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., con riguardo alla causa iscritta al R.G. n.14581/2010, integrando una mera emendatio, erano ammissibili, haomesso di pronunciarsi sull’addebito mosso all’operato dei difensori.

Afronte di ciò, il solo Palumbo ha proposto appello, essendosi, per l’effetto,formato il giudicato interno sull’ammissibilità delle precisazioni (chesarebbero state operate con la memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.)dell’inadempimento al contratto d’opera professionale.

Ragion per cui, inassenza di un appello incidentale, sia pure condizionato, sul punto, giammaila Corte d’appello avrebbe potuto rilevare l’inammissibilità dellacontestazione per la sua tardività.Non può condividersi l’assunto difensivo dei controricorrenti (cfr. pag. 26del controricorso) secondo cui la pronuncia di secondo grado in esame nonavrebbe effetti più sfavorevoli per l’odierno ricorrente rispetto a quelliriconducibili alla sentenza del Tribunale, in quanto un conto è denunciarel’omissione di pronuncia in cui è incorso il giudice di primo grado, un altroè rimettere in gioco la valutazione di ammissibilità dell’operata emendatio,non sussistendo tra le due pronunce un rapporto di continenza.La regola della rilevabilità di ufficio di determinate questioni, in ogni statoe grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistemadelle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddettequestioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questavi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questionistesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l'impugnazione, postoche altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulterioreesame (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6246 del 18/03/2014).Né può condurre a differenti conclusioni la recente sentenza a Sezioni Uniten. 24172 del 29/08/2025.

Infatti, secondo tale pronuncia, in tema digiudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizioprocessuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibiledallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudicedi primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo laNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo,impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione delgiudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principiodi conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c.,rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello dilegittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio.

A taleregola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressaprevisione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi aquestioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in unapronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternatola propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea aravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.Invero, nel caso in esame, l’ammissibilità della emendatio libelli nonrappresenta né una questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizioné una questione ‘fondante’.

Nessuna delle due ipotesi derogatorie èconfigurabile nel caso di specie.3.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 183, comma 6, n. 1), 329, 342 e 345 c.p.c. e 1176e 2236 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver lacorte d’appello ritenuto nuovo e, quindi, inammissibile, l’addebitoconcernente il mancato accertamento, da parte dei difensori, primadell’introduzione del giudizio, della sussistenza dell’ipoteca indivisa sugliimmobili oggetto del preliminare, al fine di chiedere la ulteriore riduzionedel prezzo, con la sentenza ex art. 2932 c.c., corrispondente al valore dellagaranzia reale a favore dell’istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] (per debitidella promittente venditrice [OSCURATO:SOCIETA].).3.1.

Il motivo è fondato.Il Tribunale, affermando che la domanda, formulata dai difensoridell’odierno ricorrente, di trasferimento coattivo degli immobili liberi da pesied ipoteche fosse idonea a tutelare il cliente promissario acquirente, ha difatto riconosciuto che, almeno con la memoria di cui all’art. 183, comma 6,n. 1), c.p.c., tale profilo di responsabilità era stato formulato.Numero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026In quest’ottica, la circostanza, valorizzata dal Tribunale, secondo cuil’addebito non era presente nella citazione originaria (cfr. pag.

IX dellasentenza) è, per quanto detto in precedenza, irrilevante.Invero, nel giudizio di responsabilità per inadempimento contrattuale delprofessionista, non costituisce mutamento della domanda, ma sempliceemendatio libelli, l'allegazione di profili di inadeguatezza della prestazionediversi da quelli inizialmente prospettati, restando immutato il fattogiuridico invocato a causa petendi del risarcimento (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 18275 del 26/08/2014).

Pertanto, in ordine alla domanda risarcitoriaproposta contro un professionista, per inadeguatezza della prestazionecontrattuale cui si era obbligato, la deduzione, nel corso del giudizio diprimo grado, di profili di detta inadeguatezza diversi da quellioriginariamente allegati, configura una consentita emendatio libelli, e nonuna inammissibile mutatio libelli, ai sensi degli artt. 183 e 184 del codice dirito.

Invero, l'indicata deduzione concretizza un'indicazione di nuovemodalità con le quali la prestazione professionale si sarebbe dovutasvolgere, ma in concreto non si è svolta, e, quindi, di diversi aspetti ocomponenti dell'unico ed immutato fatto giuridico - insufficienza dellaprestazione professionale - invocato come causa petendi della pretesarisarcitoria (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1132 del 29/03/1976).Persino in appello, a norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, cometale inammissibile, quando la modifica della domanda originale si risolva inuna pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valerein primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatiolibelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solonel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concretaSez.

U, Sentenza n. 19750 del 16/07/2025).4.

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1176, 1223, 1453, 2033, 2236, 2697 e 2932 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la Corte territorialeescluso la responsabilità dei professionisti per omessa riassunzione dellaNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026causa ex art. 2932 c.c. nei confronti del fallimento, ritenendo, a suo dire,erroneamente che egli, una volta pagato il residuo prezzo di euro200.000,00, si sarebbe dovuto insinuare nel passivo fallimentare (percoltivare la domanda di riduzione del prezzo), con possibilità di recupero deltutto trascurabili trattandosi di credito chirografario, laddove egli, in realtà,avrebbe solo dovuto pagare, come già aveva offerto di fare, il residuoprezzo calcolato dal c.t.u., senza quindi la necessità di insinuarsi poi alpassivo concorsuale.

In ogni caso, i difensori avrebbero dovuto dimostrare,essendo preciso loro onere, che l’eventuale suo credito chirografario nonavrebbe avuto soddisfazione in ambito fallimentare per via dell’incapienzadell’attivo, con conseguente inopportunità di riassumere la causa interrotta.Infine, il ricorrente invoca la responsabilità dei difensori sempre per lamancata riassunzione della causa, esclusa dalla Corte di merito sulla basedella, a suo dire, erronea convinzione secondo cui all’epoca dei fatti vi eraun contrasto in seno alla Cassazione in ordine all’opponibilità agli organifallimentari della pronuncia ex art. 2932 c.c. susseguente ad una domandaavanzata nei confronti di un soggetto ancora in bonis e debitamentetrascritta, ma intervenuta dopo la sentenza dichiarativa del fallimento dellostesso.4.1.

Il motivo, estremamente articolato, è infondato in tutti i suoi aspetti.In base all’ultimo comma dell’art. 72 l. fall., «Le disposizioni di cui al primocomma (nella parte in cui consentono al curatore di subentrare in uncontratto pendente o di sciogliersi dallo stesso) non si applicano al contrattopreliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis del codicecivile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituirel'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzogrado […]».In quest’ottica, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 18131 del 16/09/2015 (conf.Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13687 del 30/05/2018) ha statuito che ilcuratore fallimentare del promittente venditore di un immobile non puòsciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l. fall. con effettoverso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima delNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stataaccolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c.,la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione dellasentenza di fallimento nel registro delle imprese.È opportuno ricordare che, per poter trascrivere la domanda giudiziale exart. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre), il contrattopreliminare deve essere stipulato in forma idonea alla trascrizione, cioècome atto pubblico oppure scrittura privata con sottoscrizione autenticata(o accertata giudizialmente).Questo perché la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. si fondasull’art. 2652, n. 2 c.c., che richiama i contratti preliminari trascrivibili aisensi dell’art. 2645-bis suindicato.

Quest’ultimo prevede che sianotrascrivibili solo i preliminari relativi a contratti indicati nei nn. 1-4 dell’art.2643 c.c. (trasferimento di proprietà o diritti reali su immobili) se risultanoda atto pubblico o scrittura privata autenticata.Tuttavia, da quanto si evince a pagina XI della sentenza qui impugnata, ilcontratto preliminare di compravendita concluso dal Palumbo con la Polars.r.l., all’epoca in bonis, non era stato trascritto, non essendo stato stipulatoper atto pubblico né essendo state autenticate (o accertate giudizialmente)le sottoscrizioni in calce alla relativa scrittura privata.

E su taleaccertamento di fatto questa Corte non ha possibilità di interloquire.4.2.

E’ vero, poi, che, in materia di contratto preliminare, il promissarioacquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione delcontratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, mapuò esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere ilcontratto definitivo e, cumulativamente, proporre un'actio quanti minorisper vizi della cosa, chiedendo l'eliminazione delle accertate difformità o lariduzione del prezzo; in tal caso, l'offerta del prezzo, ex art. 2932, comma2, c.c., non è necessaria, ove il pagamento non sia esigibile prima dellaconclusione del contratto definitivo (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 36241 del23/11/2021).

In particolare, proposte, cumulativamente econtestualmente, una domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligoNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026di concludere un contratto di vendita e una domanda di riduzione del prezzoper vizi della res, l'offerta del prezzo, prevista dal secondo comma dell'art.2932 c.c., non è necessaria, ove il pagamento, quale che risulti il prezzoancora dovuto all'esito dell'accertamento sull'esistenza dei vizi della cosavenduta, non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19984 del 30/08/2013).Tuttavia, sebbene l’azione ex art. 2932 c.c. non diventi improcedibile per ilsolo fatto che il convenuto sia dichiarato fallito, potendo il giudizioproseguire nei confronti della curatela, le domande che hanno contenutopatrimoniale (es.: riduzione del prezzo, restituzioni, risarcimenti) devonoessere fatte valere nel passivo fallimentare, secondo gli artt. 52 e 93 dellalegge fallimentare.

Pertanto, quando il promittente venditore è fallito, ladomanda di riduzione del prezzo non può essere decisa nel giudizioordinario (quale quello ex art. 2932 c.c.), perché si tratta di una pretesapatrimoniale verso il fallito.In definitiva, mentre la domanda costitutiva (trasferimento coattivo) restaproponibile davanti al giudice ordinario, quella di riduzione del prezzo (oaltre pretese economiche) non può essere decisa nel giudizio ordinario, madeve essere insinuata al passivo del fallimento.Proprio in quanto il prezzo da pagare è quello originario indicato nelpreliminare, perché la riduzione non può essere decisa nel giudizio ex art.2932 c.c., ma solo nel passivo fallimentare, giammai il ricorrente avrebbepotuto limitarsi ad offrire il minor prezzo calcolato dal c.t.u., ma avrebbedovuto, al fine di conseguire l’effetto costitutivo-traslativo, corrisponderel’intero prezzo pattuito, per poi insinuarsi al passivo fallimentare con ladomanda di riduzione del prezzo.4.3.

Per quanto concerne il profilo della responsabilità riconducibile allavalutazione di non convenienza della riassunzione della causa ex art. 2932c.c. (a seguito della sua interruzione per via del fallimento della societàconvenuta) basata sulla presumibile incapienza del patrimonio del fallito,va ricordato che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per ilsolo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale,Numero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dalcliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia statoeffettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamentodovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbeconseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, laprova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissivaod omissiva, ed il risultato derivatone (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2638 del05/02/2013).Ebbene, la valutazione, inevitabilmente prognostica, effettuata dalTribunale, e condivisa dalla Corte d’appello, non è suscettibile di censure,di regola, nella presente sede di legittimità (v. la sentenza 11 novembre2024, n. 28903).

Invero, i giudici di merito, non invertendo l’onereprobatorio e, dunque, non violando l’art. 2697 c.c., hanno ritenuto, sullabase, ripetesi, di un giudizio ex ante e secondo l’id quod plerumque accidit,che l’eventuale credito del Palumbo ammesso al passivo fallimentare(derivante dalla domanda di riduzione del prezzo), siccome chirografario,avrebbe avuto “possibilità di soddisfacimento del tutto trascurabili”,rendendo, per l’effetto, non irragionevole la scelta dei difensori di noncoltivare l’azione ex art. 2932 c.c. instaurata dinanzi al giudice ordinario(v., in argomento, l’ordinanza 6 settembre 2024, n. 24007).4.4.

Da ultimo, con riferimento alla dedotta responsabilità del difensore pernon aver riassunto la causa in considerazione del contrastogiurisprudenziale all’epoca esistente in ordine alla opponibilità agli organifallimentari della pronuncia ex art. 2932 c.c., vanno richiamate leconsiderazioni assorbenti già espresse sub § 4.1.Va qui aggiunto che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attivitàprofessionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, inquanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare lapropria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista,rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione alparametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., cheNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026è quello della diligenza del professionista di media attenzione epreparazione.Orbene, nella fattispecie in esame, premesso che l’interruzione del giudizioper fallimento della convenuta è avvenuta il 18.2.2014, l’orientamento diquesta Corte sulla menzionata questione era senz’altro equivoco, a talpunto che la stessa era stata rimessa nuovamente alle Sezioni Unitesollecitandone un intervento chiarificatore.

Solo con la sentenza n. 18131del 2015, già richiamata, si è definitivamente statuito che il curatorefallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersidal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l. fall. con effetto verso ilpromissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento ladomanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata successivamente(cfr., sul punto, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13687 del 30/05/2018) accoltacon sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., latrascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione dellasentenza di fallimento nel registro delle imprese.Senza tralasciare che, alla stregua di quanto già esposto in precedenza, nonessendo il contratto preliminare trascritto (né trascrivibile), comunque lasentenza finale eventualmente favorevole al Palumbo ex art. 2932 c.c. nonsarebbe stata opponibile alla curatela fallimentare.Nessun profilo di responsabilità professionale, quindi, può essere ravvisatonei confronti dei due professionisti in relazione al profilo qui in esame.5.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1176, 1223, 1453, 2033, 2236 e 2645-bis c.c. e 216, comma 2,c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la Cortedi merito considerato che i difensori avrebbero potuto instaurare unautonomo giudizio di verificazione giudiziale dell’autenticità della scritturaprivata contenente il preliminare di compravendita, al fine di poterlo poitrascrivere, così rendendolo opponibile alla curatela fallimentare.5.1.

Il motivo è inammissibile.Invero, non essendovene cenno della questione nella sentenza impugnata(nella quale il profilo di responsabilità che viene addebitato allaNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026professionista è quello di non aver trascritto il contratto preliminareconcluso con la [OSCURATO:SOCIETA].), il ricorrente avrebbe dovuto indicare conprecisione in quale fase e con quale atto processuale l’avessetempestivamente sollevata.

Diversamente opinando, a fronte delleaffermazioni della Corte d’appello, a tenore delle quali il ricorso alprocedimento incidentale di verificazione della sottoscrizione checontraddistingue una scrittura privata presuppone il disconoscimento dellastessa ad iniziativa della controparte (circostanza non realizzatasi nellacausa ex art. 2932 c.c. promossa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].) e taleaccertamento deve necessariamente precedere la trascrizione dellascrittura negoziale (costituendo lo stesso un presupposto imprescindibiledella formalità), il ricorrente avrebbe dovuto, semmai, denunciarel’omissione di pronuncia, in base al combinato disposto degli artt. 112 e360, comma 1, n. 4), c.p.c., e non già una violazione di legge.6.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza “perirriducibile contraddittorietà ed illogicità della sua motivazione, in violazionedegli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non avere la Corted’appello considerato che le irregolarità edilizie erano state sanate o erano,comunque, sanabili, e che, per quanto concerneva l’ipoteca non frazionata,era stata richiesta la condanna della promittente venditrice ad estinguerela relativa obbligazione ed egli aveva concordato sulle risultanze della c.t.u.(a tal punto che si era offerto di pagare il residuo prezzo quantificato dalperito d’ufficio), sicché la riassunzione della causa interrotta si rivelava, inrealtà, conveniente.6.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita, a ben vedere, unarivalutazione delle risultanze istruttorie non consentita nella presente sede,laddove la motivazione resa dalla Corte d’appello, benché stringata, non sipone senz’altro al di sotto del c.d. minimo costituzionale.Senza tralasciare che, una volta dichiarato il fallimento della promittentevenditrice, si sarebbe posto il problema della condanna della stessa adestinguere l’obbligazione da essa contratta, con riferimento alla quale eraNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026stata iscritta l’ipoteca (tenendo presente che, per quanto già evidenziato inprecedenza, il Palumbo non si sarebbe potuto limitare a corrispondere ilresiduo prezzo quantificato dal c.t.u.).7.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delsecondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione,con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Torino, la quale valuterà il merito delladomanda (residua) erroneamente ritenuta inammissibile, verificando, tral’altro, se i profili di responsabilità professionali ivi invocati siano o menologicamente e giuridicamente compatibili con l’impostazione originaria delgiudizio, nel quale il Palumbo aveva posto come fondamento dellaresponsabilità professionale l’omessa riassunzione della causa ex art. 2932c.c. nei confronti del fallimento.Numero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026L A C O R T E D I C A S S A Z I O N EII SEZIONE CIVILECompensi attività professionaleComposta da – Responsabilità avvocati –Mancata riassunzione processointerrottoTiziana Maccarrone - Consigliere - R.G.N. 22895/2020Rossana Giannaccari - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - UC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Andrea Penta - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].-ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 22895/2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]. del Carretto di [OSCURATO:PERSONA], Antonielli d’[OSCURATO:PERSONA] e Antoniellid’[OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due quali eredi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA]),rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comeda procura in calce al controricorso;- controricorrenti –- avverso la sentenza n. 2010/2019 emessa dalla Corte d’appello di Torinoin data 19/12/2019 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1.

A seguito di ricorso degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Torino ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] ilpagamento della somma di euro 7.931,51, oltre accessori, a titolo di residuiNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026compensi maturati in relazione all’attività di patrocinio espletata conriferimento a due cause a quel tempo pendenti dinanzi al medesimoTribunale.2.

Sull’opposizione proposta dall’ingiunto, con la quale questi contestava aidetti difensori una serie di responsabilità (in particolare, per via dellamancata riassunzione di una delle due cause, interrotta a seguito delfallimento della promittente venditrice-convenuta, e della omessatrascrizione del preliminare di compravendita cui aveva fatto seguitol’azione ex art. 2932 c.c.), chiedendo il rigetto delle domande avanzate invia monitoria e la condanna delle controparti a restituire gli acconti giàpercepiti, il detto Tribunale rigettava l’opposizione, affermando che, quantoalla mancata riassunzione della causa promossa ex art. 2932 c.c., non eraconfigurabile una responsabilità a carico dei due professionisti (inconsiderazione dell’ardua soluzione concernente l’ammissibilità di unaprocedura costitutiva nei confronti di una procedura concorsuale, dellaadeguata informazione resa dai professionisti all’assistito e della nonobbligatorietà di dare corso ad un’attività processuale non condivisa) e,quanto alla trascrizione del contratto preliminare, non ne ricorrevano ipresupposti.3.

Sull’impugnazione del Palumbo, la Corte d’appello di Torino rigettava ilgravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che, avuto riguardoalla causa r.g. n. 28387/2010, l’addebito consistito nella pretermissionedella richiesta della refusione delle spese e competenze del giudizio allecontroparti integrava gli estremi di una domanda nuova, come taleinammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., e, quanto alla causa r.g. n.14581/2010, che l’addebito avente ad oggetto la mancata riassunzione delgiudizio interrotto per via della presunta insanabilità delle irregolaritàedilizie ed urbanistiche riscontrate sui fabbricati promessi in vendita erastato tardivamente formulato con la prima memoria di cui all’art. 183,comma 6, c.p.c., che il medesimo addebito connesso alla non opponibilitàalla procedura concorsuale della domanda di riduzione del prezzo diacquisto si scontrava con il rilievo che l’accertamento del relativo creditoNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026sarebbe dovuto avvenire in sede concorsuale, con la conseguenza che lepossibilità di soddisfacimento dello stesso, siccome chirografario, sarebberostate trascurabili, che l’addebito riguardante l’omessa informazione circal’esistenza di una pregressa iscrizione ipotecaria sul fabbricato era nuova,non essendo presente nella citazione originaria, che sull’opponibilità agliorgani fallimentari della pronuncia ex art. 2932 c.c. (aspetto che, a suavolta, aveva indotto i professionisti a non riassumere il processo interrotto)era insorto, in seno alla Corte di cassazione, un contrasto di indirizzo cheaveva visto la sua composizione solo successivamente con una pronuncia asezioni unite del 2015 e che, avuto riguardo all’omessa trascrizione delcontratto preliminare concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., il ricorso al procedimentoincidentale di verificazione della sottoscrizione che contraddistingue unascrittura privata presuppone il disconoscimento della stessa ad iniziativadella controparte (circostanza non realizzatasi nella causa ex art. 2932 c.c.promossa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].) e tale accertamento devenecessariamente precedere la trascrizione della scrittura negoziale(costituendo lo stesso un presupposto imprescindibile della formalità).4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Antonielli d’[OSCURATO:PERSONA] e Antonielli d’OulxLorenzo (gli ultimi due quali eredi di Antonielli d’[OSCURATO:PERSONA]) hanno resistitocon controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115, 183, comma 6, n. 1), e 345 c.p.c. e 1176 e 2236 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la Corteterritoriale considerato che egli, già con la memoria depositata ai sensidell’art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. in primo grado, aveva precisato, conriferimento alla causa civile n. 28387/2010, il profilo di responsabilitàascritto ai suoi difensori, consistito nel non aver, a seguito dell’interruzioneNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026del giudizio per l’intervenuto fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., riassunto lo stessoal fine di conseguire il rimborso delle spese di lite sostenute quale terzoindebitamente chiamato in causa.1.1.

Il motivo è inammissibile.Invero, alla stregua di quanto affermato dalla Corte d’appello alle pagine VIe VII della sentenza qui impugnata, il profilo di responsabilità in esame nonformò oggetto di puntuali doglianze non solo con l’originaria citazioneintroduttiva del giudizio, ma anche con la memoria ex art. 183, comma 6,n. 1), c.p.c., essendosi il ricorrente limitato a menzionare in modo generico,con l’atto di citazione, le “gravi inadempienze e negligenzenell’espletamento dell’attività professionale” e l’”imperita consulenza edassistenza espletata dallo [OSCURATO:PERSONA] d’Oulx – [OSCURATO:PERSONA]”.L’addebito nei termini specifici richiesti è stato, dunque, formulato per laprima volta, tardivamente, solo con l’atto d’appello, in tal guisa incorrendonella sanzione di inammissibilità per violazione dell’art. 345 c.p.c..A fronte di tale deduzione, l’odierno ricorrente ha continuato a ribadire inmodo apodittico di aver eccepito l’inadempimento in oggetto già con l’attodi citazione in opposizione a d.i., precisandolo nella memoria ex art. 183,comma 6, n. 1), c.p.c., senza, tuttavia, trascrivere, in osservanza delprincipio di autosufficienza, almeno nei loro passaggi maggiormentesignificativi, l’atto di opposizione e la memoria di precisazione.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 183, comma 6, n. 1), 329, 342 e 345 c.p.c. e 1176e 2236 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver laCorte di merito ritenuto inammissibile, con riferimento alla causa n.14581/2010, il profilo di addebito consistito nel non averlo i difensoriinformato dell’inopportunità di instaurare il giudizio ex art. 2932 c.c. inconsiderazione della intrasferibilità degli immobili oggetto del preliminare inquanto affetti da irregolarità urbanistica.2.1.

Il motivo è fondato.Va premesso che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi dellaNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificatarisulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio esenza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialitàdifensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015; conf.

Cass., Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 13091 del 25/05/2018, Cass., Cass., Sez. 3, Ordinanza n.4322 del 14/02/2019, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019,Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20898 del 30/09/2020, Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 4031 del 16/02/2021, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 30455 del 02/11/2023,Sez. 2, Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024).Orbene, nel caso di specie, anche a voler ritenere che, come rilevato dallaCorte d’appello, il ricorrente abbia precisato il profilo di responsabilità inesame solo con la prima memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.,la conclusione sarebbe la stessa.Invero, i poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivoriferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza diimpugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisionedel giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e piùfavorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata, enon può, quindi, dare luogo alla reformatio in peius in danno dell'appellante(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14063 del 16/06/2006).

Inoltre, il divieto direformatio in peius costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt.329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di meritoed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del themadecidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum,l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale perottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che,invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata allasentenza di primo grado (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 08/11/2013;conf.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3896 del 17/02/2020 e Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 21504 del 06/10/2020).Nel caso di specie, il Tribunale, pur rilevando (cfr. pag. 25 del ricorso perNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026cassazione) che le contestazioni formulate con la prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., con riguardo alla causa iscritta al R.G. n.14581/2010, integrando una mera emendatio, erano ammissibili, haomesso di pronunciarsi sull’addebito mosso all’operato dei difensori.

Afronte di ciò, il solo Palumbo ha proposto appello, essendosi, per l’effetto,formato il giudicato interno sull’ammissibilità delle precisazioni (chesarebbero state operate con la memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.)dell’inadempimento al contratto d’opera professionale.

Ragion per cui, inassenza di un appello incidentale, sia pure condizionato, sul punto, giammaila Corte d’appello avrebbe potuto rilevare l’inammissibilità dellacontestazione per la sua tardività.Non può condividersi l’assunto difensivo dei controricorrenti (cfr. pag. 26del controricorso) secondo cui la pronuncia di secondo grado in esame nonavrebbe effetti più sfavorevoli per l’odierno ricorrente rispetto a quelliriconducibili alla sentenza del Tribunale, in quanto un conto è denunciarel’omissione di pronuncia in cui è incorso il giudice di primo grado, un altroè rimettere in gioco la valutazione di ammissibilità dell’operata emendatio,non sussistendo tra le due pronunce un rapporto di continenza.La regola della rilevabilità di ufficio di determinate questioni, in ogni statoe grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistemadelle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddettequestioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questavi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questionistesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l'impugnazione, postoche altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulterioreesame (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6246 del 18/03/2014).Né può condurre a differenti conclusioni la recente sentenza a Sezioni Uniten. 24172 del 29/08/2025.

Infatti, secondo tale pronuncia, in tema digiudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizioprocessuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibiledallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudicedi primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo laNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo,impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione delgiudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principiodi conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c.,rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello dilegittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio.

A taleregola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressaprevisione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi aquestioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in unapronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternatola propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea aravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.Invero, nel caso in esame, l’ammissibilità della emendatio libelli nonrappresenta né una questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizioné una questione ‘fondante’.

Nessuna delle due ipotesi derogatorie èconfigurabile nel caso di specie.3.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 183, comma 6, n. 1), 329, 342 e 345 c.p.c. e 1176e 2236 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver lacorte d’appello ritenuto nuovo e, quindi, inammissibile, l’addebitoconcernente il mancato accertamento, da parte dei difensori, primadell’introduzione del giudizio, della sussistenza dell’ipoteca indivisa sugliimmobili oggetto del preliminare, al fine di chiedere la ulteriore riduzionedel prezzo, con la sentenza ex art. 2932 c.c., corrispondente al valore dellagaranzia reale a favore dell’istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] (per debitidella promittente venditrice [OSCURATO:SOCIETA].).3.1.

Il motivo è fondato.Il Tribunale, affermando che la domanda, formulata dai difensoridell’odierno ricorrente, di trasferimento coattivo degli immobili liberi da pesied ipoteche fosse idonea a tutelare il cliente promissario acquirente, ha difatto riconosciuto che, almeno con la memoria di cui all’art. 183, comma 6,n. 1), c.p.c., tale profilo di responsabilità era stato formulato.Numero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026In quest’ottica, la circostanza, valorizzata dal Tribunale, secondo cuil’addebito non era presente nella citazione originaria (cfr. pag.

IX dellasentenza) è, per quanto detto in precedenza, irrilevante.Invero, nel giudizio di responsabilità per inadempimento contrattuale delprofessionista, non costituisce mutamento della domanda, ma sempliceemendatio libelli, l'allegazione di profili di inadeguatezza della prestazionediversi da quelli inizialmente prospettati, restando immutato il fattogiuridico invocato a causa petendi del risarcimento (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 18275 del 26/08/2014).

Pertanto, in ordine alla domanda risarcitoriaproposta contro un professionista, per inadeguatezza della prestazionecontrattuale cui si era obbligato, la deduzione, nel corso del giudizio diprimo grado, di profili di detta inadeguatezza diversi da quellioriginariamente allegati, configura una consentita emendatio libelli, e nonuna inammissibile mutatio libelli, ai sensi degli artt. 183 e 184 del codice dirito.

Invero, l'indicata deduzione concretizza un'indicazione di nuovemodalità con le quali la prestazione professionale si sarebbe dovutasvolgere, ma in concreto non si è svolta, e, quindi, di diversi aspetti ocomponenti dell'unico ed immutato fatto giuridico - insufficienza dellaprestazione professionale - invocato come causa petendi della pretesarisarcitoria (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1132 del 29/03/1976).Persino in appello, a norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, cometale inammissibile, quando la modifica della domanda originale si risolva inuna pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valerein primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatiolibelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solonel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concretaSez.

U, Sentenza n. 19750 del 16/07/2025).4.

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1176, 1223, 1453, 2033, 2236, 2697 e 2932 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la Corte territorialeescluso la responsabilità dei professionisti per omessa riassunzione dellaNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026causa ex art. 2932 c.c. nei confronti del fallimento, ritenendo, a suo dire,erroneamente che egli, una volta pagato il residuo prezzo di euro200.000,00, si sarebbe dovuto insinuare nel passivo fallimentare (percoltivare la domanda di riduzione del prezzo), con possibilità di recupero deltutto trascurabili trattandosi di credito chirografario, laddove egli, in realtà,avrebbe solo dovuto pagare, come già aveva offerto di fare, il residuoprezzo calcolato dal c.t.u., senza quindi la necessità di insinuarsi poi alpassivo concorsuale.

In ogni caso, i difensori avrebbero dovuto dimostrare,essendo preciso loro onere, che l’eventuale suo credito chirografario nonavrebbe avuto soddisfazione in ambito fallimentare per via dell’incapienzadell’attivo, con conseguente inopportunità di riassumere la causa interrotta.Infine, il ricorrente invoca la responsabilità dei difensori sempre per lamancata riassunzione della causa, esclusa dalla Corte di merito sulla basedella, a suo dire, erronea convinzione secondo cui all’epoca dei fatti vi eraun contrasto in seno alla Cassazione in ordine all’opponibilità agli organifallimentari della pronuncia ex art. 2932 c.c. susseguente ad una domandaavanzata nei confronti di un soggetto ancora in bonis e debitamentetrascritta, ma intervenuta dopo la sentenza dichiarativa del fallimento dellostesso.4.1.

Il motivo, estremamente articolato, è infondato in tutti i suoi aspetti.In base all’ultimo comma dell’art. 72 l. fall., «Le disposizioni di cui al primocomma (nella parte in cui consentono al curatore di subentrare in uncontratto pendente o di sciogliersi dallo stesso) non si applicano al contrattopreliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis del codicecivile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituirel'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzogrado […]».In quest’ottica, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 18131 del 16/09/2015 (conf.Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13687 del 30/05/2018) ha statuito che ilcuratore fallimentare del promittente venditore di un immobile non puòsciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l. fall. con effettoverso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima delNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stataaccolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c.,la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione dellasentenza di fallimento nel registro delle imprese.È opportuno ricordare che, per poter trascrivere la domanda giudiziale exart. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre), il contrattopreliminare deve essere stipulato in forma idonea alla trascrizione, cioècome atto pubblico oppure scrittura privata con sottoscrizione autenticata(o accertata giudizialmente).Questo perché la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. si fondasull’art. 2652, n. 2 c.c., che richiama i contratti preliminari trascrivibili aisensi dell’art. 2645-bis suindicato.

Quest’ultimo prevede che sianotrascrivibili solo i preliminari relativi a contratti indicati nei nn. 1-4 dell’art.2643 c.c. (trasferimento di proprietà o diritti reali su immobili) se risultanoda atto pubblico o scrittura privata autenticata.Tuttavia, da quanto si evince a pagina XI della sentenza qui impugnata, ilcontratto preliminare di compravendita concluso dal Palumbo con la Polars.r.l., all’epoca in bonis, non era stato trascritto, non essendo stato stipulatoper atto pubblico né essendo state autenticate (o accertate giudizialmente)le sottoscrizioni in calce alla relativa scrittura privata.

E su taleaccertamento di fatto questa Corte non ha possibilità di interloquire.4.2.

E’ vero, poi, che, in materia di contratto preliminare, il promissarioacquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione delcontratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, mapuò esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere ilcontratto definitivo e, cumulativamente, proporre un'actio quanti minorisper vizi della cosa, chiedendo l'eliminazione delle accertate difformità o lariduzione del prezzo; in tal caso, l'offerta del prezzo, ex art. 2932, comma2, c.c., non è necessaria, ove il pagamento non sia esigibile prima dellaconclusione del contratto definitivo (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 36241 del23/11/2021).

In particolare, proposte, cumulativamente econtestualmente, una domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligoNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026di concludere un contratto di vendita e una domanda di riduzione del prezzoper vizi della res, l'offerta del prezzo, prevista dal secondo comma dell'art.2932 c.c., non è necessaria, ove il pagamento, quale che risulti il prezzoancora dovuto all'esito dell'accertamento sull'esistenza dei vizi della cosavenduta, non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19984 del 30/08/2013).Tuttavia, sebbene l’azione ex art. 2932 c.c. non diventi improcedibile per ilsolo fatto che il convenuto sia dichiarato fallito, potendo il giudizioproseguire nei confronti della curatela, le domande che hanno contenutopatrimoniale (es.: riduzione del prezzo, restituzioni, risarcimenti) devonoessere fatte valere nel passivo fallimentare, secondo gli artt. 52 e 93 dellalegge fallimentare.

Pertanto, quando il promittente venditore è fallito, ladomanda di riduzione del prezzo non può essere decisa nel giudizioordinario (quale quello ex art. 2932 c.c.), perché si tratta di una pretesapatrimoniale verso il fallito.In definitiva, mentre la domanda costitutiva (trasferimento coattivo) restaproponibile davanti al giudice ordinario, quella di riduzione del prezzo (oaltre pretese economiche) non può essere decisa nel giudizio ordinario, madeve essere insinuata al passivo del fallimento.Proprio in quanto il prezzo da pagare è quello originario indicato nelpreliminare, perché la riduzione non può essere decisa nel giudizio ex art.2932 c.c., ma solo nel passivo fallimentare, giammai il ricorrente avrebbepotuto limitarsi ad offrire il minor prezzo calcolato dal c.t.u., ma avrebbedovuto, al fine di conseguire l’effetto costitutivo-traslativo, corrisponderel’intero prezzo pattuito, per poi insinuarsi al passivo fallimentare con ladomanda di riduzione del prezzo.4.3.

Per quanto concerne il profilo della responsabilità riconducibile allavalutazione di non convenienza della riassunzione della causa ex art. 2932c.c. (a seguito della sua interruzione per via del fallimento della societàconvenuta) basata sulla presumibile incapienza del patrimonio del fallito,va ricordato che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per ilsolo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale,Numero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dalcliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia statoeffettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamentodovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbeconseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, laprova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissivaod omissiva, ed il risultato derivatone (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2638 del05/02/2013).Ebbene, la valutazione, inevitabilmente prognostica, effettuata dalTribunale, e condivisa dalla Corte d’appello, non è suscettibile di censure,di regola, nella presente sede di legittimità (v. la sentenza 11 novembre2024, n. 28903).

Invero, i giudici di merito, non invertendo l’onereprobatorio e, dunque, non violando l’art. 2697 c.c., hanno ritenuto, sullabase, ripetesi, di un giudizio ex ante e secondo l’id quod plerumque accidit,che l’eventuale credito del Palumbo ammesso al passivo fallimentare(derivante dalla domanda di riduzione del prezzo), siccome chirografario,avrebbe avuto “possibilità di soddisfacimento del tutto trascurabili”,rendendo, per l’effetto, non irragionevole la scelta dei difensori di noncoltivare l’azione ex art. 2932 c.c. instaurata dinanzi al giudice ordinario(v., in argomento, l’ordinanza 6 settembre 2024, n. 24007).4.4.

Da ultimo, con riferimento alla dedotta responsabilità del difensore pernon aver riassunto la causa in considerazione del contrastogiurisprudenziale all’epoca esistente in ordine alla opponibilità agli organifallimentari della pronuncia ex art. 2932 c.c., vanno richiamate leconsiderazioni assorbenti già espresse sub § 4.1.Va qui aggiunto che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attivitàprofessionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, inquanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare lapropria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista,rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione alparametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., cheNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026è quello della diligenza del professionista di media attenzione epreparazione.Orbene, nella fattispecie in esame, premesso che l’interruzione del giudizioper fallimento della convenuta è avvenuta il 18.2.2014, l’orientamento diquesta Corte sulla menzionata questione era senz’altro equivoco, a talpunto che la stessa era stata rimessa nuovamente alle Sezioni Unitesollecitandone un intervento chiarificatore.

Solo con la sentenza n. 18131del 2015, già richiamata, si è definitivamente statuito che il curatorefallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersidal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l. fall. con effetto verso ilpromissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento ladomanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata successivamente(cfr., sul punto, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13687 del 30/05/2018) accoltacon sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., latrascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione dellasentenza di fallimento nel registro delle imprese.Senza tralasciare che, alla stregua di quanto già esposto in precedenza, nonessendo il contratto preliminare trascritto (né trascrivibile), comunque lasentenza finale eventualmente favorevole al Palumbo ex art. 2932 c.c. nonsarebbe stata opponibile alla curatela fallimentare.Nessun profilo di responsabilità professionale, quindi, può essere ravvisatonei confronti dei due professionisti in relazione al profilo qui in esame.5.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1176, 1223, 1453, 2033, 2236 e 2645-bis c.c. e 216, comma 2,c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la Cortedi merito considerato che i difensori avrebbero potuto instaurare unautonomo giudizio di verificazione giudiziale dell’autenticità della scritturaprivata contenente il preliminare di compravendita, al fine di poterlo poitrascrivere, così rendendolo opponibile alla curatela fallimentare.5.1.

Il motivo è inammissibile.Invero, non essendovene cenno della questione nella sentenza impugnata(nella quale il profilo di responsabilità che viene addebitato allaNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026professionista è quello di non aver trascritto il contratto preliminareconcluso con la [OSCURATO:SOCIETA].), il ricorrente avrebbe dovuto indicare conprecisione in quale fase e con quale atto processuale l’avessetempestivamente sollevata.

Diversamente opinando, a fronte delleaffermazioni della Corte d’appello, a tenore delle quali il ricorso alprocedimento incidentale di verificazione della sottoscrizione checontraddistingue una scrittura privata presuppone il disconoscimento dellastessa ad iniziativa della controparte (circostanza non realizzatasi nellacausa ex art. 2932 c.c. promossa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].) e taleaccertamento deve necessariamente precedere la trascrizione dellascrittura negoziale (costituendo lo stesso un presupposto imprescindibiledella formalità), il ricorrente avrebbe dovuto, semmai, denunciarel’omissione di pronuncia, in base al combinato disposto degli artt. 112 e360, comma 1, n. 4), c.p.c., e non già una violazione di legge.6.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza “perirriducibile contraddittorietà ed illogicità della sua motivazione, in violazionedegli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non avere la Corted’appello considerato che le irregolarità edilizie erano state sanate o erano,comunque, sanabili, e che, per quanto concerneva l’ipoteca non frazionata,era stata richiesta la condanna della promittente venditrice ad estinguerela relativa obbligazione ed egli aveva concordato sulle risultanze della c.t.u.(a tal punto che si era offerto di pagare il residuo prezzo quantificato dalperito d’ufficio), sicché la riassunzione della causa interrotta si rivelava, inrealtà, conveniente.6.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita, a ben vedere, unarivalutazione delle risultanze istruttorie non consentita nella presente sede,laddove la motivazione resa dalla Corte d’appello, benché stringata, non sipone senz’altro al di sotto del c.d. minimo costituzionale.Senza tralasciare che, una volta dichiarato il fallimento della promittentevenditrice, si sarebbe posto il problema della condanna della stessa adestinguere l’obbligazione da essa contratta, con riferimento alla quale eraNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026stata iscritta l’ipoteca (tenendo presente che, per quanto già evidenziato inprecedenza, il Palumbo non si sarebbe potuto limitare a corrispondere ilresiduo prezzo quantificato dal c.t.u.).7.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delsecondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione,con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Torino, la quale valuterà il merito delladomanda (residua) erroneamente ritenuta inammissibile, verificando, tral’altro, se i profili di responsabilità professionali ivi invocati siano o menologicamente e giuridicamente compatibili con l’impostazione originaria delgiudizio, nel quale il Palumbo aveva posto come fondamento dellaresponsabilità professionale l’omessa riassunzione della causa ex art. 2932c.c. nei confronti del fallimento.

P.Q.MAccoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, rigetta i restanti, cassa lasentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Torino indifferente composizione personale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 10.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] CirilloP.Q.MAccoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, rigetta i restanti, cassa lasentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Torino indifferente composizione personale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 10.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 22895/2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]. del Carretto di [OSCURATO:PERSONA], Antonielli d’[OSCURATO:PERSONA] e Antoniellid’[OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due quali eredi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA]),rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comeda procura in calce al controricorso;- controricorrenti –- avverso la sentenza n. 2010/2019 emessa dalla Corte d’appello di Torinoin data 19/12/2019 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. A seguito di ricorso degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Torino ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] ilpagamento della somma di euro 7.931,51, oltre accessori, a titolo di residuiNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026compensi maturati in relazione all’attività di patrocinio espletata conriferimento a due cause a quel tempo pendenti dinanzi al medesimoTribunale.2. Sull’opposizione proposta dall’ingiunto, con la quale questi contestava aidetti difensori una serie di responsabilità (in particolare, per via dellamancata riassunzione di una delle due cause, interrotta a seguito delfallimento della promittente venditrice-convenuta, e della omessatrascrizione del preliminare di compravendita cui aveva fatto seguitol’azione ex art. 2932 c.c.), chiedendo il rigetto delle domande avanzate invia monitoria e la condanna delle controparti a restituire gli acconti giàpercepiti, il detto Tribunale rigettava l’opposizione, affermando che, quantoalla mancata riassunzione della causa promossa ex art. 2932 c.c., non eraconfigurabile una responsabilità a carico dei due professionisti (inconsiderazione dell’ardua soluzione concernente l’ammissibilità di unaprocedura costitutiva nei confronti di una procedura concorsuale, dellaadeguata informazione resa dai professionisti all’assistito e della nonobbligatorietà di dare corso ad un’attività processuale non condivisa) e,quanto alla trascrizione del contratto preliminare, non ne ricorrevano ipresupposti.3. Sull’impugnazione del Palumbo, la Corte d’appello di Torino rigettava ilgravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che, avuto riguardoalla causa r.g. n. 28387/2010, l’addebito consistito nella pretermissionedella richiesta della refusione delle spese e competenze del giudizio allecontroparti integrava gli estremi di una domanda nuova, come taleinammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., e, quanto alla causa r.g. n.14581/2010, che l’addebito avente ad oggetto la mancata riassunzione delgiudizio interrotto per via della presunta insanabilità delle irregolaritàedilizie ed urbanistiche riscontrate sui fabbricati promessi in vendita erastato tardivamente formulato con la prima memoria di cui all’art. 183,comma 6, c.p.c., che il medesimo addebito connesso alla non opponibilitàalla procedura concorsuale della domanda di riduzione del prezzo diacquisto si scontrava con il rilievo che l’accertamento del relativo creditoNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026sarebbe dovuto avvenire in sede concorsuale, con la conseguenza che lepossibilità di soddisfacimento dello stesso, siccome chirografario, sarebberostate trascurabili, che l’addebito riguardante l’omessa informazione circal’esistenza di una pregressa iscrizione ipotecaria sul fabbricato era nuova,non essendo presente nella citazione originaria, che sull’opponibilità agliorgani fallimentari della pronuncia ex art. 2932 c.c. (aspetto che, a suavolta, aveva indotto i professionisti a non riassumere il processo interrotto)era insorto, in seno alla Corte di cassazione, un contrasto di indirizzo cheaveva visto la sua composizione solo successivamente con una pronuncia asezioni unite del 2015 e che, avuto riguardo all’omessa trascrizione delcontratto preliminare concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., il ricorso al procedimentoincidentale di verificazione della sottoscrizione che contraddistingue unascrittura privata presuppone il disconoscimento della stessa ad iniziativadella controparte (circostanza non realizzatasi nella causa ex art. 2932 c.c.promossa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].) e tale accertamento devenecessariamente precedere la trascrizione della scrittura negoziale(costituendo lo stesso un presupposto imprescindibile della formalità).4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Antonielli d’[OSCURATO:PERSONA] e Antonielli d’OulxLorenzo (gli ultimi due quali eredi di Antonielli d’[OSCURATO:PERSONA]) hanno resistitocon controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115, 183, comma 6, n. 1), e 345 c.p.c. e 1176 e 2236 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la Corteterritoriale considerato che egli, già con la memoria depositata ai sensidell’art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. in primo grado, aveva precisato, conriferimento alla causa civile n. 28387/2010, il profilo di responsabilitàascritto ai suoi difensori, consistito nel non aver, a seguito dell’interruzioneNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026del giudizio per l’intervenuto fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., riassunto lo stessoal fine di conseguire il rimborso delle spese di lite sostenute quale terzoindebitamente chiamato in causa.1.1. Il motivo è inammissibile.Invero, alla stregua di quanto affermato dalla Corte d’appello alle pagine VIe VII della sentenza qui impugnata, il profilo di responsabilità in esame nonformò oggetto di puntuali doglianze non solo con l’originaria citazioneintroduttiva del giudizio, ma anche con la memoria ex art. 183, comma 6,n. 1), c.p.c., essendosi il ricorrente limitato a menzionare in modo generico,con l’atto di citazione, le “gravi inadempienze e negligenzenell’espletamento dell’attività professionale” e l’”imperita consulenza edassistenza espletata dallo [OSCURATO:PERSONA] d’Oulx – [OSCURATO:PERSONA]”.L’addebito nei termini specifici richiesti è stato, dunque, formulato per laprima volta, tardivamente, solo con l’atto d’appello, in tal guisa incorrendonella sanzione di inammissibilità per violazione dell’art. 345 c.p.c..A fronte di tale deduzione, l’odierno ricorrente ha continuato a ribadire inmodo apodittico di aver eccepito l’inadempimento in oggetto già con l’attodi citazione in opposizione a d.i., precisandolo nella memoria ex art. 183,comma 6, n. 1), c.p.c., senza, tuttavia, trascrivere, in osservanza delprincipio di autosufficienza, almeno nei loro passaggi maggiormentesignificativi, l’atto di opposizione e la memoria di precisazione.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 183, comma 6, n. 1), 329, 342 e 345 c.p.c. e 1176e 2236 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver laCorte di merito ritenuto inammissibile, con riferimento alla causa n.14581/2010, il profilo di addebito consistito nel non averlo i difensoriinformato dell’inopportunità di instaurare il giudizio ex art. 2932 c.c. inconsiderazione della intrasferibilità degli immobili oggetto del preliminare inquanto affetti da irregolarità urbanistica.2.1. Il motivo è fondato.Va premesso che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi dellaNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificatarisulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio esenza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialitàdifensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali(Cass., Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015; conf. Cass., Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 13091 del 25/05/2018, Cass., Cass., Sez. 3, Ordinanza n.4322 del 14/02/2019, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019,Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20898 del 30/09/2020, Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 4031 del 16/02/2021, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 30455 del 02/11/2023,Sez. 2, Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024).Orbene, nel caso di specie, anche a voler ritenere che, come rilevato dallaCorte d’appello, il ricorrente abbia precisato il profilo di responsabilità inesame solo con la prima memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.,la conclusione sarebbe la stessa.Invero, i poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivoriferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza diimpugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisionedel giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e piùfavorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata, enon può, quindi, dare luogo alla reformatio in peius in danno dell'appellante(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14063 del 16/06/2006). Inoltre, il divieto direformatio in peius costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt.329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di meritoed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del themadecidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum,l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale perottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che,invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata allasentenza di primo grado (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 08/11/2013;conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3896 del 17/02/2020 e Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 21504 del 06/10/2020).Nel caso di specie, il Tribunale, pur rilevando (cfr. pag. 25 del ricorso perNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026cassazione) che le contestazioni formulate con la prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., con riguardo alla causa iscritta al R.G. n.14581/2010, integrando una mera emendatio, erano ammissibili, haomesso di pronunciarsi sull’addebito mosso all’operato dei difensori. Afronte di ciò, il solo Palumbo ha proposto appello, essendosi, per l’effetto,formato il giudicato interno sull’ammissibilità delle precisazioni (chesarebbero state operate con la memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.)dell’inadempimento al contratto d’opera professionale. Ragion per cui, inassenza di un appello incidentale, sia pure condizionato, sul punto, giammaila Corte d’appello avrebbe potuto rilevare l’inammissibilità dellacontestazione per la sua tardività.Non può condividersi l’assunto difensivo dei controricorrenti (cfr. pag. 26del controricorso) secondo cui la pronuncia di secondo grado in esame nonavrebbe effetti più sfavorevoli per l’odierno ricorrente rispetto a quelliriconducibili alla sentenza del Tribunale, in quanto un conto è denunciarel’omissione di pronuncia in cui è incorso il giudice di primo grado, un altroè rimettere in gioco la valutazione di ammissibilità dell’operata emendatio,non sussistendo tra le due pronunce un rapporto di continenza.La regola della rilevabilità di ufficio di determinate questioni, in ogni statoe grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistemadelle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddettequestioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questavi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questionistesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l'impugnazione, postoche altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulterioreesame (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6246 del 18/03/2014).Né può condurre a differenti conclusioni la recente sentenza a Sezioni Uniten. 24172 del 29/08/2025. Infatti, secondo tale pronuncia, in tema digiudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizioprocessuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibiledallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudicedi primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo laNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo,impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione delgiudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principiodi conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c.,rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello dilegittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio. A taleregola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressaprevisione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi aquestioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in unapronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternatola propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea aravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.Invero, nel caso in esame, l’ammissibilità della emendatio libelli nonrappresenta né una questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizioné una questione ‘fondante’. Nessuna delle due ipotesi derogatorie èconfigurabile nel caso di specie.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 183, comma 6, n. 1), 329, 342 e 345 c.p.c. e 1176e 2236 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver lacorte d’appello ritenuto nuovo e, quindi, inammissibile, l’addebitoconcernente il mancato accertamento, da parte dei difensori, primadell’introduzione del giudizio, della sussistenza dell’ipoteca indivisa sugliimmobili oggetto del preliminare, al fine di chiedere la ulteriore riduzionedel prezzo, con la sentenza ex art. 2932 c.c., corrispondente al valore dellagaranzia reale a favore dell’istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] (per debitidella promittente venditrice [OSCURATO:SOCIETA].).3.1. Il motivo è fondato.Il Tribunale, affermando che la domanda, formulata dai difensoridell’odierno ricorrente, di trasferimento coattivo degli immobili liberi da pesied ipoteche fosse idonea a tutelare il cliente promissario acquirente, ha difatto riconosciuto che, almeno con la memoria di cui all’art. 183, comma 6,n. 1), c.p.c., tale profilo di responsabilità era stato formulato.Numero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026In quest’ottica, la circostanza, valorizzata dal Tribunale, secondo cuil’addebito non era presente nella citazione originaria (cfr. pag. IX dellasentenza) è, per quanto detto in precedenza, irrilevante.Invero, nel giudizio di responsabilità per inadempimento contrattuale delprofessionista, non costituisce mutamento della domanda, ma sempliceemendatio libelli, l'allegazione di profili di inadeguatezza della prestazionediversi da quelli inizialmente prospettati, restando immutato il fattogiuridico invocato a causa petendi del risarcimento (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 18275 del 26/08/2014). Pertanto, in ordine alla domanda risarcitoriaproposta contro un professionista, per inadeguatezza della prestazionecontrattuale cui si era obbligato, la deduzione, nel corso del giudizio diprimo grado, di profili di detta inadeguatezza diversi da quellioriginariamente allegati, configura una consentita emendatio libelli, e nonuna inammissibile mutatio libelli, ai sensi degli artt. 183 e 184 del codice dirito. Invero, l'indicata deduzione concretizza un'indicazione di nuovemodalità con le quali la prestazione professionale si sarebbe dovutasvolgere, ma in concreto non si è svolta, e, quindi, di diversi aspetti ocomponenti dell'unico ed immutato fatto giuridico - insufficienza dellaprestazione professionale - invocato come causa petendi della pretesarisarcitoria (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1132 del 29/03/1976).Persino in appello, a norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, cometale inammissibile, quando la modifica della domanda originale si risolva inuna pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valerein primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatiolibelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solonel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concretaSez. U, Sentenza n. 19750 del 16/07/2025).4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1176, 1223, 1453, 2033, 2236, 2697 e 2932 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la Corte territorialeescluso la responsabilità dei professionisti per omessa riassunzione dellaNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026causa ex art. 2932 c.c. nei confronti del fallimento, ritenendo, a suo dire,erroneamente che egli, una volta pagato il residuo prezzo di euro200.000,00, si sarebbe dovuto insinuare nel passivo fallimentare (percoltivare la domanda di riduzione del prezzo), con possibilità di recupero deltutto trascurabili trattandosi di credito chirografario, laddove egli, in realtà,avrebbe solo dovuto pagare, come già aveva offerto di fare, il residuoprezzo calcolato dal c.t.u., senza quindi la necessità di insinuarsi poi alpassivo concorsuale. In ogni caso, i difensori avrebbero dovuto dimostrare,essendo preciso loro onere, che l’eventuale suo credito chirografario nonavrebbe avuto soddisfazione in ambito fallimentare per via dell’incapienzadell’attivo, con conseguente inopportunità di riassumere la causa interrotta.Infine, il ricorrente invoca la responsabilità dei difensori sempre per lamancata riassunzione della causa, esclusa dalla Corte di merito sulla basedella, a suo dire, erronea convinzione secondo cui all’epoca dei fatti vi eraun contrasto in seno alla Cassazione in ordine all’opponibilità agli organifallimentari della pronuncia ex art. 2932 c.c. susseguente ad una domandaavanzata nei confronti di un soggetto ancora in bonis e debitamentetrascritta, ma intervenuta dopo la sentenza dichiarativa del fallimento dellostesso.4.1. Il motivo, estremamente articolato, è infondato in tutti i suoi aspetti.In base all’ultimo comma dell’art. 72 l. fall., «Le disposizioni di cui al primocomma (nella parte in cui consentono al curatore di subentrare in uncontratto pendente o di sciogliersi dallo stesso) non si applicano al contrattopreliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis del codicecivile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituirel'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzogrado […]».In quest’ottica, Cass., Sez. U, Sentenza n. 18131 del 16/09/2015 (conf.Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13687 del 30/05/2018) ha statuito che ilcuratore fallimentare del promittente venditore di un immobile non puòsciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l. fall. con effettoverso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima delNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stataaccolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c.,la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione dellasentenza di fallimento nel registro delle imprese.È opportuno ricordare che, per poter trascrivere la domanda giudiziale exart. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre), il contrattopreliminare deve essere stipulato in forma idonea alla trascrizione, cioècome atto pubblico oppure scrittura privata con sottoscrizione autenticata(o accertata giudizialmente).Questo perché la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. si fondasull’art. 2652, n. 2 c.c., che richiama i contratti preliminari trascrivibili aisensi dell’art. 2645-bis suindicato. Quest’ultimo prevede che sianotrascrivibili solo i preliminari relativi a contratti indicati nei nn. 1-4 dell’art.2643 c.c. (trasferimento di proprietà o diritti reali su immobili) se risultanoda atto pubblico o scrittura privata autenticata.Tuttavia, da quanto si evince a pagina XI della sentenza qui impugnata, ilcontratto preliminare di compravendita concluso dal Palumbo con la Polars.r.l., all’epoca in bonis, non era stato trascritto, non essendo stato stipulatoper atto pubblico né essendo state autenticate (o accertate giudizialmente)le sottoscrizioni in calce alla relativa scrittura privata. E su taleaccertamento di fatto questa Corte non ha possibilità di interloquire.4.2. E’ vero, poi, che, in materia di contratto preliminare, il promissarioacquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione delcontratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, mapuò esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere ilcontratto definitivo e, cumulativamente, proporre un'actio quanti minorisper vizi della cosa, chiedendo l'eliminazione delle accertate difformità o lariduzione del prezzo; in tal caso, l'offerta del prezzo, ex art. 2932, comma2, c.c., non è necessaria, ove il pagamento non sia esigibile prima dellaconclusione del contratto definitivo (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 36241 del23/11/2021). In particolare, proposte, cumulativamente econtestualmente, una domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligoNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026di concludere un contratto di vendita e una domanda di riduzione del prezzoper vizi della res, l'offerta del prezzo, prevista dal secondo comma dell'art.2932 c.c., non è necessaria, ove il pagamento, quale che risulti il prezzoancora dovuto all'esito dell'accertamento sull'esistenza dei vizi della cosavenduta, non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19984 del 30/08/2013).Tuttavia, sebbene l’azione ex art. 2932 c.c. non diventi improcedibile per ilsolo fatto che il convenuto sia dichiarato fallito, potendo il giudizioproseguire nei confronti della curatela, le domande che hanno contenutopatrimoniale (es.: riduzione del prezzo, restituzioni, risarcimenti) devonoessere fatte valere nel passivo fallimentare, secondo gli artt. 52 e 93 dellalegge fallimentare. Pertanto, quando il promittente venditore è fallito, ladomanda di riduzione del prezzo non può essere decisa nel giudizioordinario (quale quello ex art. 2932 c.c.), perché si tratta di una pretesapatrimoniale verso il fallito.In definitiva, mentre la domanda costitutiva (trasferimento coattivo) restaproponibile davanti al giudice ordinario, quella di riduzione del prezzo (oaltre pretese economiche) non può essere decisa nel giudizio ordinario, madeve essere insinuata al passivo del fallimento.Proprio in quanto il prezzo da pagare è quello originario indicato nelpreliminare, perché la riduzione non può essere decisa nel giudizio ex art.2932 c.c., ma solo nel passivo fallimentare, giammai il ricorrente avrebbepotuto limitarsi ad offrire il minor prezzo calcolato dal c.t.u., ma avrebbedovuto, al fine di conseguire l’effetto costitutivo-traslativo, corrisponderel’intero prezzo pattuito, per poi insinuarsi al passivo fallimentare con ladomanda di riduzione del prezzo.4.3. Per quanto concerne il profilo della responsabilità riconducibile allavalutazione di non convenienza della riassunzione della causa ex art. 2932c.c. (a seguito della sua interruzione per via del fallimento della societàconvenuta) basata sulla presumibile incapienza del patrimonio del fallito,va ricordato che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per ilsolo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale,Numero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dalcliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia statoeffettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamentodovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbeconseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, laprova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissivaod omissiva, ed il risultato derivatone (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2638 del05/02/2013).Ebbene, la valutazione, inevitabilmente prognostica, effettuata dalTribunale, e condivisa dalla Corte d’appello, non è suscettibile di censure,di regola, nella presente sede di legittimità (v. la sentenza 11 novembre2024, n. 28903). Invero, i giudici di merito, non invertendo l’onereprobatorio e, dunque, non violando l’art. 2697 c.c., hanno ritenuto, sullabase, ripetesi, di un giudizio ex ante e secondo l’id quod plerumque accidit,che l’eventuale credito del Palumbo ammesso al passivo fallimentare(derivante dalla domanda di riduzione del prezzo), siccome chirografario,avrebbe avuto “possibilità di soddisfacimento del tutto trascurabili”,rendendo, per l’effetto, non irragionevole la scelta dei difensori di noncoltivare l’azione ex art. 2932 c.c. instaurata dinanzi al giudice ordinario(v., in argomento, l’ordinanza 6 settembre 2024, n. 24007).4.4. Da ultimo, con riferimento alla dedotta responsabilità del difensore pernon aver riassunto la causa in considerazione del contrastogiurisprudenziale all’epoca esistente in ordine alla opponibilità agli organifallimentari della pronuncia ex art. 2932 c.c., vanno richiamate leconsiderazioni assorbenti già espresse sub § 4.1.Va qui aggiunto che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attivitàprofessionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, inquanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare lapropria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista,rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione alparametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., cheNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026è quello della diligenza del professionista di media attenzione epreparazione.Orbene, nella fattispecie in esame, premesso che l’interruzione del giudizioper fallimento della convenuta è avvenuta il 18.2.2014, l’orientamento diquesta Corte sulla menzionata questione era senz’altro equivoco, a talpunto che la stessa era stata rimessa nuovamente alle Sezioni Unitesollecitandone un intervento chiarificatore. Solo con la sentenza n. 18131del 2015, già richiamata, si è definitivamente statuito che il curatorefallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersidal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l. fall. con effetto verso ilpromissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento ladomanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata successivamente(cfr., sul punto, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13687 del 30/05/2018) accoltacon sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., latrascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione dellasentenza di fallimento nel registro delle imprese.Senza tralasciare che, alla stregua di quanto già esposto in precedenza, nonessendo il contratto preliminare trascritto (né trascrivibile), comunque lasentenza finale eventualmente favorevole al Palumbo ex art. 2932 c.c. nonsarebbe stata opponibile alla curatela fallimentare.Nessun profilo di responsabilità professionale, quindi, può essere ravvisatonei confronti dei due professionisti in relazione al profilo qui in esame.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1176, 1223, 1453, 2033, 2236 e 2645-bis c.c. e 216, comma 2,c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la Cortedi merito considerato che i difensori avrebbero potuto instaurare unautonomo giudizio di verificazione giudiziale dell’autenticità della scritturaprivata contenente il preliminare di compravendita, al fine di poterlo poitrascrivere, così rendendolo opponibile alla curatela fallimentare.5.1. Il motivo è inammissibile.Invero, non essendovene cenno della questione nella sentenza impugnata(nella quale il profilo di responsabilità che viene addebitato allaNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026professionista è quello di non aver trascritto il contratto preliminareconcluso con la [OSCURATO:SOCIETA].), il ricorrente avrebbe dovuto indicare conprecisione in quale fase e con quale atto processuale l’avessetempestivamente sollevata. Diversamente opinando, a fronte delleaffermazioni della Corte d’appello, a tenore delle quali il ricorso alprocedimento incidentale di verificazione della sottoscrizione checontraddistingue una scrittura privata presuppone il disconoscimento dellastessa ad iniziativa della controparte (circostanza non realizzatasi nellacausa ex art. 2932 c.c. promossa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].) e taleaccertamento deve necessariamente precedere la trascrizione dellascrittura negoziale (costituendo lo stesso un presupposto imprescindibiledella formalità), il ricorrente avrebbe dovuto, semmai, denunciarel’omissione di pronuncia, in base al combinato disposto degli artt. 112 e360, comma 1, n. 4), c.p.c., e non già una violazione di legge.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza “perirriducibile contraddittorietà ed illogicità della sua motivazione, in violazionedegli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non avere la Corted’appello considerato che le irregolarità edilizie erano state sanate o erano,comunque, sanabili, e che, per quanto concerneva l’ipoteca non frazionata,era stata richiesta la condanna della promittente venditrice ad estinguerela relativa obbligazione ed egli aveva concordato sulle risultanze della c.t.u.(a tal punto che si era offerto di pagare il residuo prezzo quantificato dalperito d’ufficio), sicché la riassunzione della causa interrotta si rivelava, inrealtà, conveniente.6.1. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita, a ben vedere, unarivalutazione delle risultanze istruttorie non consentita nella presente sede,laddove la motivazione resa dalla Corte d’appello, benché stringata, non sipone senz’altro al di sotto del c.d. minimo costituzionale.Senza tralasciare che, una volta dichiarato il fallimento della promittentevenditrice, si sarebbe posto il problema della condanna della stessa adestinguere l’obbligazione da essa contratta, con riferimento alla quale eraNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026stata iscritta l’ipoteca (tenendo presente che, per quanto già evidenziato inprecedenza, il Palumbo non si sarebbe potuto limitare a corrispondere ilresiduo prezzo quantificato dal c.t.u.).7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delsecondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione,con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Torino, la quale valuterà il merito delladomanda (residua) erroneamente ritenuta inammissibile, verificando, tral’altro, se i profili di responsabilità professionali ivi invocati siano o menologicamente e giuridicamente compatibili con l’impostazione originaria delgiudizio, nel quale il Palumbo aveva posto come fondamento dellaresponsabilità professionale l’omessa riassunzione della causa ex art. 2932c.c. nei confronti del fallimento.Numero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026L A  C O R T E  D I  C A S S A Z I O N EII SEZIONE CIVILECompensi attività professionaleComposta da – Responsabilità avvocati –Mancata riassunzione processointerrottoTiziana Maccarrone - Consigliere - R.G.N. 22895/2020Rossana Giannaccari - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - UC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Andrea Penta - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].-ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 22895/2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]. del Carretto di [OSCURATO:PERSONA], Antonielli d’[OSCURATO:PERSONA] e Antoniellid’[OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due quali eredi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA]),rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comeda procura in calce al controricorso;- controricorrenti –- avverso la sentenza n. 2010/2019 emessa dalla Corte d’appello di Torinoin data 19/12/2019 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. A seguito di ricorso degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Torino ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] ilpagamento della somma di euro 7.931,51, oltre accessori, a titolo di residuiNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026compensi maturati in relazione all’attività di patrocinio espletata conriferimento a due cause a quel tempo pendenti dinanzi al medesimoTribunale.2. Sull’opposizione proposta dall’ingiunto, con la quale questi contestava aidetti difensori una serie di responsabilità (in particolare, per via dellamancata riassunzione di una delle due cause, interrotta a seguito delfallimento della promittente venditrice-convenuta, e della omessatrascrizione del preliminare di compravendita cui aveva fatto seguitol’azione ex art. 2932 c.c.), chiedendo il rigetto delle domande avanzate invia monitoria e la condanna delle controparti a restituire gli acconti giàpercepiti, il detto Tribunale rigettava l’opposizione, affermando che, quantoalla mancata riassunzione della causa promossa ex art. 2932 c.c., non eraconfigurabile una responsabilità a carico dei due professionisti (inconsiderazione dell’ardua soluzione concernente l’ammissibilità di unaprocedura costitutiva nei confronti di una procedura concorsuale, dellaadeguata informazione resa dai professionisti all’assistito e della nonobbligatorietà di dare corso ad un’attività processuale non condivisa) e,quanto alla trascrizione del contratto preliminare, non ne ricorrevano ipresupposti.3. Sull’impugnazione del Palumbo, la Corte d’appello di Torino rigettava ilgravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che, avuto riguardoalla causa r.g. n. 28387/2010, l’addebito consistito nella pretermissionedella richiesta della refusione delle spese e competenze del giudizio allecontroparti integrava gli estremi di una domanda nuova, come taleinammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., e, quanto alla causa r.g. n.14581/2010, che l’addebito avente ad oggetto la mancata riassunzione delgiudizio interrotto per via della presunta insanabilità delle irregolaritàedilizie ed urbanistiche riscontrate sui fabbricati promessi in vendita erastato tardivamente formulato con la prima memoria di cui all’art. 183,comma 6, c.p.c., che il medesimo addebito connesso alla non opponibilitàalla procedura concorsuale della domanda di riduzione del prezzo diacquisto si scontrava con il rilievo che l’accertamento del relativo creditoNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026sarebbe dovuto avvenire in sede concorsuale, con la conseguenza che lepossibilità di soddisfacimento dello stesso, siccome chirografario, sarebberostate trascurabili, che l’addebito riguardante l’omessa informazione circal’esistenza di una pregressa iscrizione ipotecaria sul fabbricato era nuova,non essendo presente nella citazione originaria, che sull’opponibilità agliorgani fallimentari della pronuncia ex art. 2932 c.c. (aspetto che, a suavolta, aveva indotto i professionisti a non riassumere il processo interrotto)era insorto, in seno alla Corte di cassazione, un contrasto di indirizzo cheaveva visto la sua composizione solo successivamente con una pronuncia asezioni unite del 2015 e che, avuto riguardo all’omessa trascrizione delcontratto preliminare concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., il ricorso al procedimentoincidentale di verificazione della sottoscrizione che contraddistingue unascrittura privata presuppone il disconoscimento della stessa ad iniziativadella controparte (circostanza non realizzatasi nella causa ex art. 2932 c.c.promossa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].) e tale accertamento devenecessariamente precedere la trascrizione della scrittura negoziale(costituendo lo stesso un presupposto imprescindibile della formalità).4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Antonielli d’[OSCURATO:PERSONA] e Antonielli d’OulxLorenzo (gli ultimi due quali eredi di Antonielli d’[OSCURATO:PERSONA]) hanno resistitocon controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115, 183, comma 6, n. 1), e 345 c.p.c. e 1176 e 2236 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la Corteterritoriale considerato che egli, già con la memoria depositata ai sensidell’art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. in primo grado, aveva precisato, conriferimento alla causa civile n. 28387/2010, il profilo di responsabilitàascritto ai suoi difensori, consistito nel non aver, a seguito dell’interruzioneNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026del giudizio per l’intervenuto fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., riassunto lo stessoal fine di conseguire il rimborso delle spese di lite sostenute quale terzoindebitamente chiamato in causa.1.1. Il motivo è inammissibile.Invero, alla stregua di quanto affermato dalla Corte d’appello alle pagine VIe VII della sentenza qui impugnata, il profilo di responsabilità in esame nonformò oggetto di puntuali doglianze non solo con l’originaria citazioneintroduttiva del giudizio, ma anche con la memoria ex art. 183, comma 6,n. 1), c.p.c., essendosi il ricorrente limitato a menzionare in modo generico,con l’atto di citazione, le “gravi inadempienze e negligenzenell’espletamento dell’attività professionale” e l’”imperita consulenza edassistenza espletata dallo [OSCURATO:PERSONA] d’Oulx – [OSCURATO:PERSONA]”.L’addebito nei termini specifici richiesti è stato, dunque, formulato per laprima volta, tardivamente, solo con l’atto d’appello, in tal guisa incorrendonella sanzione di inammissibilità per violazione dell’art. 345 c.p.c..A fronte di tale deduzione, l’odierno ricorrente ha continuato a ribadire inmodo apodittico di aver eccepito l’inadempimento in oggetto già con l’attodi citazione in opposizione a d.i., precisandolo nella memoria ex art. 183,comma 6, n. 1), c.p.c., senza, tuttavia, trascrivere, in osservanza delprincipio di autosufficienza, almeno nei loro passaggi maggiormentesignificativi, l’atto di opposizione e la memoria di precisazione.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 183, comma 6, n. 1), 329, 342 e 345 c.p.c. e 1176e 2236 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver laCorte di merito ritenuto inammissibile, con riferimento alla causa n.14581/2010, il profilo di addebito consistito nel non averlo i difensoriinformato dell’inopportunità di instaurare il giudizio ex art. 2932 c.c. inconsiderazione della intrasferibilità degli immobili oggetto del preliminare inquanto affetti da irregolarità urbanistica.2.1. Il motivo è fondato.Va premesso che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi dellaNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificatarisulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio esenza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialitàdifensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali(Cass., Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015; conf. Cass., Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 13091 del 25/05/2018, Cass., Cass., Sez. 3, Ordinanza n.4322 del 14/02/2019, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019,Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20898 del 30/09/2020, Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 4031 del 16/02/2021, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 30455 del 02/11/2023,Sez. 2, Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024).Orbene, nel caso di specie, anche a voler ritenere che, come rilevato dallaCorte d’appello, il ricorrente abbia precisato il profilo di responsabilità inesame solo con la prima memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.,la conclusione sarebbe la stessa.Invero, i poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivoriferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza diimpugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisionedel giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e piùfavorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata, enon può, quindi, dare luogo alla reformatio in peius in danno dell'appellante(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14063 del 16/06/2006). Inoltre, il divieto direformatio in peius costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt.329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di meritoed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del themadecidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum,l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale perottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che,invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata allasentenza di primo grado (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 08/11/2013;conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3896 del 17/02/2020 e Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 21504 del 06/10/2020).Nel caso di specie, il Tribunale, pur rilevando (cfr. pag. 25 del ricorso perNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026cassazione) che le contestazioni formulate con la prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., con riguardo alla causa iscritta al R.G. n.14581/2010, integrando una mera emendatio, erano ammissibili, haomesso di pronunciarsi sull’addebito mosso all’operato dei difensori. Afronte di ciò, il solo Palumbo ha proposto appello, essendosi, per l’effetto,formato il giudicato interno sull’ammissibilità delle precisazioni (chesarebbero state operate con la memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.)dell’inadempimento al contratto d’opera professionale. Ragion per cui, inassenza di un appello incidentale, sia pure condizionato, sul punto, giammaila Corte d’appello avrebbe potuto rilevare l’inammissibilità dellacontestazione per la sua tardività.Non può condividersi l’assunto difensivo dei controricorrenti (cfr. pag. 26del controricorso) secondo cui la pronuncia di secondo grado in esame nonavrebbe effetti più sfavorevoli per l’odierno ricorrente rispetto a quelliriconducibili alla sentenza del Tribunale, in quanto un conto è denunciarel’omissione di pronuncia in cui è incorso il giudice di primo grado, un altroè rimettere in gioco la valutazione di ammissibilità dell’operata emendatio,non sussistendo tra le due pronunce un rapporto di continenza.La regola della rilevabilità di ufficio di determinate questioni, in ogni statoe grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistemadelle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddettequestioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questavi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questionistesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l'impugnazione, postoche altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulterioreesame (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6246 del 18/03/2014).Né può condurre a differenti conclusioni la recente sentenza a Sezioni Uniten. 24172 del 29/08/2025. Infatti, secondo tale pronuncia, in tema digiudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizioprocessuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibiledallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudicedi primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo laNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo,impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione delgiudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principiodi conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c.,rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello dilegittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio. A taleregola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressaprevisione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi aquestioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in unapronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternatola propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea aravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.Invero, nel caso in esame, l’ammissibilità della emendatio libelli nonrappresenta né una questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizioné una questione ‘fondante’. Nessuna delle due ipotesi derogatorie èconfigurabile nel caso di specie.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 183, comma 6, n. 1), 329, 342 e 345 c.p.c. e 1176e 2236 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver lacorte d’appello ritenuto nuovo e, quindi, inammissibile, l’addebitoconcernente il mancato accertamento, da parte dei difensori, primadell’introduzione del giudizio, della sussistenza dell’ipoteca indivisa sugliimmobili oggetto del preliminare, al fine di chiedere la ulteriore riduzionedel prezzo, con la sentenza ex art. 2932 c.c., corrispondente al valore dellagaranzia reale a favore dell’istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] (per debitidella promittente venditrice [OSCURATO:SOCIETA].).3.1. Il motivo è fondato.Il Tribunale, affermando che la domanda, formulata dai difensoridell’odierno ricorrente, di trasferimento coattivo degli immobili liberi da pesied ipoteche fosse idonea a tutelare il cliente promissario acquirente, ha difatto riconosciuto che, almeno con la memoria di cui all’art. 183, comma 6,n. 1), c.p.c., tale profilo di responsabilità era stato formulato.Numero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026In quest’ottica, la circostanza, valorizzata dal Tribunale, secondo cuil’addebito non era presente nella citazione originaria (cfr. pag. IX dellasentenza) è, per quanto detto in precedenza, irrilevante.Invero, nel giudizio di responsabilità per inadempimento contrattuale delprofessionista, non costituisce mutamento della domanda, ma sempliceemendatio libelli, l'allegazione di profili di inadeguatezza della prestazionediversi da quelli inizialmente prospettati, restando immutato il fattogiuridico invocato a causa petendi del risarcimento (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 18275 del 26/08/2014). Pertanto, in ordine alla domanda risarcitoriaproposta contro un professionista, per inadeguatezza della prestazionecontrattuale cui si era obbligato, la deduzione, nel corso del giudizio diprimo grado, di profili di detta inadeguatezza diversi da quellioriginariamente allegati, configura una consentita emendatio libelli, e nonuna inammissibile mutatio libelli, ai sensi degli artt. 183 e 184 del codice dirito. Invero, l'indicata deduzione concretizza un'indicazione di nuovemodalità con le quali la prestazione professionale si sarebbe dovutasvolgere, ma in concreto non si è svolta, e, quindi, di diversi aspetti ocomponenti dell'unico ed immutato fatto giuridico - insufficienza dellaprestazione professionale - invocato come causa petendi della pretesarisarcitoria (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1132 del 29/03/1976).Persino in appello, a norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, cometale inammissibile, quando la modifica della domanda originale si risolva inuna pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valerein primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatiolibelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solonel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concretaSez. U, Sentenza n. 19750 del 16/07/2025).4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1176, 1223, 1453, 2033, 2236, 2697 e 2932 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la Corte territorialeescluso la responsabilità dei professionisti per omessa riassunzione dellaNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026causa ex art. 2932 c.c. nei confronti del fallimento, ritenendo, a suo dire,erroneamente che egli, una volta pagato il residuo prezzo di euro200.000,00, si sarebbe dovuto insinuare nel passivo fallimentare (percoltivare la domanda di riduzione del prezzo), con possibilità di recupero deltutto trascurabili trattandosi di credito chirografario, laddove egli, in realtà,avrebbe solo dovuto pagare, come già aveva offerto di fare, il residuoprezzo calcolato dal c.t.u., senza quindi la necessità di insinuarsi poi alpassivo concorsuale. In ogni caso, i difensori avrebbero dovuto dimostrare,essendo preciso loro onere, che l’eventuale suo credito chirografario nonavrebbe avuto soddisfazione in ambito fallimentare per via dell’incapienzadell’attivo, con conseguente inopportunità di riassumere la causa interrotta.Infine, il ricorrente invoca la responsabilità dei difensori sempre per lamancata riassunzione della causa, esclusa dalla Corte di merito sulla basedella, a suo dire, erronea convinzione secondo cui all’epoca dei fatti vi eraun contrasto in seno alla Cassazione in ordine all’opponibilità agli organifallimentari della pronuncia ex art. 2932 c.c. susseguente ad una domandaavanzata nei confronti di un soggetto ancora in bonis e debitamentetrascritta, ma intervenuta dopo la sentenza dichiarativa del fallimento dellostesso.4.1. Il motivo, estremamente articolato, è infondato in tutti i suoi aspetti.In base all’ultimo comma dell’art. 72 l. fall., «Le disposizioni di cui al primocomma (nella parte in cui consentono al curatore di subentrare in uncontratto pendente o di sciogliersi dallo stesso) non si applicano al contrattopreliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis del codicecivile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituirel'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzogrado […]».In quest’ottica, Cass., Sez. U, Sentenza n. 18131 del 16/09/2015 (conf.Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13687 del 30/05/2018) ha statuito che ilcuratore fallimentare del promittente venditore di un immobile non puòsciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l. fall. con effettoverso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima delNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stataaccolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c.,la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione dellasentenza di fallimento nel registro delle imprese.È opportuno ricordare che, per poter trascrivere la domanda giudiziale exart. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre), il contrattopreliminare deve essere stipulato in forma idonea alla trascrizione, cioècome atto pubblico oppure scrittura privata con sottoscrizione autenticata(o accertata giudizialmente).Questo perché la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. si fondasull’art. 2652, n. 2 c.c., che richiama i contratti preliminari trascrivibili aisensi dell’art. 2645-bis suindicato. Quest’ultimo prevede che sianotrascrivibili solo i preliminari relativi a contratti indicati nei nn. 1-4 dell’art.2643 c.c. (trasferimento di proprietà o diritti reali su immobili) se risultanoda atto pubblico o scrittura privata autenticata.Tuttavia, da quanto si evince a pagina XI della sentenza qui impugnata, ilcontratto preliminare di compravendita concluso dal Palumbo con la Polars.r.l., all’epoca in bonis, non era stato trascritto, non essendo stato stipulatoper atto pubblico né essendo state autenticate (o accertate giudizialmente)le sottoscrizioni in calce alla relativa scrittura privata. E su taleaccertamento di fatto questa Corte non ha possibilità di interloquire.4.2. E’ vero, poi, che, in materia di contratto preliminare, il promissarioacquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione delcontratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, mapuò esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere ilcontratto definitivo e, cumulativamente, proporre un'actio quanti minorisper vizi della cosa, chiedendo l'eliminazione delle accertate difformità o lariduzione del prezzo; in tal caso, l'offerta del prezzo, ex art. 2932, comma2, c.c., non è necessaria, ove il pagamento non sia esigibile prima dellaconclusione del contratto definitivo (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 36241 del23/11/2021). In particolare, proposte, cumulativamente econtestualmente, una domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligoNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026di concludere un contratto di vendita e una domanda di riduzione del prezzoper vizi della res, l'offerta del prezzo, prevista dal secondo comma dell'art.2932 c.c., non è necessaria, ove il pagamento, quale che risulti il prezzoancora dovuto all'esito dell'accertamento sull'esistenza dei vizi della cosavenduta, non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19984 del 30/08/2013).Tuttavia, sebbene l’azione ex art. 2932 c.c. non diventi improcedibile per ilsolo fatto che il convenuto sia dichiarato fallito, potendo il giudizioproseguire nei confronti della curatela, le domande che hanno contenutopatrimoniale (es.: riduzione del prezzo, restituzioni, risarcimenti) devonoessere fatte valere nel passivo fallimentare, secondo gli artt. 52 e 93 dellalegge fallimentare. Pertanto, quando il promittente venditore è fallito, ladomanda di riduzione del prezzo non può essere decisa nel giudizioordinario (quale quello ex art. 2932 c.c.), perché si tratta di una pretesapatrimoniale verso il fallito.In definitiva, mentre la domanda costitutiva (trasferimento coattivo) restaproponibile davanti al giudice ordinario, quella di riduzione del prezzo (oaltre pretese economiche) non può essere decisa nel giudizio ordinario, madeve essere insinuata al passivo del fallimento.Proprio in quanto il prezzo da pagare è quello originario indicato nelpreliminare, perché la riduzione non può essere decisa nel giudizio ex art.2932 c.c., ma solo nel passivo fallimentare, giammai il ricorrente avrebbepotuto limitarsi ad offrire il minor prezzo calcolato dal c.t.u., ma avrebbedovuto, al fine di conseguire l’effetto costitutivo-traslativo, corrisponderel’intero prezzo pattuito, per poi insinuarsi al passivo fallimentare con ladomanda di riduzione del prezzo.4.3. Per quanto concerne il profilo della responsabilità riconducibile allavalutazione di non convenienza della riassunzione della causa ex art. 2932c.c. (a seguito della sua interruzione per via del fallimento della societàconvenuta) basata sulla presumibile incapienza del patrimonio del fallito,va ricordato che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per ilsolo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale,Numero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dalcliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia statoeffettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamentodovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbeconseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, laprova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissivaod omissiva, ed il risultato derivatone (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2638 del05/02/2013).Ebbene, la valutazione, inevitabilmente prognostica, effettuata dalTribunale, e condivisa dalla Corte d’appello, non è suscettibile di censure,di regola, nella presente sede di legittimità (v. la sentenza 11 novembre2024, n. 28903). Invero, i giudici di merito, non invertendo l’onereprobatorio e, dunque, non violando l’art. 2697 c.c., hanno ritenuto, sullabase, ripetesi, di un giudizio ex ante e secondo l’id quod plerumque accidit,che l’eventuale credito del Palumbo ammesso al passivo fallimentare(derivante dalla domanda di riduzione del prezzo), siccome chirografario,avrebbe avuto “possibilità di soddisfacimento del tutto trascurabili”,rendendo, per l’effetto, non irragionevole la scelta dei difensori di noncoltivare l’azione ex art. 2932 c.c. instaurata dinanzi al giudice ordinario(v., in argomento, l’ordinanza 6 settembre 2024, n. 24007).4.4. Da ultimo, con riferimento alla dedotta responsabilità del difensore pernon aver riassunto la causa in considerazione del contrastogiurisprudenziale all’epoca esistente in ordine alla opponibilità agli organifallimentari della pronuncia ex art. 2932 c.c., vanno richiamate leconsiderazioni assorbenti già espresse sub § 4.1.Va qui aggiunto che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attivitàprofessionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, inquanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare lapropria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista,rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione alparametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., cheNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026è quello della diligenza del professionista di media attenzione epreparazione.Orbene, nella fattispecie in esame, premesso che l’interruzione del giudizioper fallimento della convenuta è avvenuta il 18.2.2014, l’orientamento diquesta Corte sulla menzionata questione era senz’altro equivoco, a talpunto che la stessa era stata rimessa nuovamente alle Sezioni Unitesollecitandone un intervento chiarificatore. Solo con la sentenza n. 18131del 2015, già richiamata, si è definitivamente statuito che il curatorefallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersidal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l. fall. con effetto verso ilpromissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento ladomanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata successivamente(cfr., sul punto, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13687 del 30/05/2018) accoltacon sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., latrascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione dellasentenza di fallimento nel registro delle imprese.Senza tralasciare che, alla stregua di quanto già esposto in precedenza, nonessendo il contratto preliminare trascritto (né trascrivibile), comunque lasentenza finale eventualmente favorevole al Palumbo ex art. 2932 c.c. nonsarebbe stata opponibile alla curatela fallimentare.Nessun profilo di responsabilità professionale, quindi, può essere ravvisatonei confronti dei due professionisti in relazione al profilo qui in esame.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1176, 1223, 1453, 2033, 2236 e 2645-bis c.c. e 216, comma 2,c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la Cortedi merito considerato che i difensori avrebbero potuto instaurare unautonomo giudizio di verificazione giudiziale dell’autenticità della scritturaprivata contenente il preliminare di compravendita, al fine di poterlo poitrascrivere, così rendendolo opponibile alla curatela fallimentare.5.1. Il motivo è inammissibile.Invero, non essendovene cenno della questione nella sentenza impugnata(nella quale il profilo di responsabilità che viene addebitato allaNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026professionista è quello di non aver trascritto il contratto preliminareconcluso con la [OSCURATO:SOCIETA].), il ricorrente avrebbe dovuto indicare conprecisione in quale fase e con quale atto processuale l’avessetempestivamente sollevata. Diversamente opinando, a fronte delleaffermazioni della Corte d’appello, a tenore delle quali il ricorso alprocedimento incidentale di verificazione della sottoscrizione checontraddistingue una scrittura privata presuppone il disconoscimento dellastessa ad iniziativa della controparte (circostanza non realizzatasi nellacausa ex art. 2932 c.c. promossa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].) e taleaccertamento deve necessariamente precedere la trascrizione dellascrittura negoziale (costituendo lo stesso un presupposto imprescindibiledella formalità), il ricorrente avrebbe dovuto, semmai, denunciarel’omissione di pronuncia, in base al combinato disposto degli artt. 112 e360, comma 1, n. 4), c.p.c., e non già una violazione di legge.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza “perirriducibile contraddittorietà ed illogicità della sua motivazione, in violazionedegli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non avere la Corted’appello considerato che le irregolarità edilizie erano state sanate o erano,comunque, sanabili, e che, per quanto concerneva l’ipoteca non frazionata,era stata richiesta la condanna della promittente venditrice ad estinguerela relativa obbligazione ed egli aveva concordato sulle risultanze della c.t.u.(a tal punto che si era offerto di pagare il residuo prezzo quantificato dalperito d’ufficio), sicché la riassunzione della causa interrotta si rivelava, inrealtà, conveniente.6.1. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita, a ben vedere, unarivalutazione delle risultanze istruttorie non consentita nella presente sede,laddove la motivazione resa dalla Corte d’appello, benché stringata, non sipone senz’altro al di sotto del c.d. minimo costituzionale.Senza tralasciare che, una volta dichiarato il fallimento della promittentevenditrice, si sarebbe posto il problema della condanna della stessa adestinguere l’obbligazione da essa contratta, con riferimento alla quale eraNumero registro generale 22895/2020Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 7123/2026Data pubblicazione 25/03/2026stata iscritta l’ipoteca (tenendo presente che, per quanto già evidenziato inprecedenza, il Palumbo non si sarebbe potuto limitare a corrispondere ilresiduo prezzo quantificato dal c.t.u.).7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delsecondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione,con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Torino, la quale valuterà il merito delladomanda (residua) erroneamente ritenuta inammissibile, verificando, tral’altro, se i profili di responsabilità professionali ivi invocati siano o menologicamente e giuridicamente compatibili con l’impostazione originaria delgiudizio, nel quale il Palumbo aveva posto come fondamento dellaresponsabilità professionale l’omessa riassunzione della causa ex art. 2932c.c. nei confronti del fallimento. P.Q.MAccoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, rigetta i restanti, cassa lasentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Torino indifferente composizione personale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 10.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] CirilloP.Q.MAccoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, rigetta i restanti, cassa lasentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Torino indifferente composizione personale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 10.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07123/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris