CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14518/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di LivornoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 27 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Livorno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione dell’istituto della continuazione tra i fattigiudicati con le seguenti sentenze:a) n. 110/2019, irrevocabile il 21 ottobre 2019, con la quale il Tribunale di Pistoia hariconosciuto il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 640 cod. pen., commesso in data12 giugno 2014 nella provinca di Pistoia;b) n. 281/2022, irrevocabile il 20 giugno 2019, con la quale il Tribunale di Pisa hariconosciuto il ricorrente colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen.,commesso in data 20 giugno 2014 in Pisa;c) n. 526/2022, irrevocabile l’8 luglio 2022, con cui il Tribunale di Pistoia ha riconosciutoil ricorrente colpevole del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 624 e 625 cod. pen.,commesso in Pieve a Nievole in data 13 gennaio 2017;d) n. 1250/2022, irrevocabile il 3 novembre 2022, con cui il Tribunale di Lucca hacondannato il ricorrente per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 4, cod. pen., commessoin Capannori in data 16 aprile 2020 e artt. 110, 493-ter e 99, quarto comma, cod. pen.,commesso in Buti in data 16 aprile 2020;e) n. 161/2023, irrevocabile il 26 giugno 2023, con cui il Tribunale di Pistoia hacondannato il ricorrente per i reati di cui agli artt. 61, n. 2, e 648 cod. pen., commesso inPistoia nei giorni antecedenti al 27 luglio 2021, e artt. 81, n. 2, 493-ter e 99, quarto comma,cod. pen., commesso in data 27 giugno 2022 in Pescia;f) n. 159/2024, irrevocabile il 21 marzo 2024, con cui il Tribunale di Livorno hacondannato il ricorrente per i reati di cui agli artt. 648, 99, quarto comma, 61, n. 2, e 493-ter,cod. pen., commessi in data 3 settembre 2023 in Collesalvetti.Il rigetto è stato giustificato con la mancata allegazione, da parte del ricorrente, dielementi fattuali idonei ad evincere il vincolo della continuazione, nonché sulla circostanzache l’identità della tipologia e della natura dei reati depone, nel caso di specie, perl’individuazione di una scelta di vita deviante ma inadeguata a configurare un identicodisegno criminoso.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo delproprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso.2.1. Con il primo ha eccepito inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen.Gli elementi allegati all’istanza prodotta avrebbero consentito l’identificazione dellaunitaria e anticipata ideazione di un unico programma criminoso, e dunque la preesistenzadella preventiva deliberazione con la quale l’imputato ha commesso i reati della stessaindole, risultando, in ogni caso, l’apoditticità della motivazione.2.2. Con il secondo ha eccepito mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione, avendo il giudice dell’esecuzione rigettato l’istanza con una argomentazioneassertiva e illogica.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Deve essere richiamato, preliminarmente, il principio per cui «in tema di applicazionedella continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinatodall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamenterappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non siidentifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzionedello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi,seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, marivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, inrelazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016,Eloumari, Rv. 266615; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420).Pertanto, «l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per laconfigurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione acommettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati traloro, ovvero di bisogni o necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porrein essere reati della stessa indole o specie, dovendo le singole violazioni costituire parteintegrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle linee essenzialiper conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivonecessario per l'attuazione del programma medesimo. Tale programma deve esserepositivamente e rigorosamente provato, non giovando a tale fine la mera indicazione dellaidentità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza delmovente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati, ma nonprobanti quella preventiva deliberazione a delinquere che ne unifica l'ideazioneanteriormente alla loro commissione» (Sez. 1, n. 39723 del 30/11/2006, Chirico).Di conseguenza, «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto,la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almenonelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza ditaluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).3. Tanto premesso, va osservato che l’istanza di riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra i reati per cui [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna, è stata rigettata, inapplicazione sostanziale dei principi richiamati, in ragione dell’assenza di alcun elementofattuale da cui evincere la programmazione unitaria delle singole condotte e stantel’insufficienza della identità della tipologia e della natura dei reati per configurare un identicodisegno criminoso.Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato, inoltre, che l’istante non ha allegato glielementi concreti da cui desumere la sussistenza delle condizioni rilevanti ai fini dellacontinuazione, avendo genericamente indicato l’omogeneità delle violazioni contestate el’identità del tempo e del luogo della relativa commissione.Tanto più, l’allegazione di specifici elementi fattuali sarebbe stata necessaria, se siconsidera che i reati sono stati commessi nell’arco di un consistente lasso temporale.Congruamente, quindi, con motivazione sintetica ma esente da vizi, gli stessi sono statiritenuti inidonei a configurare l’unitaria programmazione delittuosa.Va ribadito, infatti, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della relativadisciplina l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza, nonessendo sufficiente il riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità oanalogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progettocriminoso unitario quanto, piuttosto, di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 1, n. 2298 del 25/11/2009, dep.2010, Marianera, Rv. 245970-01).4. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]