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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 17163/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del TRIBUNALE di RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];, letta la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ragusa in data 16 marzo 2022 ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] e Tauland Mishi_dal reato di furto aggravato di energia elettrica avvalendosi di mezzo fraudolento e su bene destinato a pubblico servizio (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.) per estinzione a seguito di prescrizione.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, proponendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Sostiene il ricorrente che il reato non è suscettibile di estinzione a seguito di prescrizione, in quanto la sanzione prevista è quella da tre a dieci anni di reclusione, ai sensi dell'art. 625, comma 2, cod. pen. cosicchè il termine di prescrizione non sarebbe maturato.

3. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso e disporsi l'annullamento con rinvio.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria rilevando come non fosse configurabile l'aggravante della violenza sulle cose. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il delitto contestato risulta commesso il 23 giugno 2014.

La sentenza impugnata non esclude alcuna delle aggravanti in contestazione, cosicchè la cornice edittale di riferimento è quella prevista dall'art.625, cornma 2, cod. pen. il cui massimo edittale è pari ad anni dieci di reclusione.

Come osservato dalla Procura generale in sede di requisitoria, trova applicazione ai fini della prescrizione l'art. 625, comma 2, cod. pen. che integra una aggravante 'indipendente', ma ad effetto speciale (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 27977, udienza del 12/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata), in quanto comporta un aumento della pena superiore ad un terzo nella pena massima pari ad anni dieci di reclusione (il principio viene affermato 'a contrario' da Sez.

U, n. 28953 del 27/04/2017, S. Rv. 269784 - 01: ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato, le circostanze c.d indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale).

Pertanto, la qualità di circostanza a effetto speciale, rilevante ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. ricorre nel caso in esame e il reato non risultava estinto per prescrizione il 16 marzo 2022.

La prospettata non configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose, richiamata dalle conclusioni del difensore, in vero implica una valutazione in fatto che non spetta a questo grado di legittimità, spettando al giudice del merito preliminarmente la valutazione della sussistenza, o meno„ della contestata aggravante non esclusa dalla sentenza impugnata.3.

Ne consegue che nel caso di specie erroneamente è stata emessa una sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione a seguito di prescrizione, che pertanto va annullata con rinvio per il giudizio.

Il giudice di rinvio va individuato in quello che ha pronunciato la sentenza impugnata (Tribunale di Ragusa) e non in quello di appello.

Invero, nonostante si registri un precedente difforme (Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637), il Collegio ritiene che, trattandosi di un ricorso per cassazione del Procuratore Generale, che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 3 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), può appellare soltanto nei casi di avocazione o di acquiescenza del Procuratore della Repubblica, non si applica l'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., che prevede il rinvio al giudice di appello nel caso di ricorso per cassazione c.d. per saltum.

Va pertanto riaffermato il principio già espresso in altra pronuncia di questa Sezione, in forza del quale: «Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd.

"per saltum") essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 13808 del 18/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279075; da ultimo Sez. 4, n. 33867 del 28/10/2020, Ruberti, Rv. 279918 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone tramettersi gli atti al Tribunale di Ragusa per l'ulteriore corso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del TRIBUNALE di RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];, letta la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ragusa in data 16 marzo 2022 ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] e Tauland Mishi_dal reato di furto aggravato di energia elettrica avvalendosi di mezzo fraudolento e su bene destinato a pubblico servizio (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.) per estinzione a seguito di prescrizione. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, proponendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che il reato non è suscettibile di estinzione a seguito di prescrizione, in quanto la sanzione prevista è quella da tre a dieci anni di reclusione, ai sensi dell'art. 625, comma 2, cod. pen. cosicchè il termine di prescrizione non sarebbe maturato. 3. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso e disporsi l'annullamento con rinvio. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria rilevando come non fosse configurabile l'aggravante della violenza sulle cose. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il delitto contestato risulta commesso il 23 giugno 2014. La sentenza impugnata non esclude alcuna delle aggravanti in contestazione, cosicchè la cornice edittale di riferimento è quella prevista dall'art.625, cornma 2, cod. pen. il cui massimo edittale è pari ad anni dieci di reclusione. Come osservato dalla Procura generale in sede di requisitoria, trova applicazione ai fini della prescrizione l'art. 625, comma 2, cod. pen. che integra una aggravante 'indipendente', ma ad effetto speciale (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 27977, udienza del 12/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata), in quanto comporta un aumento della pena superiore ad un terzo nella pena massima pari ad anni dieci di reclusione (il principio viene affermato 'a contrario' da Sez. U, n. 28953 del 27/04/2017, S. Rv. 269784 - 01: ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato, le circostanze c.d indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale). Pertanto, la qualità di circostanza a effetto speciale, rilevante ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. ricorre nel caso in esame e il reato non risultava estinto per prescrizione il 16 marzo 2022. La prospettata non configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose, richiamata dalle conclusioni del difensore, in vero implica una valutazione in fatto che non spetta a questo grado di legittimità, spettando al giudice del merito preliminarmente la valutazione della sussistenza, o meno„ della contestata aggravante non esclusa dalla sentenza impugnata.3. Ne consegue che nel caso di specie erroneamente è stata emessa una sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione a seguito di prescrizione, che pertanto va annullata con rinvio per il giudizio. Il giudice di rinvio va individuato in quello che ha pronunciato la sentenza impugnata (Tribunale di Ragusa) e non in quello di appello. Invero, nonostante si registri un precedente difforme (Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637), il Collegio ritiene che, trattandosi di un ricorso per cassazione del Procuratore Generale, che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 3 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), può appellare soltanto nei casi di avocazione o di acquiescenza del Procuratore della Repubblica, non si applica l'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., che prevede il rinvio al giudice di appello nel caso di ricorso per cassazione c.d. per saltum. Va pertanto riaffermato il principio già espresso in altra pronuncia di questa Sezione, in forza del quale: «Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 13808 del 18/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279075; da ultimo Sez. 4, n. 33867 del 28/10/2020, Ruberti, Rv. 279918 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone tramettersi gli atti al Tribunale di Ragusa per l'ulteriore corso
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