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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35860/2025

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hapronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MAESANOANTONINA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvioil provvedimento impugnato . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , con provvedimento del 13 giugno 2025 , ha approvato i l rendiconto della gestione predisposto dagli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro nel procedimentocontrassegnato dal n. 4298/2017 ed ha, in tale ambito, dichiarato inammissibili le osservazioni avanzate di consulenti Nappo e Quattrone nell'interessedegli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

Il Tribunale ha ritenuto condivisibili le argomentazioni espresse dagli amministratori nella relazione predisposta a seguito dlela trasmissione dele deduzioniformulate dalla difesa degli imputati considerate inammissibili .

2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione , a mezzo del comune difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo denunziano violazione di legge con riferimento al profilo dell’omessafissazione della udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 43,comma 4, d.lgs.159 del 2011 nonché vizio di motivazione con riferimento alla rilevanzaattribuita, nonostante la loro apoditticità ed inconducenza, alle deduzioni sviluppate dagli amministratori , in riposta alle osservazioni contenute nella consulenzatecnica di parte, sulla mancata esibizione delle scritture ausiliarie di supportoe sulla mancata approvazione die bilanci per ben sette anni. 2.2.Con il secondo motivo denunciano violazione del le gar a nzie difensive previstedalla legge con particolare riferimento all’omess o esame della sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di appello per insussistenza dei fatti addebitatiad entrambi gli imputati.

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.In premessa , va rammentato che c on riguardo ai sequestri dei beni con amministrazionegiudiziaria disposti, come quello in esame, per uno dei delitti di cuiall'art. 51, comma 3 - bis, cod. proc. pen., l’art. 104 - bis, comma 1 - quater, disp. att.cod. proc. pen., prevede che «si applicano le disposizioni del titolo IV del [OSCURATO:PERSONA].lgs. n. 159/2011.

Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestratie confiscati e di esecuzione del sequestro».

Ilrinvio alle disposizioni in materia di amministrazione giudiziaria contenute nelcodice antimafia comporta nel caso di specie l’applicabilità dell’art. 4 3 d.lgs. n. 159/2011che disciplina la predisposizione e l’approvazione del conto di gestione daparte dell’amministratore giudiziario. 2.Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo.

Sussistela violazione di legge evidenziata dalla difesa primo motivo, tenuto contodelmancato rispetto da parte del giudice procedente dell'iter procedimentale scanditodalla previsione di cui all'art. 43 del d .lgs. n. 159 del 2011 (cfr. Sez. 2, n.18434 del 03/04/2024, Dipalma, Rv. 286322 - 01 ) .

Taledisposizione prevede che , una volta depositato il rendiconto, il giudice delegato ne verifica la regolarità e completezza, se del caso invitando l'amministratoregiudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le eventuali e opportunemodifiche o integrazioni .

Aseguito di tali attività il giudice delegato ordina il deposito del rendiconto in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando un termine per la presentazionedi eventuali osservazioni e contestazioni agli interessati, al Pubblico Ministeroe alla Agenzia per i beni confiscati.

Atale fase consegue una prima fase necessaria, tenuta dal giudice delegato caratterizzatadalla assenza di formalità, dove, se non sorgono o non continuano ad essere sostenute contestazioni, il rendiconto viene approvato (comma 3 «Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni.

Del depositoè data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia»).

Ladisciplina in questione prevede, anche una ulteriore fase, eventuale, nel casoin cui le contestazioni al rendiconto permangano.

In questo caso il giudice delegato deve necessariamente fissare udienza davantial collegio e svolge nell'ambito del giudizio così instaurato la funzione di relatore,ed è avverso l'ordinanza assunta in questa sede, proprio perché assunta ecaratterizzata dalla presenza di pieno contraddittorio con i soggetti interessati, che è ammesso il ricorso per cassazione ( « Se non sorgono o non permangono contestazioni,che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singolevoci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultatidi gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizionedinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approvail conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero»).

Nelcaso in esame, nonostante l’ espressa richiesta degli interessati non è s tata fissata l’udienza dinanzi al Collegio essendosi il giudice delegato limitato a trametterele contestazioni sollevate per iscritto agli amministratori che , a lor o volta,hanno risposto con osservazioni scritte .

Inesito al delineato contraddittorio cartolare , il giudice delegato ha escluso conmotivazione per relationem la sussistenza delle specifiche critiche proposte al rendicontorendendo in tal modo palese che esse continuavano a “ permanere ” , sicché doveva essere fissata la udienza collegiale, con gli adempimenti conseguenti.

Comeosservato dal Procuratore generale , la mancata fissazione dell’udienza nonè nemmeno giustificabile con la preliminare dichiarazione di inammissibilità dellecontrodeduzioni espresse in precedenza dai ricorrenti, po s to che il decidente , afronte di numerose e consistenti deduzioni, si è limitato a fare generico rinvio alleconsiderazioni espresse dagli Amministratori in termini assertiv i , prescindendo dall’indicare le ragioni per le quali ciascuna contestazione fosse da ritenere genericae non riferita a singole voci contabili. 3.In definitiva il provvedimento , che si pone in evidente contrasto con la previsionenormativa e la sua sequenza procedimentale, oltre che in violazione del pienodiritto al contraddittorio , deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al G iudice per le indagini preliminari del T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] che provvederàalla fissazione dell’udienza prevista d all'art. 43 , comma 4, del d.lgs. n. 159del 2011 .

P.Q.M Annull

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MAESANOANTONINA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvioil provvedimento impugnato . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , con provvedimento del 13 giugno 2025 , ha approvato i l rendiconto della gestione predisposto dagli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro nel procedimentocontrassegnato dal n. 4298/2017 ed ha, in tale ambito, dichiarato inammissibili le osservazioni avanzate di consulenti Nappo e Quattrone nell'interessedegli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Il Tribunale ha ritenuto condivisibili le argomentazioni espresse dagli amministratori nella relazione predisposta a seguito dlela trasmissione dele deduzioniformulate dalla difesa degli imputati considerate inammissibili . 2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione , a mezzo del comune difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo denunziano violazione di legge con riferimento al profilo dell’omessafissazione della udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 43,comma 4, d.lgs.159 del 2011 nonché vizio di motivazione con riferimento alla rilevanzaattribuita, nonostante la loro apoditticità ed inconducenza, alle deduzioni sviluppate dagli amministratori , in riposta alle osservazioni contenute nella consulenzatecnica di parte, sulla mancata esibizione delle scritture ausiliarie di supportoe sulla mancata approvazione die bilanci per ben sette anni. 2.2.Con il secondo motivo denunciano violazione del le gar a nzie difensive previstedalla legge con particolare riferimento all’omess o esame della sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di appello per insussistenza dei fatti addebitatiad entrambi gli imputati. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.In premessa , va rammentato che c on riguardo ai sequestri dei beni con amministrazionegiudiziaria disposti, come quello in esame, per uno dei delitti di cuiall'art. 51, comma 3 - bis, cod. proc. pen., l’art. 104 - bis, comma 1 - quater, disp. att.cod. proc. pen., prevede che «si applicano le disposizioni del titolo IV del [OSCURATO:PERSONA].lgs. n. 159/2011. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestratie confiscati e di esecuzione del sequestro». Ilrinvio alle disposizioni in materia di amministrazione giudiziaria contenute nelcodice antimafia comporta nel caso di specie l’applicabilità dell’art. 4 3 d.lgs. n. 159/2011che disciplina la predisposizione e l’approvazione del conto di gestione daparte dell’amministratore giudiziario. 2.Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. Sussistela violazione di legge evidenziata dalla difesa primo motivo, tenuto contodelmancato rispetto da parte del giudice procedente dell'iter procedimentale scanditodalla previsione di cui all'art. 43 del d .lgs. n. 159 del 2011 (cfr. Sez. 2, n.18434 del 03/04/2024, Dipalma, Rv. 286322 - 01 ) . Taledisposizione prevede che , una volta depositato il rendiconto, il giudice delegato ne verifica la regolarità e completezza, se del caso invitando l'amministratoregiudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le eventuali e opportunemodifiche o integrazioni . Aseguito di tali attività il giudice delegato ordina il deposito del rendiconto in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando un termine per la presentazionedi eventuali osservazioni e contestazioni agli interessati, al Pubblico Ministeroe alla Agenzia per i beni confiscati. Atale fase consegue una prima fase necessaria, tenuta dal giudice delegato caratterizzatadalla assenza di formalità, dove, se non sorgono o non continuano ad essere sostenute contestazioni, il rendiconto viene approvato (comma 3 «Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del depositoè data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia»). Ladisciplina in questione prevede, anche una ulteriore fase, eventuale, nel casoin cui le contestazioni al rendiconto permangano. In questo caso il giudice delegato deve necessariamente fissare udienza davantial collegio e svolge nell'ambito del giudizio così instaurato la funzione di relatore,ed è avverso l'ordinanza assunta in questa sede, proprio perché assunta ecaratterizzata dalla presenza di pieno contraddittorio con i soggetti interessati, che è ammesso il ricorso per cassazione ( « Se non sorgono o non permangono contestazioni,che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singolevoci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultatidi gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizionedinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approvail conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero»). Nelcaso in esame, nonostante l’ espressa richiesta degli interessati non è s tata fissata l’udienza dinanzi al Collegio essendosi il giudice delegato limitato a trametterele contestazioni sollevate per iscritto agli amministratori che , a lor o volta,hanno risposto con osservazioni scritte . Inesito al delineato contraddittorio cartolare , il giudice delegato ha escluso conmotivazione per relationem la sussistenza delle specifiche critiche proposte al rendicontorendendo in tal modo palese che esse continuavano a “ permanere ” , sicché doveva essere fissata la udienza collegiale, con gli adempimenti conseguenti. Comeosservato dal Procuratore generale , la mancata fissazione dell’udienza nonè nemmeno giustificabile con la preliminare dichiarazione di inammissibilità dellecontrodeduzioni espresse in precedenza dai ricorrenti, po s to che il decidente , afronte di numerose e consistenti deduzioni, si è limitato a fare generico rinvio alleconsiderazioni espresse dagli Amministratori in termini assertiv i , prescindendo dall’indicare le ragioni per le quali ciascuna contestazione fosse da ritenere genericae non riferita a singole voci contabili. 3.In definitiva il provvedimento , che si pone in evidente contrasto con la previsionenormativa e la sua sequenza procedimentale, oltre che in violazione del pienodiritto al contraddittorio , deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al G iudice per le indagini preliminari del T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] che provvederàalla fissazione dell’udienza prevista d all'art. 43 , comma 4, del d.lgs. n. 159del 2011 . P.Q.M Annull
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