CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 31522/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sizione a decreto di respingimento - correlati provvedimenti di trattenimento disposti ex artt. 14, c. 4, T.U.I. e 6, c. 3, d. lgs. 142/2015 Ud.13/10/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.672/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO dell’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, e QUESTURA di AGRIGENTO, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis - resistent i - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Agrigento n. 2277/2022 depositata il14/10/2022; e sul ricorso iscritto al n. 4162/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO dell’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] della PROVINCIA di TORINO -intimato - avverso il decreto del Giudice di pace di Torino n. 11172/2022 depositatoi l 2/9/2022; e sul ricorso iscritto al n. 5618/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO dell’INTERNOe [OSCURATO:PERSONA] della PROVINCIA di TORINO, -intimati - avverso il decreto del Tribunale di Torino n. 16391/2022 depositat o il 14/9/2022; e sul ricorso iscritto al n. 1057/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO dell’INTERNOe [OSCURATO:PERSONA] della PROVINCIA di TORINO, -intimati - avverso il decreto del Tribunale di Torino n. 344/2023 depositat o i l 10/1/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], sbarcato presso l’isola di Lampedusa il 28 agosto 2022, era destinatario di un decreto di respingimento adottato dal [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento in data 31 agosto 2022, eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di Torino. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Agrigento, con ordinanza depositata in data 14 ottobre 2022, rigettava il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di respingimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso (rubricato al n. 672/2023) per la cassazione di tale provvedimento prospettando un unico motivo di doglianza. Il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e la Questura di Agrigento si sono costituiti al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. 3. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino convalidava il provvedimento di trattenimento emesso nei confronti del Garie, osservando, in particolare, che dal foglio notizie allegato in atti risultava che lo straniero era venuto in Italia per trovare lavoro e non avevarichiesto la protezione internazionale; escludeva, inoltre, che l’espulsione fosse collettiva, essendo stata valutata singolarmente la situazione personale del trattenuto. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione (rubricato al n. 4162/2023) avverso tale decreto, adottato in data 2 settembre 2022, articolando due motivi di censura, ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino non ha svolto difese. 5. [OSCURATO:PERSONA] presentava domanda di protezione internazionale in data 13 settembre 2022, a seguito della quale il [OSCURATO:PERSONA] di Torino disponeva, con contestuale provvedimento, il suo trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015. Il Tribunale di Torino, con decreto del 14 settembre 2022, convalidava tale provvedimento, ritenendo che il caso in esame dovesse sussumersi nella previsione di cui all’art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto separato ricorso (rubricato al n. 5618/2023) per la cassazione di tale provvedimento prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla Provincia di Torino non hanno svolto difese 7. Il Tribunale di Torino, dopo aver prorogato questo secondo trattenimento di sessanta giorni, con ordinanza in data 10 gennaio 2023 disponeva la proroga per ulteriori sessanta giorni, ex art. 6, commi 6, 7 e 8, d. lgs. 142/2015. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso (rubricato al n. 1057/2023) per la cassazione di tale provvedimento prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla Provincia di Torino non hanno svolto difese. Considerato che: 9. I ricorsi in esame riguardano il decreto di respingimento reso nei confronti del migrante a seguito del suo sbarco sul territorio nazionale a mente dell’ art. 10 comma 2, T.U.I, i successivi provvedimenti di trattenimento adottati il primo ai sensi dell’art. 14 d. lgs. 286/1998, il secondo exart. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015 in ragione della ritenuta pretestuosità della domanda di asilo presentata da chi si trovi già in condizione di trattenimento, il provvedimento di proroga per ulteriori sessanta giorni del periodo del secondo trattenimentodisposto ex art. 6, commi 6, 7 e 8, d. lgs. 142/2015. È evidentela correlazione fra l’originario decreto di respingimento e i successivi provvedimenti di trattenimento e di proroga, dato che questi ultimi sono stati adottati in funzione dell’esecuzionedel primo. Un simile rapporto di correlazione induce a disporre la riunione al ricorso n. 672/2023, concernente l’opposizione al decreto di respingimento, del ricorso n. 4162/2023, relativo al procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell’art. 14, comma 4, T.U.I., del ricorso n. 5618/2023, concernente il procedimento di cd. “riconvalida” conseguente al trattenimento disposto dal [OSCURATO:PERSONA] ex art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015, e del ricorso n. 1057/2023, che riguarda, invece , la proro ga di quest’ultimo trattenimento, in ragione del rapporto di connessione esistente fra i tutti i provvedimenti impugnati. Infatti, l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l'economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro decisioni diverse, pronunciate in separati giudizi, legate l'una all'altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass.22631/2011, Cass. 14607/2007). 10. Il primo motivo del ricorso n. 4162/2023, sotto la rubrica “violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale”, assume che il giudice di pace abbia erroneamente ritenuto che la mancata manifestazione della volontà di chiedere asilo al momento dello sbarco avesse sanato l’omessa informativa in materia di protezione internazionale, quando invece tale informazione costituiva un adempimento preliminare ed essenziale all’adeguata raccolta delle informazioni dallo straniero e un onere imprescindibile ai fini di garantire la regolarità della procedura e l’effettività dei suoi diritti. 11. Sulle questioni implicate da questo motivo di ricorso questa Sezione, con ordinanze 27 luglio 2023, n. 22806, e 4 agosto 2023, n. 23843, ha disposto la rimessione alla pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico delle stesse. Si rende pertanto opportuno attendere la decisione che verrà assunta nella pubblica udienza con il più ampio dispiegarsi del contraddittorio processuale e la partecipazione anche del Procuratore Generale. La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione sui ricorsi sopra indicati rimessi alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte riunisce al ric