CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 settembre 1937
Cassazione n. 04724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con decreto del 15/12/2020, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di BRESCIAdisponeva l'archiviazione delle indagini svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già indagati del delitto di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74/2000. Avverso detto decreto proponeva opposizione, ex art. 410-bis c.p.p., la parte denunciante [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore. Con provvedimento del 19/05/2021 il Tribunale ha rigettato l'opposizione. Avverso il provvedimento del Tribunale propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo l'abnormità del provvedimento stesso. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Persone offese dei reati tributari sono l'Amministrazione finanziaria e l'Agenzia delle Entrate, quale ente - quest'ultimo - cui è affidata la tutela dell'interesse al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 42632 del 16/04/2013, Rv. 258306 - 01; Sez. 2, n. 7739 del 22/11/2011, dep. 2012, Rv. 252018 - 01). Legittimati a chiedere di essere avvisati della richiesta di archiviazione e di opporsi ad essa sono solo questi due enti, non la persona eventualmente danneggiata dal reato. Ed invero, la persona danneggiata non è legittimata a proporre opposizione alla richiesta d'archiviazione, spettando questa facoltà unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato (Sez. 3, n. 6229 del 14/01/2019, Rv. 242532 - 01). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2021 Il