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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23212/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: i,,e\ N,`31-6zuCh0,57n [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo proposto dal D.A.P. avverso quella del Magistrato di Sorveglianza, che aveva annullato la sanzione disciplinare irrogata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., in considerazione della mancata comunicazione al detenuto della convocazione del Consiglio di Disciplina, con conseguente lesione del diritto di difesa.

Secondo il D.A.P., la notifica della convocazione non è prevista come obbligatoria dalla normativa, sussistendo la libertà delle forme; inoltre, la presenza del detenuto davanti al Consiglio di Disciplina e il rilascio da parte sua di dichiarazioni presupponeva la sua precedente convocazione.

Il Tribunale di Sorveglianza confermava l'illegittimità della procedura disciplinare per la mancata comunicazione della convocazione del Consiglio di Disciplina, richiamando l'art. 81, comma 4, Reg. esec. che impone al Direttore dell'Istituto di dare notizia all'interessato della convocazione con le stesse forme previste per la contestazione dell'addebito.

Nel caso in esame, invece, la contestazione dell'addebito non conteneva l'avviso di convocazione del Consiglio di Disciplina.

Il Tribunale di Sorveglianza dava atto che, dalla lettura degli atti, non era possibile comprendere le modalità con cui il detenuto era venuto a conoscenza della celebrazione del Consiglio di Disciplina; certamente non aveva ricevuto nessuna formale convocazione; dovendosi ipotizzare che la convocazione fosse stata fatta informalmente e in prossimità della data del Consiglio di Disciplina, si trattava di modalità che aveva leso il diritto di difesa del detenuto, che non aveva avuto un lasso di tempo adeguato per preparare la propria difesa dinanzi all'organo disciplinare.

2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, deducendo violazione dell'art. 81 Reg. esec. ord. pen.

Il procedimento garantisce il detenuto di essere informato chiaramente e tempestivamente degli addebiti e di avere un congruo termine per preparare le proprie difese.

Vige il principio di libertà delle forme.

Nessuna formalità viene imposta con riferimento alla convocazione davanti al Consiglio di Disciplina, cosicché nessuna violazione della normativa può essere contestata.

Il contraddittorio era stato regolarmente instaurato.

La presenza del detenuto davanti al Consiglio di Disciplina dimostrava la sua convocazione, né la stessa doveva essere fatta con una forma particolare.

Il detenuto aveva effettuato le dichiarazioni a discolpa.

Il Consiglio di Disciplina, 1 5T1 come prescritto dall'art. 81 cit., era stato tenuto entro dieci giorni dalla contestazione dell'addebito.

La scansione procedimentale prevista dalla normativa era stata rispettata, né l'art. 81 cit. prevede un termine minimo per la convocazione del detenuto davanti al Consiglio di Disciplina.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

1. Il Tribunale di Sorveglianza, per giungere alla conferma del provvedimento reclamato, ridisegna il procedimento disciplinare delineato dall'art. 81, d.P.R. 230 del 2000, imponendo al Direttore dell'Istituto penitenziario due obblighi formali che la norma non prevede: la convocazione del detenuto davanti al Consiglio di Disciplina mediante atto scritto e il rispetto di un termine minimo a comparire a tutela del diritto di difesa del detenuto.

Entrambi i passaggi non sono previsti dalla legge.

In particolare, quanto alle modalità di convocazione del detenuto davanti al Consiglio di Disciplina, l'art. 81, comma 4, cit., richiamando il comma 2, permette una contestazione (e, quindi, una convocazione) orale da parte del Direttore purché svolta alla presenza del Comandante del reparto di polizia penitenziaria.

Il Tribunale di Sorveglianza, poi, non è nemmeno in grado di indicare quale termine avrebbe dovuto essere rispettato dal Direttore dell'Istituto per convocare il detenuto, limitandosi a sostenere che la convocazione "fatta in prossimità della data del Consiglio di Disciplina" avrebbe leso il diritto di difesa del detenuto.

2. Appare evidente che una declaratoria di illegittimità di una sanzione disciplinare non può basarsi sulla violazione di norme non previste dalla legge o dal regolamento e nemmeno specificate dal giudice.

In realtà, l'art. 81 cit. garantisce il diritto di difesa del detenuto mediante una procedura rapida: da una parte, la contestazione dell'addebito da parte del Direttore dell'Istituto deve avvenire entro dieci giorni dal rapporto dell'operatore penitenziario, cosicché il detenuto è in grado di ricordare l'episodio che gli viene contestato, vicino nel tempo, e di esporre le proprie discolpe; dall'altra, il Consiglio di Disciplina deve riunirsi nei dieci giorni successivi, così permettendo al detenuto di esporre le proprie discolpe sulla base del ricordo che ha dell'episodio e della contestazione che il Direttore ha operato alcuni giorni prima.

3. In aggiunta a quanto fin qui osservato, si deve rilevare che il Tribunale di Sorveglianza ha ignorato la circostanza che il contraddittorio davanti al Consiglio di Disciplina è stato regolarmente instaurato e che il detenuto è stato in grado e ha avuto la possibilità di esporre le proprie discolpe: ciò in quanto - come ammette la stessa ordinanza - Guarino è stato convocato dal Direttore, anche se con modalità che non sono conosciute.

Ebbene: dovendosi escludere 'una nullità assoluta derivante dalla mancata convocazione del detenuto - in applicazione analogica dell'art. 179 cod. proc. pen. - avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 184 cod. proc. pen., in base al quale la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa; in base all'art. 183 cod. proc. pen., inoltre, la nullità è sanata se la parte interessata ha accettato gli effetti dell'atto e si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto nullo è preordinato.

Se la convocazione nelle forme pretese dal Tribunale di Sorveglianza - si deve ribadire: non previste dalla legge - era finalizzata a consentire la partecipazione del detenuto al Consiglio di Disciplina e la possibilità per lo stesso di difendersi, evidentemente il risultato era stato raggiunto, atteso che il detenuto era presente e aveva esercitato le proprie difese.

Non a caso, come sottolinea il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, questa Corte ha statuito che la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: i,,e\ N,`31-6zuCh0,57n [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo proposto dal D.A.P. avverso quella del Magistrato di Sorveglianza, che aveva annullato la sanzione disciplinare irrogata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., in considerazione della mancata comunicazione al detenuto della convocazione del Consiglio di Disciplina, con conseguente lesione del diritto di difesa. Secondo il D.A.P., la notifica della convocazione non è prevista come obbligatoria dalla normativa, sussistendo la libertà delle forme; inoltre, la presenza del detenuto davanti al Consiglio di Disciplina e il rilascio da parte sua di dichiarazioni presupponeva la sua precedente convocazione. Il Tribunale di Sorveglianza confermava l'illegittimità della procedura disciplinare per la mancata comunicazione della convocazione del Consiglio di Disciplina, richiamando l'art. 81, comma 4, Reg. esec. che impone al Direttore dell'Istituto di dare notizia all'interessato della convocazione con le stesse forme previste per la contestazione dell'addebito. Nel caso in esame, invece, la contestazione dell'addebito non conteneva l'avviso di convocazione del Consiglio di Disciplina. Il Tribunale di Sorveglianza dava atto che, dalla lettura degli atti, non era possibile comprendere le modalità con cui il detenuto era venuto a conoscenza della celebrazione del Consiglio di Disciplina; certamente non aveva ricevuto nessuna formale convocazione; dovendosi ipotizzare che la convocazione fosse stata fatta informalmente e in prossimità della data del Consiglio di Disciplina, si trattava di modalità che aveva leso il diritto di difesa del detenuto, che non aveva avuto un lasso di tempo adeguato per preparare la propria difesa dinanzi all'organo disciplinare. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, deducendo violazione dell'art. 81 Reg. esec. ord. pen. Il procedimento garantisce il detenuto di essere informato chiaramente e tempestivamente degli addebiti e di avere un congruo termine per preparare le proprie difese. Vige il principio di libertà delle forme. Nessuna formalità viene imposta con riferimento alla convocazione davanti al Consiglio di Disciplina, cosicché nessuna violazione della normativa può essere contestata. Il contraddittorio era stato regolarmente instaurato. La presenza del detenuto davanti al Consiglio di Disciplina dimostrava la sua convocazione, né la stessa doveva essere fatta con una forma particolare. Il detenuto aveva effettuato le dichiarazioni a discolpa. Il Consiglio di Disciplina, 1 5T1 come prescritto dall'art. 81 cit., era stato tenuto entro dieci giorni dalla contestazione dell'addebito. La scansione procedimentale prevista dalla normativa era stata rispettata, né l'art. 81 cit. prevede un termine minimo per la convocazione del detenuto davanti al Consiglio di Disciplina. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 1. Il Tribunale di Sorveglianza, per giungere alla conferma del provvedimento reclamato, ridisegna il procedimento disciplinare delineato dall'art. 81, d.P.R. 230 del 2000, imponendo al Direttore dell'Istituto penitenziario due obblighi formali che la norma non prevede: la convocazione del detenuto davanti al Consiglio di Disciplina mediante atto scritto e il rispetto di un termine minimo a comparire a tutela del diritto di difesa del detenuto. Entrambi i passaggi non sono previsti dalla legge. In particolare, quanto alle modalità di convocazione del detenuto davanti al Consiglio di Disciplina, l'art. 81, comma 4, cit., richiamando il comma 2, permette una contestazione (e, quindi, una convocazione) orale da parte del Direttore purché svolta alla presenza del Comandante del reparto di polizia penitenziaria. Il Tribunale di Sorveglianza, poi, non è nemmeno in grado di indicare quale termine avrebbe dovuto essere rispettato dal Direttore dell'Istituto per convocare il detenuto, limitandosi a sostenere che la convocazione "fatta in prossimità della data del Consiglio di Disciplina" avrebbe leso il diritto di difesa del detenuto. 2. Appare evidente che una declaratoria di illegittimità di una sanzione disciplinare non può basarsi sulla violazione di norme non previste dalla legge o dal regolamento e nemmeno specificate dal giudice. In realtà, l'art. 81 cit. garantisce il diritto di difesa del detenuto mediante una procedura rapida: da una parte, la contestazione dell'addebito da parte del Direttore dell'Istituto deve avvenire entro dieci giorni dal rapporto dell'operatore penitenziario, cosicché il detenuto è in grado di ricordare l'episodio che gli viene contestato, vicino nel tempo, e di esporre le proprie discolpe; dall'altra, il Consiglio di Disciplina deve riunirsi nei dieci giorni successivi, così permettendo al detenuto di esporre le proprie discolpe sulla base del ricordo che ha dell'episodio e della contestazione che il Direttore ha operato alcuni giorni prima. 3. In aggiunta a quanto fin qui osservato, si deve rilevare che il Tribunale di Sorveglianza ha ignorato la circostanza che il contraddittorio davanti al Consiglio di Disciplina è stato regolarmente instaurato e che il detenuto è stato in grado e ha avuto la possibilità di esporre le proprie discolpe: ciò in quanto - come ammette la stessa ordinanza - Guarino è stato convocato dal Direttore, anche se con modalità che non sono conosciute. Ebbene: dovendosi escludere 'una nullità assoluta derivante dalla mancata convocazione del detenuto - in applicazione analogica dell'art. 179 cod. proc. pen. - avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 184 cod. proc. pen., in base al quale la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa; in base all'art. 183 cod. proc. pen., inoltre, la nullità è sanata se la parte interessata ha accettato gli effetti dell'atto e si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto nullo è preordinato. Se la convocazione nelle forme pretese dal Tribunale di Sorveglianza - si deve ribadire: non previste dalla legge - era finalizzata a consentire la partecipazione del detenuto al Consiglio di Disciplina e la possibilità per lo stesso di difendersi, evidentemente il risultato era stato raggiunto, atteso che il detenuto era presente e aveva esercitato le proprie difese. Non a caso, come sottolinea il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, questa Corte ha statuito che la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Così deciso i
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