CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28443/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SabrinaPassafiume che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, per XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conclude perl’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, ha parzialmenteriformato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catania, che affermava la penaleresponsabilità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in ordine al tentatoomicidio, mediante esplosione di colpi di arma da fuoco, di XXXXXXXXXXX e dialtri, tra cui il vicebrigadiere XXXXXXXXXXXXXXXXX, attinto da un colpo distriscio alla testa, ai delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di armacomune da sparo, e al delitto di evasione, e lo condannava, tenuto contodell’aumento per la recidiva, ritenuta la continuazione e considerata la riduzionedi pena per il rito prescelto, alla pena di anni otto di reclusione, alle peneaccessorie e al risarcimento del danno subito dalla parte civile, da liquidarsi inseparata sede. Ha, pertanto, rideterminato la pena in anni 6 di reclusione,confermando nel resto la sentenza di primo grado.La sera del 30 agosto 2024 l’odierno imputato, dopo avere ingaggiatoprecedentemente, nella stessa giornata, una colluttazione col titolare di unchiosco di Giarre, XXXXXXXXXXX, avergli devastato il locale e avergli detto“stasera ti sparo”, si era ripresentato a bordo di un’auto nei pressi di dettoesercizio, ove nelle more era intervenuta una pattuglia di carabinieri dellaCompagnia di Giarre, allertata dal titolare, iniziando a sparare numerosi colpi diarma da fuoco dall’auto. All’esito della sparatoria era risultato che uno deicarabinieri, il vicebrigadiere XXXXXXX, era stato ferito alla fronte e, condotto inospedale, gli era stata diagnosticata “ferita lacero contusa da arma da fuoco”.Sui luoghi degli spari venivano ritrovati 11 bossoli esplosi; nel chiosco eranorinvenuti due fori, uno su un espositore in plexiglass, contenente coni per gelati,ad un’altezza di cm. 190 da terra, un altro nella struttura fissa costituita da unavetrata, ad un’altezza di cm. 205; veniva, poi, trovato un bossolo deformato danon poterne riconoscere il calibro, tra i frammenti di un vetro rotto, ad un’altezzadi cm. 172.2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il propriodifensore, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, deducendo violazione degli artt. 42, 43,56 e 575 cod. pen. e vizio di motivazione.Osserva il difensore che la sentenza di appello ha notevolmente modificatola decisione di primo grado censurando come meramente ipotetici e noncondivisibili gli assunti su cui si era sorretta la condanna del ricorrente. Rileva, atale riguardo, che: - per la pronuncia di primo grado il tentato omicidio eraprovato dal ferimento della persona offesa XXXXXXX, in quanto era certo chel’uomo era stato attinto da un colpo di arma da fuoco e che, pertanto, dettoferimento, in zona anatomica vitale, rendeva del tutto superfluo ogni altroapprofondimento delle modalità dell’azione delittuosa; - per la sentenza di primogrado i colpi erano esplosi ad altezza d’uomo e risultavano “del tutto fantasiose”le ipotesi difensive, secondo cui si era voluto sparare in aria al solo scopointimidatorio, e contrastanti sia con la visione del le immagini divideosorveglianza che col referto di pronto soccorso relativo alla persona diXXXXXXX; - invece, dalla sentenza di appello è la certezza del primo Giudice cheviene considerata priva di pregio, essendosi, piuttosto, verificato, anched’uomo e che non era certa la provenienza da arma da fuoco della ferita diXXXXXXX e la dinamica del ferimento, compatibile anche con un urto fortuito dacaduta indotta dagli spari, peraltro in un ambiente devastato dall’azioneprecedente dell’imputato, con a terra detriti e liquidi, e, per questo semprericollegabile all’azione volontaria del prevenuto.Rileva il difensore che il requisito dell’univocità richiesto per la configurabilitàdel tentativo deve emergere dalle modalità di estrinsecazione concreta dellaazione, che nel caso in esame non sembrano propendere per un dolo diretto ditipo alternativo.Osserva che: - nella motivazione della sentenza impugnata il dolo risultaalternativo sia in relazione alle vittime (con indifferenza circa i soggetti dacolpire) sia in relazione all’evento voluto (ferire o uccidere); - tale ricostruzione,però, non trova conferma nell’azione delittuosa; - l’indifferenza per i soggetti dacolpire e per l’evento sembra smentita dal fatto che nessuno dei presenti enessun veicolo in strada risulta essere stato attinto da uno dei 12 colpi sparati; -risulta, invece, provata la volontà del soggetto agente di non ferire nessuno deipresenti, rivolgendo i colpi in aria, come affermato dalla stessa sentenza, ediniziando gli spari molto prima di giungere al chiosco; - nella dinamica di sparo di12 colpi, il movimento del braccio e la frenesia della sequenza di tiro benavrebbero potuto comportare un errore, con una modifica della traiettoria che,comunque, riguarderebbe pochi colpi se non addirittura solo uno e sarebbesempre superiore ai due metri e non ad altezza d’uomo; - la Corte d’appello aben vedere individuerebbe un elemento volitivo assimilabile al dolo eventuale; -l’agente, nel caso che ci occupa, avrebbe realizzato una condotta diretta verso ilperseguimento di altri scopi, pur potendo essersi rappresentato la concretapossibilità di una diversa conseguenza ricollegabile alla propria condotta, di cuiaccettava il rischio; - anche il ferimento di XXXXXXX sarebbe attribuito nondirettamente alla condotta di sparo, ma alla sua caduta dovuta alla devastazionedeterminata dall’azione precedente; - gli atti posti in essere non sarebberorivelatori di una volontà omicidiaria anche sotto il profilo di dolo direttoalternativo, non risultando avere, proprio per la dinamica del fatto, l’agente maiinteso ricercare l’uccisione o il ferimento di nessuno.La difesa insiste, pertanto, alla luce di tali censure, per l’annullamento dellasentenza impugnata.2.1. Il difensore deposita, nei termini, motivi nuovi, in cui insiste: - nelprimo motivo, sulla violazione degli artt. 42 e 43 e sul vizio di motivazione suldolo diretto alternativo, per avere dato vita i Giudici di appello a unragionamento di tipo “probabilistico” sul coefficiente psichico, in assenza diindividuazione di indicatori esterni univoci che dimostrino l’equipollenza volitivatipica del dolo diretto alternativo; - nel secondo motivo, sulla violazione dell’art.56 cod. pen. e sul vizio di motivazione su idoneità e in particolare univocità deglidal solo contesto pericoloso in assenza di segni esteriori più stringenti atti arendere inequivoca la direzione al risultato omicidiario; - nel terzo motivo, sulvizio di motivazione, anche come travisamento, circa la dinamica degli spari e laferita del vicebrigadiere XXXXXXX; - nel quarto motivo, sui limiti strutturali dellaprova video che, non consentendo l’esatta ricostruzione della dinamica deglispari, della posizione del braccio e della determinazione della lesione,imponevano una motivazione più stringente nel passaggio dal “dato videoincerto” al giudizio di univocità/idoneità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. SabrinaPassafiume deposita memoria scritta con cui anticipa le proprie conclusioni,chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Non colgono nel segno, invero, le doglianze difensive secondo cui la Corteterritoriale del tutto illogicamente avrebbe inferito dalle modalità dell’azionedescritta in sentenza l’univocità degli atti e il dolo diretto necessari a integrare lafattispecie delittuosa del tentato omicidio contestata all’imputato.Secondo l’assunto difensivo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX non aveva alcunaintenzione di uccidere XXXX, né il vicebrigadiere XXXXXXX, né alcuno deipresenti; egli aveva sparato dei colpi in aria, a scopo puramente dimostrativo,come reso evidente da un elemento logico (nessun ferito, nonostante i tanti colpisparati in presenza di numerose persone) e da uno ricavabile dai video e dalledichiarazioni di XXXX (relative al braccio puntato verso l’alto: si veda p. 22 dellasentenza impugnata).Diversamente da come lamentato, scevre da vizi logici e giuridici sono leargomentazioni al riguardo della sentenza in esame (da p. 31 a p. 34).I Giudici di appello, a fronte delle censure sollevate con il gravame, nelconfermare la condanna di primo grado, espongono come premessa maggioredel ragionamento il fatto – pacificamente accertato – che l’imputato, in un primomomento, aveva aggredito XXXX presso il suo chiosco e lo aveva minacciato dimorte, e, allontanatosi da detto luogo, era tornato a casa, aveva preso unapistola, e, a bordo di un’auto, aveva fatto ritorno in loco, sparando dall’auto 12colpi di pistola, così manifestando un’inequivocabile volontà omicidiaria.Osservano al riguardo che XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nel pronunciarerivolto a XXXX “stasera ti sparo” e andare via in malo modo dopo avere distruttotutto ciò che poteva, compie una chiara minaccia di morte, rivolta in un contestodi violenza fisica.Rilevano che le parole del suddetto avrebbero potuto essere lo sfogo di unmomento di follia, ma il fatto che l’uomo si precipita a casa, prende la pistola,torna sui luoghi e esplode dodici colpi significa che continua ad agire sulla basedello stesso impeto e realizza quanto promesso, anche se solo in parte.Osservano che: - quando spara il primo colpo, per come è evidente dalfilmato, non vede XXXX che è parzialmente nascosto; - c’è però un momento incui XXXX, ancora seduto, è allineato all’auto, che ha superato il gruppo diavventori che stazionavano a lato strada; - è importante sottolineare che, in quelmomento, come pure si evince dalla visione delle immagini, l’auto, pur nonfermandosi mai, rallenta notevolmente, come per poter vedere meglio oconcentrarsi sull’azione, mentre l’imputato sta ancora sparando.Aggiungono che un’azione dimostrativa o ritorsiva avrebbe potuto facilmenteessere compiuta più avanti nella notte, anche a chiosco chiuso, magaricrivellandolo di colpi o facendolo saltare in aria con dell’esplosivo, ma questoavrebbe implicato uno iato temporale che il prevenuto non vuole concedere,avendo deciso di agire di impulso e tener fede al suo progetto.Evidenzia, invero, la sentenza impugnata che all’intenzione iniziale di colpireXXXX, destinatario delle minacce, sia poi subentrato un dolo alternativodesumibile dall’avere sparato ad altezza d’uomo uno o tre colpi di arma da fuoco,in modo da colpire indifferentemente la vittima designata o altre personepresenti nei pressi del chiosco (per punire, comunque, XXXX quale titolaredell’esercizio), con indifferenza, quindi, sia delle vittime che dell’evento (lesioni omorte).A tale riguardo i Giudici di appello, pur non condividendo la certezza assolutadella sentenza di primo grado (che ha definito «del tutto fantasiosa» la tesi cheXXXXXXX si sia ferito cadendo all’interno del chiosco e sbattendo la fronte controuna struttura metallica), ritengono che la questione in realtà non sia dirimente aifini del decidere e che non incida nemmeno sull’elemento psicologico.Rilevano che: - lo sparare intenzionalmente ad altezza d’uomo è unacondotta che, sotto il profilo oggettivo, è idonea ad essere inquadrata nelloschema del tentato omicidio; - per accertare il c.d. animus necandi occorre unapprezzamento in concreto (con una prognosi formulata ex post, ma conriferimento alla situazione che si presentava ex ante all’imputato); - taleapprezzamento richiede un esame che, nel caso in cui la vittima abbia riportatoferite, coinvolge il distretto corporeo attinto e la gravità delle lesioni inferte allavittima, e, nel caso di assenza di lesioni, è relativo alla natura dello strumentousato e al comportamento dell’indagato; - nel caso in esame, comunque,considerati la natura dello strumento usato e il comportamento dell’indagatoanche successivo al fatto (la doppia fuga, dal chiosco e poi dai Carabinieri, l’ideadi “buttarsi latitante” e, quindi, la consapevolezza dell’enormità del gestocompiuto), non vi sono dubbi sulla riconducibilità del fatto sotto il profilosoggettivo all’imputato; - avere sparato in modo da colpire indifferentemente lavittima designata o altre persone presenti, non porta la condotta nell’alveo deldolo eventuale, che è incompatibile con l’istituto del tentativo.Sottolinea la Corte come nella specie ricorra, invece, un dolo diretto conindifferenza rispetto alla vittima del reato; e come l’alternatività possa esserev i s t a s i a r i s p e t t o a l l ’ e v e n t u a l i t à d i c o l p i r e l ’ u n o ol’altro dei soggettipresenti (appartenenti a quattro diverse categorie: carabinieri, personale delchiosco, avventori e semplici passanti), sia rispetto alla possibilità di causarelesioni anziché cagionare la morte.Ritiene che l’imputato intendesse uccidere XXXX, ma una volta trovatosi difronte a una pletora di soggetti e nella difficoltà di scorgere proprio il suoautodichiarato nemico, abbia deciso di sparare ad altezza d’uomo, in quanto gliera indifferente cagionare la morte di un avventore, di un dipendente del chioscoo di un militare intervenuto.La Corte a qua cerca di dare una spiegazione, nel silenzio dell’imputato,anche alla scelta iniziale dello stesso di sparare in aria (p.34), ipotizzando o unascelta strategica per allontanare coloro che non c’entravano nulla per poi puntaresul titolare, o un dubbio su come agire intervenuto in corso d’opera, o, infine,scelta iniziale di sparare in aria, convertita nella scelta di sparare ad altezzad’uomo quando, infine, XXXX si rese visibile. E rileva che se lo stesso non avessevoluto uccidere non avrebbe sparato ad altezza d’uomo.Evidenzia che il ragionamento della sentenza di primo grado regge anchelasciando il dubbio sull’attingimento diretto del militare (che essa dà per provato)e anche ammettendo che parte dei colpi furono sparati in aria; che l’atto diappello, che insiste sul fatto che nessuno sarebbe stato colpito dai colpi a riprovache non fossero diretti verso le persone, elude il tema dei due fori nel chiosco edel proiettile che manda in frantumi il bicchiere (come evincibile dal video); e,infine, che l’invocata derubricazione del tentato omicidio nella contravvenzione diaccensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.) trascura la diversaoggettività giuridica dei due reati, riferendosi la contravvenzione ad una azionepericolosa ma non intenzionalmente lesiva.Conclude per la conferma della qualificazione giuridica di tentato omicidio,oltretutto più favorevole di quella, pure in astratto configurabile, di cui all’art.422 cod. pen. (che si riferisce all’ipotesi di chi, al fine di uccidere, compie atti daporre in pericolo la pubblica incolumità, punita, se non cagionata la morte, con lareclusione non inferiore a quindici anni).Tale iter motivazionale è conforme al dato normativo che si assume violato ealla giurisprudenza che lo interpreta, sia circa la valutazione ex ante, anche secon una prognosi ex post, dell’idoneità e non equivocità degli atti rispettoall’evento letale (si veda per tutte Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019,Comelli, Rv. 275012 - 01), sia circa la sottile linea di demarcazione tra doloeventuale e dolo diretto di tipo alternativo (che ricorre nel caso in cui l'agenteritenga altamente probabile o certo l'evento, non limitandosi a prevederne e adaccettarne il rischio, ma prevedendo ed accettando l'evento stesso e quindi, purnon perseguendolo come suo scopo finale, alternativamente lo vuole conun'intensità evidentemente maggiore di quelle precedenti: si veda Sez. 1, n. 267del 14/12/2011, dep. 2012, Maraviglia, Rv. 252046 e, in senso conforme, Sez.1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Pg, Rv. 281385 - 02).Di contro, il ricorso e i motivi nuovi palesano la loro infondatezza. Laddoveinsistono su una diversità di impostazione tra la sentenza di primo grado(secondo cui il tentato omicidio era senza dubbio provato dal ferimento dellapersona offesa XXXXXXX in zona anatomica vitale, che rendeva del tuttosuperfluo ogni altro approfondimento delle modalità dell’azione delittuosa efantasiose le teorie degli spari a mero scopo intimidatorio) e quella di appello,con cui invece quest’ultima si confronta. Laddove ancora insistono, nonostante leargomentazioni sopra riportate, sulle modalità di estrinsecazione concreta dellaazione, che non sarebbero indicative di dolo diretto di tipo alternativo, quantopiuttosto di una volontà meramente intimidatoria. O infine – in particolare imotivi nuovi – ritornano sull’inidoneità della condotta e sulla sua non univocitàrispetto all’evento letale e sul travisamento della dinamica degli spari ancheconsiderati i limiti strutturali della prova video.2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Va disposto l’oscuramento come da dispositivo, considerate le modalità deltentato omicidio per cui si procede. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.