CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 02371/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 10/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 21/4/2016, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata estorsione aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Il primo motivo che lamenta l'erronea valutazione della prova con precipuo riguardo alle dichiarazioni rese dalla p.o. è precluso dalla mancata devoluzione in appello, avendo in quella sede il difensore dedotto l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito ascritto. La doglianza, peraltro, è del tutto generica non contenendo alcun specifico riferimento alle circostanze di decisiva rilevanza che si assumono pretermesse dai giudici territoriali. 2.1 Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondal:ezza deve pervenirsi in relazione al secondo motivo in punto di omesso riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione. La sentenza impugnata ha negato le circostanze ex art. 62 bis cod.pen. evidenziando l'assenza di elementi positivamente apprezzabili a tal fine a fronte della contestata e ritenuta recidività specifica ex 99, comma 4, cod.pen., formulando un giudizio insindacabile in questa sede in quanto congruamente giustificato in aderenza agli esiti processuali. 2.2 Del tutto generica risulta la conclusiva doglianza in punto di quantificazione della pena in quanto priva di qualsiasi riferimento specirico alle valutazioni effettuate dalla Corte di merito alle pag. 4 e 5 della sentenza impugnata. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]