CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33167/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza resa in data 30/09/2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica il 23/12/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato p. e p. dall'art. 73 comma 5 DPR 309/1990. L'unico motivo, attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inerente al trattamento punitivo. Il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione della specifica e incensurabile motivazione sul punto da parte della Corte territoriale a fol 3, essendosi rilevato che la mancata concessione delle generiche derivava dall'assoluta assenza di elementi positivi valutabili, in quanto l'imputato era gravato da altri procedimenti penali e non aveva manifestato alcun tipo di ravvedimento. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10-07-