Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1605/2020
ECLI:EU:C:2020:852
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0273_INF
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 ottobre 2020 – EKETA / Commissione
(causa C‑273/19 P)
«Impugnazione – Clausola compromissoria – Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Articolo 52 – Regolamento (CE) n. 2321/2002 – Decisione n. 1513/2002/CE – Convenzione di sovvenzione – [OSCURATO:PERSONA] – Sesto programma quadro – Costi ammissibili – Conflitto d’interessi – Onere della prova – Registrazione delle ore di lavoro prestate – Relazione di audit – Valore probatorio – Principio di sana gestione finanziaria – Principio di proporzionalità»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte dell’interpretazione di una disposizione contrattuale – Esclusione
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169)
(v. punti 48, 110, 118)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Inesattezza materiale degli accertamenti di fatto non risultante dagli atti di causa – Irricevibilità
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2)
(v. punto 49)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Violazione delle norme applicabili in materia di prova – Ricevibilità
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 50, 51)
4.
Procedimento giurisdizionale – Prova – Valore probatorio – Potere discrezionale del Tribunale
(v. punto 69)
5.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Ripartizione dell’onere della prova
(Art. 317 TFUE)
(v. punti 74, 77)
6.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punto 88)
7.
Ricorso di annullamento – Motivi d’impugnazione – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale
(Art. 296 TFUE)
(v. punto 89)
8.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Giustificazione delle spese sostenute – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Recupero del finanziamento dei costi considerati non ammissibili da una relazione di audit – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Art. 317 TFUE)
(v. punti 127, 128)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’[OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] (EKETA) è condannato alle spese.