CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10712/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Enna, che lo ha condannato alla pena di € 200 di ammenda per il reato di cui all'art. 697 cod. pen.; considerato che il motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto, aspecifico volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito: la prova del fatto è stata invero correttamente individuata dal Giudice di merito alla luce della testimonianza resa in dibattimento dal teste operante [OSCURATO:PERSONA]Ingianna, nonché dal contenuto del verbale di perquisizione e sequestro, tra le altre cose, dell'arma oggetto di imputazione, che risulta essere stato prodotto in atti (v. verb. ud. 18/06/2024 in cui si dà atto dell'avvenuta acquisizione del verbale di perquisizione e sequestro dell'arma, atto redatto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da Commissariato PS Enna, effettivamente allegato al verbale di udienza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis