CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 47920/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 30025_22 Rilevato che il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza la Corte di Appello di Perugia, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, ha ridotto la pena inflitta con riferimento alla fattispecie di reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000, in anni uno e mesi sei di reclusione, dichiarando estinto il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, con revoca della disposta confisca, è inammissibile perché connotato da genericità non confrontandosi con le ragioni della decisione. Il ricorrente si limita ad una esposizione dei principi di matrice giurisprudenziale in relazione all'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti senza nulla aggiungere e, dunque, i motivi sono privi di analisi critica alla decisione impugnata, e come tali inammissibili, ai sensi dell'art.591 comma 1 lett c) cod.proc.pen.. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022 Il consiglie ore [OSCURATO:PERSONA]