CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 12400/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: TONOLO Laura, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Venezia, adito con richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. da TONOLO Laura, ha confermato il decreto di sequestro probatorio dei reperti archeologici facenti parte della "Serie di oggetti Tonolo-Dametto", nell'ambito del procedimento a carico della TONOLO perviolazione dell'art. 180 d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione all'inottemperanza, da parte dell'indagata, all'ordine di consegna integrale dei predetti reperti. 2. Ricorre per cassazione la TONOLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione degli artt. 10, comma 3, 91, comma 1 e 13 d.lgs. n. 42 del 2004. Si censura l'ordinanza per aver erroneamente ritenuto che i beni archeologici appartengano sempre al patrimonio dello Stato, salvo che il privato provi di averli scoperti o acquisiti prima dell'entrata in vigore della I. n. 364 del 1909. Al riguardo, la difesa richiama gli artt. 10 e 91 a sostegno della possibilità che i beni in questione possano essere di proprietà privata, e che la dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 - lungi dall'implicare un trasferimento della proprietà allo Stato - ha la ben diversa funzione di rendere applicabile la disciplina di settore volta a limitare i poteri di disposizione e di utilizzo in capo al titolare (che ben può acquisire la proprietà per usucapione, se maturata prima della notifica della dichiarazione di interesse culturale). Sotto altro profilo, la difesa evidenzia che la proprietà dei beni in capo alla ricorrente emergeva da una pluralità di documenti provenienti proprio dalla • Soprintendenza, a cominciare dalla dichiarazione di interesse culturale in cui si era fatto riferimento al padre della TONOLO come soggetto "allora proprietario"; si sottolinea altresì che la ricorrente aveva ricevuto la serie di reperti per via ereditaria, e comunque era maturata anche l'usucapione, unendo il proprio possesso a quello del padre dante causa. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla motivazione, da ritenersi assente o apparente, circa la richiesta di disapplicazione dell'ordine di consegna, costituente il presupposto del reato contestato. La difesa rappresenta che la TONOLO aveva proposto ricorso al TAR avverso l'ordine di consegna, fondato sull'attribuzione della proprietà dei reperti allo Stato che risultava del tutto erronea, anche perché basata su una circolare del 2022 (atto privo di valenza normativa) e sulla legge del 1909 da tempo abrogata: si lamenta, in sostanza, che si era dato luogo ad un arbitrario fenomeno espropriativo, che non poteva trovare alcun fondamento nella dichiarazione ex art. 13. Il difensore lamenta l'assoluta pretermissione di tali elementi posti a sostegno della richiesta di disapplicazione dell'ordine di consegna, con conseguente assenza o mera apparenza della motivazione sul punto, non avendo il Tribunale minimamente affrontato i profili ricostruttivi sviluppati in sede di riesame. 2.3. Violazione di legge con riferimento all'assenza o mera apparenza della motivazione quanto alle esigenze probatorie. La difesa evidenzia che era stato comprovato il pieno rispetto delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, e che 2risultava quindi insussistente qualsiasi pericolo di danneggiamento o alterazione dei beni: né l'assoluto difetto di motivazione poteva essere superato con il richiamo alla natura di corpo di reato dei beni, essendo anche in questo caso pacifica la necessità di motivare in ordine alle esigenze probatorie a sostegno della misura. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale immune dai rilievi denunciati. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore della ricorrente replica alle argomentazioni del RG., insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Per ciò che riguarda i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, deve convenirsi con i rilievi difensivi concernenti la sostanziale apparenza della motivazione, avendo il Tribunale evitato qualsiasi effettivo confronto con la prospettazione difensiva, imperniata - prima ancora che sulle plurime risultanze documentali prodotte al fine di evidenziare il riconoscimento, da parte della stessa Soprintendenza, della titolarità in capo al padre della ricorrente, e poi di quest'ultima, della collezione oggetto di sequestro - sull'art. 10 d.lgs. n. 42 del 2004, che riconosce espressamente la possibilità che i beni culturali siano di proprietà di soggetti privati, ove sussista la dichiarazione di interesse di cui all'art. 13 del medesimo decreto legislativo (dichiarazione priva di effetti traslativi, ma solo idonea a dar luogo ai vincoli nell'utilizzo e nella circolazione dei beni). D'altro lato, la ricorrente aveva altresì contestato la fondatezza del riferimento alla I. n. 364 del 1909, in considerazione dell'avvenuta abrogazione ad opera del d.lgs. n. 112 del 2008 (cfr. art. 24, in relazione allegato A del decreto). Su tali rilievi, volti ovviamente a sollecitare una rivalutazione critica della legittimità del provvedimento posto a base della contestazione ex art. 180 d.lgs. n. 42 del 2004, l'ordinanza del Tribunale è rimasta del tutto silente. 3. Altrettanto fondate sono le doglianze svolte in punto di esigenze probatorie. Si è in questo caso dinanzi ad una totale carenza di motivazione, che sarebbe stata tanto più necessaria ed esaustiva qualora si consideri che, come appena accennato, alla TONOLO è stato contestato esclusivamente il reato di cui all'art. 180, ovvero l'inottemperanza all'ordine di consegna a lei impartito: condotta evidentemente suscettibile di essere provata senza la necessità - in assenza di ulteriori esigenze - di mantenere i beni in sequestro. 34. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.M