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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 1973

Cassazione n. 30597/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RIZZARDINI Enrico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16/11/1973; avverso la sentenza del 24/3/2022 della Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. uf [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di riciclaggio di assegno provento di delitto- articolando a motivi della impugnazione i seguenti argomenti:

1.1. violazione della legge penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio dell'assegno bancario indicato in imputazione.

Nel giudizio di merito è stato malinteso, innanzi tutto, il fatto descritto in imputazione, ove il delitto presupposto del contestato riciclaggio è identificato nella contraffazione dell'assegno (data e luogo di emissione e indicazione del beneficiario) commessa dallo stesso imputato, con ciò violando il chiaro disposto della clausola di apertura del delitto di riciclaggio, che (come per la ricettazione, il reimpiego e tutti i delitti c.d. derivati) esclude dalla incriminazione l'autore del delitto presupposto;

1.2. violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 648 bis cod. pen.), per aver ritenuto corretta la qualificazione del fatto contestato e riconosciuto in primo grado (indicazione della data, luogo di emissione e beneficiario dell'assegno posto all'incasso, così da ostacolare l'identificazione della traccia illecita del titolo), laddove le indicazioni apposte sul titolo provento di sottrazione sono solo funzionali all'incasso, giammai alla alterazione del titolo, che resta identificato attraverso i codici alfanumerici impressi all'atto della stampa del modulo; sicché il fatto integra il tipo "ricettazione" e non riciclaggio, anche per l'assoluta inidoneità delle indicazioni apposte sul titolo dal prenditore giratario per l'incasso ad ostacolare la traccia delittuosa della res furtiva.

Consegue alla corretta qualificazione del fatto commesso il 10 ottobre 2011 l'estinzione del reato, per intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione (artt. 157, 161, comma secondo, cod. pen.), ancorché interrotto, per effetto del compimento utile di atti interruttivi (decreto che dispone il giudizio, sentenza di primo grado) e pure sospeso nel corso del giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Qualificato il fatto come delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

1.1. Nella incontestata modalità di realizzazione del fatto, finalizzato a conseguire illecito profitto personale, la Corte di appello ha ritenuto, rigettando lo specifico motivo di gravame speso sul punto, configurato il tipo "riciclaggio", osservando che l'indicazione della data, del luogo di emissione e del beneficiario fossero condotte tali da impedire, o rendere più difficile, la conoscenza della traccia delittuosa del titolo posto all'incasso, pur restando inalterati gli elementi identificativi originari.

1.2. Merita viceversa conferma la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731; Sez. 2, n. 12894 del 05/03/2015, Rv. 262931; Sez. 6, n. 24941, del 22/3/2018, Rv. 274725; Sez. 2, n. 21690, del 5/4/2019, n.m.; Sez. 2, n. 32447, del 18/9/2020, n.m.; Sez. 2., n. 4853, del 16/12/2022, dep. 2023, n.m.) che non ritiene di qualificare tale condotta (non modificativa degli elementi alfanumerici atti alla identificazione del titolo, sin dalla sua stampa) come riciclaggio; giacché l'assenza di alterazioni delle cifre alfanumeriche identificative dell'assegno è indice della volontà di conseguire profitto, senza curarsi di cancellare la traccia che identifica il titolo come provento di delitto.

Le dette indicazioni apposte sul titolo, prima della presentazione per l'incasso, non costituiscono infatti all'evidenza accorgimenti volti a rendere impossibile o anche solo più difficoltosa l'identificazione della provenienza del titolo, proprio perché non viene modificata né l'indicazione dell'istituto emittente, né il numero di serie dell'assegno.

1.3. La condotta in concreto realizzata va, dunque, più correttamente qualificata ai sensi dell'art. 648 cod. pen., essendosi risolta nella ricezione del titolo provento di delitto, connotata da evidente finalità di profitto, in concreto realizzato con la modifica del nome del beneficiario, senza che siano ravvisabili gli ulteriori e specializzanti elementi che connotano il "tipo" riciclaggio, individuabili nella finalità di occultare l'origine delittuosa del bene.

2. Così qualificato il fatto ai sensi dell'art. 648, cod. pen. (reato istantaneo, consumato in data 1 ottobre 2011), deve rilevarsi che, ad onta del susseguirsi di atti interruttivi e delle sospensioni dichiarate nel corso del giudizio di primo grado, per complessivi giorni 171 (42 + 129, in ragione dei due differimenti disposti per adesione dei difensori alla astensione dalle udienze proclamata dall'organo sindacale di categoria), il reato, punito con la pena massima di anni otto di reclusione, si è prescritto in data 22 marzo 2022, due giorni prima della celebrazione del giudizio di appello, essendo decorso per intero il "tempo della prescrizione", pari ad anni dieci, in applicazione degli artt. 157 e 161, comma secondo, cod. pen..

2. Né dagli atti sgorga quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittima la decisione indicata al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen.; il primo motivo di ricorso è infatti infondato, giacché la Corte territoriale, pur dando atto della equivoca formulazione della imputazione, diffusamente argomenta circa la realizzazione ontologica del fatto "derivato" punibile (pur errando nella sua qualificazione), il cui presupposto non risiede nella alterazione del titolo, ma (come pure indicato in imputazione) nella sua sottrazione al legittimo destinatario.

3. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di ricettazione, così qualificata l'originaria imputazione, è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RIZZARDINI Enrico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16/11/1973; avverso la sentenza del 24/3/2022 della Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. uf [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di riciclaggio di assegno provento di delitto- articolando a motivi della impugnazione i seguenti argomenti: 1.1. violazione della legge penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio dell'assegno bancario indicato in imputazione. Nel giudizio di merito è stato malinteso, innanzi tutto, il fatto descritto in imputazione, ove il delitto presupposto del contestato riciclaggio è identificato nella contraffazione dell'assegno (data e luogo di emissione e indicazione del beneficiario) commessa dallo stesso imputato, con ciò violando il chiaro disposto della clausola di apertura del delitto di riciclaggio, che (come per la ricettazione, il reimpiego e tutti i delitti c.d. derivati) esclude dalla incriminazione l'autore del delitto presupposto; 1.2. violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 648 bis cod. pen.), per aver ritenuto corretta la qualificazione del fatto contestato e riconosciuto in primo grado (indicazione della data, luogo di emissione e beneficiario dell'assegno posto all'incasso, così da ostacolare l'identificazione della traccia illecita del titolo), laddove le indicazioni apposte sul titolo provento di sottrazione sono solo funzionali all'incasso, giammai alla alterazione del titolo, che resta identificato attraverso i codici alfanumerici impressi all'atto della stampa del modulo; sicché il fatto integra il tipo "ricettazione" e non riciclaggio, anche per l'assoluta inidoneità delle indicazioni apposte sul titolo dal prenditore giratario per l'incasso ad ostacolare la traccia delittuosa della res furtiva. Consegue alla corretta qualificazione del fatto commesso il 10 ottobre 2011 l'estinzione del reato, per intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione (artt. 157, 161, comma secondo, cod. pen.), ancorché interrotto, per effetto del compimento utile di atti interruttivi (decreto che dispone il giudizio, sentenza di primo grado) e pure sospeso nel corso del giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Qualificato il fatto come delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. 1.1. Nella incontestata modalità di realizzazione del fatto, finalizzato a conseguire illecito profitto personale, la Corte di appello ha ritenuto, rigettando lo specifico motivo di gravame speso sul punto, configurato il tipo "riciclaggio", osservando che l'indicazione della data, del luogo di emissione e del beneficiario fossero condotte tali da impedire, o rendere più difficile, la conoscenza della traccia delittuosa del titolo posto all'incasso, pur restando inalterati gli elementi identificativi originari. 1.2. Merita viceversa conferma la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731; Sez. 2, n. 12894 del 05/03/2015, Rv. 262931; Sez. 6, n. 24941, del 22/3/2018, Rv. 274725; Sez. 2, n. 21690, del 5/4/2019, n.m.; Sez. 2, n. 32447, del 18/9/2020, n.m.; Sez. 2., n. 4853, del 16/12/2022, dep. 2023, n.m.) che non ritiene di qualificare tale condotta (non modificativa degli elementi alfanumerici atti alla identificazione del titolo, sin dalla sua stampa) come riciclaggio; giacché l'assenza di alterazioni delle cifre alfanumeriche identificative dell'assegno è indice della volontà di conseguire profitto, senza curarsi di cancellare la traccia che identifica il titolo come provento di delitto. Le dette indicazioni apposte sul titolo, prima della presentazione per l'incasso, non costituiscono infatti all'evidenza accorgimenti volti a rendere impossibile o anche solo più difficoltosa l'identificazione della provenienza del titolo, proprio perché non viene modificata né l'indicazione dell'istituto emittente, né il numero di serie dell'assegno. 1.3. La condotta in concreto realizzata va, dunque, più correttamente qualificata ai sensi dell'art. 648 cod. pen., essendosi risolta nella ricezione del titolo provento di delitto, connotata da evidente finalità di profitto, in concreto realizzato con la modifica del nome del beneficiario, senza che siano ravvisabili gli ulteriori e specializzanti elementi che connotano il "tipo" riciclaggio, individuabili nella finalità di occultare l'origine delittuosa del bene. 2. Così qualificato il fatto ai sensi dell'art. 648, cod. pen. (reato istantaneo, consumato in data 1 ottobre 2011), deve rilevarsi che, ad onta del susseguirsi di atti interruttivi e delle sospensioni dichiarate nel corso del giudizio di primo grado, per complessivi giorni 171 (42 + 129, in ragione dei due differimenti disposti per adesione dei difensori alla astensione dalle udienze proclamata dall'organo sindacale di categoria), il reato, punito con la pena massima di anni otto di reclusione, si è prescritto in data 22 marzo 2022, due giorni prima della celebrazione del giudizio di appello, essendo decorso per intero il "tempo della prescrizione", pari ad anni dieci, in applicazione degli artt. 157 e 161, comma secondo, cod. pen.. 2. Né dagli atti sgorga quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittima la decisione indicata al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen.; il primo motivo di ricorso è infatti infondato, giacché la Corte territoriale, pur dando atto della equivoca formulazione della imputazione, diffusamente argomenta circa la realizzazione ontologica del fatto "derivato" punibile (pur errando nella sua qualificazione), il cui presupposto non risiede nella alterazione del titolo, ma (come pure indicato in imputazione) nella sua sottrazione al legittimo destinatario. 3. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di ricettazione, così qualificata l'originaria imputazione, è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella camer
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