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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 agosto 2025

Cassazione n. 23715/2025

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o tempore,domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;- controricorrente -Numero registro generale 23484/2024Numero sezionale 3168/2025Numero di raccolta generale 23715/2025Data pubblicazione 22/08/2025Per la revocazione e/o correzione errore materiale della ordinanza diquesta Corte di Cassazione n. 13750/2024, depositata il 17/05/2024R.G.N. 4649/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con ordinanza n. 13750/2024, questa Corte, pronunciando sulricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustiziaavverso la sentenza n. 918/2017 della Corte d’Appello di Napoli,depositata il 17.2.2017, ha rigettato il ricorso e condannato ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate in euro 1.200,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito.2.

Contro tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto “ricorsoper revocazione e/o per correzione di errore materiale” dolendosi delfatto che “sebbene nel corso del giudizio di primo grado, incardinatonell'anno 2008, il Ministero della Giustizia resistente si fosse costituitodirettamente, a mezzo di propri funzionari, la Corte territoriale primaed il Giudice di legittimità poi, ritenendo per vero un fatto che,diversamente ed incontestabilmente, era non vero (costituzione nelcorso del giudizio di primo grado del Ministero resistente a mezzodell'Avvocatura dello Stato - fatto non vero - il Ministero, invece, si eracostituito direttamente a mezzo di propri funzionari – fatto vero edincontestabile per come emergente dagli atti dei vari giudizi), hacondannato l'odierno ricorrente al pagamento delle spese di lite,comprensive di onorari, anche del primo grado di giudizio (statuizioneconfermata in sede di legittimità)”.3.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.4.

Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 23484/2024Pag.2Numero registro generale 23484/2024Numero sezionale 3168/2025Numero di raccolta generale 23715/2025Data pubblicazione 22/08/20251.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/oerrata applicazione del combinato disposto art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ. - 91 cod. proc. civ.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/oerrata applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per il giudizio dilegittimità.Con i suddetti motivi il ricorrente deduce errore di fatto revocatorioin relazione alla liquidazione delle spese di lite in cui sarebbe incorso ilgiudice di legittimità e, in alternativa, errore materiale, chiedendo didichiarare non dovute le spese del primo grado e compensazione dellespese del grado di cassazione.Assume che è dimostrato, in modo inequivocabile, dagli atti dicausa, il fatto processuale, previsto dall'art. 417 bis cod. proc. civ.,costituito dalla diretta costituzione nel giudizio di primo grado delMinistero della Giustizia e della conseguente non debenza, per difettodi patrocinio erariale, delle spese di lite (del primo grado), liquidate incomplessivi euro 1800,00.Aggiunge che qualora si dovessero ritenere insussistenti ipresupposti di cui all'art. 395, comma 4 cod. proc. civ., comunquepotrebbe procedersi alla correzione di errore materiale ex art. 391 biscod. proc. civ.Evidenzia, sul punto, che la correzione ha per oggetto un erroremateriale contenuto nel provvedimento, che attiene alla solamanifestazione della volontà e non anche al processo decisionale e chetra i casi di errore materiale emendabile, rientra, secondo consolidatagiurisprudenza, l'erronea applicazione delle tariffe forensi in materia dispese di lite, trattandosi di statuizione di natura accessoria, acontenuto normativamente obbligato.3.

Entrambi i motivi sono inammissibili.3.1.

Nella specie non sussiste alcun errore di fatto revocatorio, néalcun errore materiale.RGN 23484/2024Pag.3Numero registro generale 23484/2024Numero sezionale 3168/2025Numero di raccolta generale 23715/2025Data pubblicazione 22/08/2025Il ricorrente lamenta, infatti, la erronea liquidazione delle spese delprimo grado di merito, deducendo che non siano dovute per la difesadiretta da parte di funzionari dell’Amministrazione, ma, come risultatestualmente dallo stesso ricorso per cassazione proposto dall’odiernoistante, con il motivo 6 (pagg. 30-31), il ricorrente ha dedotto laviolazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., invocando il principiodi compensazione, mai deducendo la circostanza della non debenzaper difetto di patrocinio erariale.Come da questa Corte affermato (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.26643 del 22/10/2018) l'errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità,che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto,nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, edeve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamentesulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causadeterminante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documentiche sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, ilvizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi diimpugnazione.Nello specifico, l’ordinanza della suprema Corte impugnata non èaffetta da alcun errore di fatto, laddove, esaminando il sesto motivo diricorso (con cui era stata denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92,comma 2, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis», lamentando ilricorrente che la Corte d’Appello lo avesse condannato al pagamentodelle spese di lite, «disapplicando il principio di compensazione dellespese di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.») lo ha ritenutoinammissibile, perché la scelta del giudice del merito di noncompensare le spese di lite è discrezionale e non sindacabile in sede dilegittimità.

Infatti, come è stato evidenziato, non esiste alcunRGN 23484/2024Pag.4Numero registro generale 23484/2024Numero sezionale 3168/2025Numero di raccolta generale 23715/2025Data pubblicazione 22/08/2025«principio di compensazione delle spese», bensì, al contrario,l’ordinamento prevede il principio della soccombenza, in forza delquale il giudice deve, di norma, condannare la parte soccombente apagare le spese di lite alla parte vittoriosa, sulla quale non devegravare il costo sostenuto per ottenere la necessaria tutela del suodiritto (art. 91 cod. proc. civ.).3.2.

Per analoghe ragioni non si ravvisano errori materiali daemendare.4.

Il ricorso per revocazione e l’istanza di correzione di erroremateriali sono dunque inammissibili.5.

Il regolamento delle spese della impugnazione per revocazionesegue la soccombenza, mentre non vi è luogo a provvedere sullespese del procedimento per correzione di errore materiale (Cass., Sez.Un., 27 giugno 2002, n. 9438; Cass. 4 maggio 2009, n. 10203; Cass.17 settembre 2013, n. 21213; Cass. 16 gennaio 2024, n. 1625).6.

Attesa l’inammissibilità dell’impugnazione, occorre dare atto, aifini e per gli effetti indicati da Cass., Sez.

Un., 20 febbraio 2020, n.4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili il ricorso per revocazione e l’istanzadi correzione di errore materiale; condanna il ricorrente al pagamento,in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 900,00 per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1-bis, se dovuto.RGN 23484/2024Pag.5Numero registro generale 23484/2024Numero sezionale 3168/2025Numero di raccolta generale 23715/2025Data pubblicazione 22/08/2025Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 18 giugno 2025.La PresidenteAdriana DoronzoRGN 23484/2024Pag.6Numero registro generale 22143/2025Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 11994/2026Data pubblicazione 30/04/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Correzionedi erroreSEZIONE LAVOROmaterialeComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - 22143/2025Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel.

Consigliere-Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso iscritto d’ufficio al n. 22143-2025 inrelazione al procedimento instaurato da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso opelegis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –per la correzione dell'ordinanza n. 23715/2025 dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA,depositata il 22/08/2025 R.G.N. 23484/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 22143/2025Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 11994/2026Data pubblicazione 30/04/20261.

Con decreto del Presidente titolare è statadisposta l’apertura del presente procedimento al finedella correzione dell’errore materiale contenutonell’intestazione dell’ordinanza n. 23715/2025.2.

È stata fissata l’odierna adunanza camerale edella stessa è stata data comunicazione alle parti.CONSIDERATO CHE1.

Sussiste un errore materiale nell’ordinanza n.23715/2025 pubblicata in data 22 agosto 2025 làdove, nell’epigrafe, la parte ricorrente è cosìindicata: “[OSCURATO:PERSONA], domiciliato inRoma presso la cancelleria della Corte di Cassazione,con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicatoindirizzo pec dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende”.In effetti la predetta parte ricorrente non erarappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (si veda il contenutodel ricorso per revocazione e/o per correzione dierrore materiale iscritto al NRG 23484/2024, pag.P.Q.M.La Corte dispone la correzione dell’intestazionedella ordinanza n. 23715/2025 dovendo la partericorrente essere indicata come segue:“[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Romapresso la cancelleria della Corte di Cassazione, condiritto di ricevere le comunicazioni all’indicatoindirizzo pec dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]”.Manda alla cancelleria per gli adempimenti diNumero registro generale 22143/2025Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 11994/2026Data pubblicazione 30/04/2026competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore,domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;- controricorrente -Numero registro generale 23484/2024Numero sezionale 3168/2025Numero di raccolta generale 23715/2025Data pubblicazione 22/08/2025Per la revocazione e/o correzione errore materiale della ordinanza diquesta Corte di Cassazione n. 13750/2024, depositata il 17/05/2024R.G.N. 4649/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ordinanza n. 13750/2024, questa Corte, pronunciando sulricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustiziaavverso la sentenza n. 918/2017 della Corte d’Appello di Napoli,depositata il 17.2.2017, ha rigettato il ricorso e condannato ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate in euro 1.200,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito.2. Contro tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto “ricorsoper revocazione e/o per correzione di errore materiale” dolendosi delfatto che “sebbene nel corso del giudizio di primo grado, incardinatonell'anno 2008, il Ministero della Giustizia resistente si fosse costituitodirettamente, a mezzo di propri funzionari, la Corte territoriale primaed il Giudice di legittimità poi, ritenendo per vero un fatto che,diversamente ed incontestabilmente, era non vero (costituzione nelcorso del giudizio di primo grado del Ministero resistente a mezzodell'Avvocatura dello Stato - fatto non vero - il Ministero, invece, si eracostituito direttamente a mezzo di propri funzionari – fatto vero edincontestabile per come emergente dagli atti dei vari giudizi), hacondannato l'odierno ricorrente al pagamento delle spese di lite,comprensive di onorari, anche del primo grado di giudizio (statuizioneconfermata in sede di legittimità)”.3. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.4. Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 23484/2024Pag.2Numero registro generale 23484/2024Numero sezionale 3168/2025Numero di raccolta generale 23715/2025Data pubblicazione 22/08/20251. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/oerrata applicazione del combinato disposto art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ. - 91 cod. proc. civ.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/oerrata applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per il giudizio dilegittimità.Con i suddetti motivi il ricorrente deduce errore di fatto revocatorioin relazione alla liquidazione delle spese di lite in cui sarebbe incorso ilgiudice di legittimità e, in alternativa, errore materiale, chiedendo didichiarare non dovute le spese del primo grado e compensazione dellespese del grado di cassazione.Assume che è dimostrato, in modo inequivocabile, dagli atti dicausa, il fatto processuale, previsto dall'art. 417 bis cod. proc. civ.,costituito dalla diretta costituzione nel giudizio di primo grado delMinistero della Giustizia e della conseguente non debenza, per difettodi patrocinio erariale, delle spese di lite (del primo grado), liquidate incomplessivi euro 1800,00.Aggiunge che qualora si dovessero ritenere insussistenti ipresupposti di cui all'art. 395, comma 4 cod. proc. civ., comunquepotrebbe procedersi alla correzione di errore materiale ex art. 391 biscod. proc. civ.Evidenzia, sul punto, che la correzione ha per oggetto un erroremateriale contenuto nel provvedimento, che attiene alla solamanifestazione della volontà e non anche al processo decisionale e chetra i casi di errore materiale emendabile, rientra, secondo consolidatagiurisprudenza, l'erronea applicazione delle tariffe forensi in materia dispese di lite, trattandosi di statuizione di natura accessoria, acontenuto normativamente obbligato.3. Entrambi i motivi sono inammissibili.3.1. Nella specie non sussiste alcun errore di fatto revocatorio, néalcun errore materiale.RGN 23484/2024Pag.3Numero registro generale 23484/2024Numero sezionale 3168/2025Numero di raccolta generale 23715/2025Data pubblicazione 22/08/2025Il ricorrente lamenta, infatti, la erronea liquidazione delle spese delprimo grado di merito, deducendo che non siano dovute per la difesadiretta da parte di funzionari dell’Amministrazione, ma, come risultatestualmente dallo stesso ricorso per cassazione proposto dall’odiernoistante, con il motivo 6 (pagg. 30-31), il ricorrente ha dedotto laviolazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., invocando il principiodi compensazione, mai deducendo la circostanza della non debenzaper difetto di patrocinio erariale.Come da questa Corte affermato (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.26643 del 22/10/2018) l'errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità,che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto,nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, edeve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamentesulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causadeterminante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documentiche sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, ilvizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi diimpugnazione.Nello specifico, l’ordinanza della suprema Corte impugnata non èaffetta da alcun errore di fatto, laddove, esaminando il sesto motivo diricorso (con cui era stata denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92,comma 2, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis», lamentando ilricorrente che la Corte d’Appello lo avesse condannato al pagamentodelle spese di lite, «disapplicando il principio di compensazione dellespese di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.») lo ha ritenutoinammissibile, perché la scelta del giudice del merito di noncompensare le spese di lite è discrezionale e non sindacabile in sede dilegittimità. Infatti, come è stato evidenziato, non esiste alcunRGN 23484/2024Pag.4Numero registro generale 23484/2024Numero sezionale 3168/2025Numero di raccolta generale 23715/2025Data pubblicazione 22/08/2025«principio di compensazione delle spese», bensì, al contrario,l’ordinamento prevede il principio della soccombenza, in forza delquale il giudice deve, di norma, condannare la parte soccombente apagare le spese di lite alla parte vittoriosa, sulla quale non devegravare il costo sostenuto per ottenere la necessaria tutela del suodiritto (art. 91 cod. proc. civ.).3.2. Per analoghe ragioni non si ravvisano errori materiali daemendare.4. Il ricorso per revocazione e l’istanza di correzione di erroremateriali sono dunque inammissibili.5. Il regolamento delle spese della impugnazione per revocazionesegue la soccombenza, mentre non vi è luogo a provvedere sullespese del procedimento per correzione di errore materiale (Cass., Sez.Un., 27 giugno 2002, n. 9438; Cass. 4 maggio 2009, n. 10203; Cass.17 settembre 2013, n. 21213; Cass. 16 gennaio 2024, n. 1625).6. Attesa l’inammissibilità dell’impugnazione, occorre dare atto, aifini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n.4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili il ricorso per revocazione e l’istanzadi correzione di errore materiale; condanna il ricorrente al pagamento,in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 900,00 per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1-bis, se dovuto.RGN 23484/2024Pag.5Numero registro generale 23484/2024Numero sezionale 3168/2025Numero di raccolta generale 23715/2025Data pubblicazione 22/08/2025Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 18 giugno 2025.La PresidenteAdriana DoronzoRGN 23484/2024Pag.6Numero registro generale 22143/2025Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 11994/2026Data pubblicazione 30/04/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Correzionedi erroreSEZIONE LAVOROmaterialeComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - 22143/2025Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere-Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso iscritto d’ufficio al n. 22143-2025 inrelazione al procedimento instaurato da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso opelegis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –per la correzione dell'ordinanza n. 23715/2025 dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA,depositata il 22/08/2025 R.G.N. 23484/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 22143/2025Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 11994/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Con decreto del Presidente titolare è statadisposta l’apertura del presente procedimento al finedella correzione dell’errore materiale contenutonell’intestazione dell’ordinanza n. 23715/2025.2. È stata fissata l’odierna adunanza camerale edella stessa è stata data comunicazione alle parti.CONSIDERATO CHE1. Sussiste un errore materiale nell’ordinanza n.23715/2025 pubblicata in data 22 agosto 2025 làdove, nell’epigrafe, la parte ricorrente è cosìindicata: “[OSCURATO:PERSONA], domiciliato inRoma presso la cancelleria della Corte di Cassazione,con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicatoindirizzo pec dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende”.In effetti la predetta parte ricorrente non erarappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (si veda il contenutodel ricorso per revocazione e/o per correzione dierrore materiale iscritto al NRG 23484/2024, pag.P.Q.M.La Corte dispone la correzione dell’intestazionedella ordinanza n. 23715/2025 dovendo la partericorrente essere indicata come segue:“[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Romapresso la cancelleria della Corte di Cassazione, condiritto di ricevere le comunicazioni all’indicatoindirizzo pec dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]”.Manda alla cancelleria per gli adempimenti diNumero registro generale 22143/2025Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 11994/2026Data pubblicazione 30/04/2026competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
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