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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13617/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 38266/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 334 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione a plurimi profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che la prevenuta ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 3-6 provv. impugn.), anche con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 38266/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 334 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione a plurimi profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che la prevenuta ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 3-6 provv. impugn.), anche con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 13617/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris