CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia emessa in data 10/02/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scritte, già rassegnate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza emessa in data 12/05/2017 dal Tribunale di Terni in composizione monocratica - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di tentato furto aggravato, ai sensi degli art. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., in Terni, il 26/02/2014 - ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Terni, irrevocabile il 26/06/2014, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in riferimento agli artt. 178, lett. c), 179, 420-ter, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e), cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale accolto la richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore per concomitante impegno professionale, inviata a mezzo pec in relazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nonostante le argomentazioni poste a fondamento dell'istanza, la Corte l'ha del tutto ignorata, procedendo alla discussione dell'appello; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla deposizione del teste Fabbris, che si è limitato ad affermare che i prodotti oggetto di furto erano venduti all'interno dei supermercati Lidi e Leclerc, circostanza del tutto inadeguata alla dimostrazione della condotta; 2.3 violazione di legge, in relazione agli artt. 54 e 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito escluso la sussistenza dello stato di necessità e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione dei limiti di pena edittale, nonostante la qualificazione della condotta come tentativo di furto aggravato, costituente ipotesi autonoma di reato; 2.4 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento ai criteri di determinazione della pena in continuazione, quasi sovrapponibile a quella inizialmente inflitta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. 1.Quanto al primo motivo di ricorso, va ricordato che - alla luce degli atti processuali, connpulsabili dal Collegio in considerazione della natura processuale dell'eccezione - l'istanza di rinvio per legittimo impedimento era stata inviata alla Corte di appello in data 08/02/2020, a mezzo pec. Con essa la difesa adduceva un contemporaneo impegno professionale indicando, a sostegno della impossibilità a farsi sostituire in entrambi i processi, il fatto che si trattava di processi da celebrarsi in diverse sedi, l'uno a Velletri e l'altro a Perugia, sedi diverse dal Foro di Roma, di appartenenza del difensore, in tal modo sottolineando la difficoltà di reperire un sostituto processuale; la difesa, inoltre, specificava che nel processo da celebrare a Velletri si sarebbero dovute valutare le questioni preliminari, mentre nel processo da celebrare a Perugia l'imputato risultava ammesso al gratuito patrocinio, il che rendeva ancor più difficile reperire un sostituto processuale; a conclusione dell'istanza di rinvio, in ogni caso, la difesa richiedeva la sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., inviando anche la richiesta di liquidazione dei compensi. Osserva la Corte che la richiesta difensiva risulta del tutto destituita di fondamento: nell'istanza, infatti, si dava atto dell'adesione del difensore, alla precedente udienza del 09/07/2019, all'astensione di categoria e della richiesta, a mezzo pec invita alla cancelleria in data 25/07/2019, della data del rinvio, comunicata regolarmente al difensore, a mezzo pec, in data 09/08/2019. Ciò che, al contrario, non risulta affatto documentata è la data in cui la difesa aveva ricevuto l'avviso di fissazione del processo da celebrarsi a Velletri per la stessa udienza del 10/02/2020; il decreto introduttivo del giudizio innanzi all'A.G. di Velletri, infatti, risulta emesso il 03/07/2019, ma non risulta in quale data fosse stato comunicato al difensore. In tal senso, quindi, l'istanza risulta non adeguatamente documentata circa il requisito della tempestività, non ponendo l'interlocutore in condizioni di verificare la tempestività della stessa; peraltro, la richiesta di sostituzione ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., appare del tutto contraddittoria con la stessa istanza di rinvio. In estrema sintesi, va rilevato che l'istanza non era adeguatamente documentata e motivata il che, al di là della omissione da parte della Corte territoriale, rende comunque corretta da un punto di vista procedurale la celebrazione del processo senza il difensore a cui si riferiva l'impedimento. Una siffatta impostazione del giudizio di questa Corte, come detto, trova legittimazione nella giurisprudenza di legittimità — che il Collegio condivide — secondo cui "qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla" (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322). Ne consegue che la Corte di cassazione, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione adottata dal Giudice a quo a sostegno della scelta avversata dal ricorrente e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione, quand'anche non correttamente giustificata o, come nella specie, non giustificata affatto. Peraltro, deve soggiungersi che "La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice procedente comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della "e-mail" da parte del predetto ufficio." (Sez.1, n. 25366 del 04/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281667, in tema di istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inoltrata, come nel caso in esame, in data anteriore alle disposizioni introdotte con l'art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176). 2. Il secondo motivo di ricorso risulta del tutto versato in fatto, richiamando la deposizione del teste Fabbris, neanche allegata al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, ed affermando che questi non aveva confermato la mancanza dei prodotti all'interno dei punti di vendita dei supermercati. Dalla motivazione della sentenza impugnata, al contrario, emerge come il teste Fabbris avesse riferito sia del riconoscimento dei generi sottratti sia della verifica dell'esportazione della merce rinvenuta in possesso dell'imputato, tanto all'esterno del supermercato, quanto all'esito della perquisizione nell'abitazione dello stesso. 3. Del tutto manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso: come si evince dalla sentenza di primo grado, il fatto è stato qualificato come tentativo di furto pluriaggravato in concorso, ai sensi degli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., fattispecie il cui limite edittale massimo è pari ad anni sei mesi otto di reclusione, come tale superiore al limite di applicabilità individuato dall'art. 131-bis cod. pen. in anni cinque di reclusione. Quanto alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., la stessa non è neanche argomentata, essendo solo enunciata nell'intestazione del motivo di ricorso. 4. Il quarto motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata individuazione dei criteri per la quantificazione della pena applicata per il reato satellite, all'esito del riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Terni, irrevocabile in data 26/06/2014, è del tutto infondato. Occorre ricordare che la Corte di merito ha individuato detto aumento nella misura di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa, aumento ritenuto congruo in relazione alle modalità del fatto di cui al presente processo, ossia all'aver agito in più persone e previa apposita programmazione. Trattasi di motivazione assolutamente adeguata, anche tenuto conto di quanto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282269, secondo cui "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite." Detta pronuncia, in motivazione, ha ricordato come "Ciò posto va tuttavia chiarito che l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi. Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatoti°. Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai 'criteri di cui all'art. 133 cod. pen.' deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497)." Nel caso in esame, quindi, appare del tutto evidente come l'aumento per il reato satellite, pari a mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa, appaia più che adeguatamente motivato, atteso il chiaro riferimento alle modalità della condotta, preordinata e commessa in concorso, anche considerata la quantificazione di detto aumento in relazione alla pena edittale minima prevista per la fattispecie di furto tentato pluriaggravato, pari ad anni due di reclusione. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi del'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s