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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04139/2025

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to la seguente SENTENZA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla ordinanza della Corte di cassazione n. 46138 del 04/10/2023 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Torino del 21/02/2023 per morte del reo. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Seconda sezione di questa Corte, con ordinanza n. 46138 del 04/10/2023, dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA].

2. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del Pubblico Ministero di declaratoria della estinzione della pena, preso atto del decesso dell’Amato e dichiarata la propria incompetenza, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte di legittimità per le determinazioni di competenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Risulta dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque, prima che questa Corte in data 04/10/2023 si pronunciasse sul ricorso da lui proposto.

La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva ordinanza, che va pertanto revocata.

Ed invero, il provvedimento emesso dopo la morte del reo è giuridicamente inesistente, mancando il soggetto processuale contro il quale deve essere fatta valere la pretesa punitiva e nei cui confronti il provvedimento stesso è pronunciato.

Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato il provvedimento (Sez. 1, n. 5837 del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285789 – 01; Sez. 5, ord. n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330 – 01; Sez. 1, n. 18692 del 10/6/2016, dep. 2017, Caffiero, Rv. 269865 – 01; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541 – 01).

Revocata l’ordinanza n. 46138 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], va di conseguenza annullata senza rinvio la sentenza pronunciata il 21/02/2023 dalla Corte di appello di Torino, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della decisione di questa Corte di legittimità.

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza n. 46138/2023 emessa il 4/10/2023 dalla Seconda sezione di questa Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza pronunciata il 21/2/2023 dalla Corte d'appello di Torino perchè il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così è d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla ordinanza della Corte di cassazione n. 46138 del 04/10/2023 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Torino del 21/02/2023 per morte del reo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Seconda sezione di questa Corte, con ordinanza n. 46138 del 04/10/2023, dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del Pubblico Ministero di declaratoria della estinzione della pena, preso atto del decesso dell’Amato e dichiarata la propria incompetenza, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte di legittimità per le determinazioni di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque, prima che questa Corte in data 04/10/2023 si pronunciasse sul ricorso da lui proposto. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva ordinanza, che va pertanto revocata. Ed invero, il provvedimento emesso dopo la morte del reo è giuridicamente inesistente, mancando il soggetto processuale contro il quale deve essere fatta valere la pretesa punitiva e nei cui confronti il provvedimento stesso è pronunciato. Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato il provvedimento (Sez. 1, n. 5837 del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285789 – 01; Sez. 5, ord. n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330 – 01; Sez. 1, n. 18692 del 10/6/2016, dep. 2017, Caffiero, Rv. 269865 – 01; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541 – 01). Revocata l’ordinanza n. 46138 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], va di conseguenza annullata senza rinvio la sentenza pronunciata il 21/02/2023 dalla Corte di appello di Torino, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della decisione di questa Corte di legittimità. P.Q.M. Revoca l'ordinanza n. 46138/2023 emessa il 4/10/2023 dalla Seconda sezione di questa Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza pronunciata il 21/2/2023 dalla Corte d'appello di Torino perchè il reato è estinto per morte dell'imputato. Così è d
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