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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21518/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letti i motivi aggiunti; Ritenuto che il ricorso svolge, con riferimento alla mancata concessione dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare (e con specifico riguardo al primo istituto), ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia di benefici penitenziari e misure alternative, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato; Rilevato, pertanto, che il ricorso - e con esso i motivi aggiunti, a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] uzciU [OSCURATO:PERSONA] oggl • O 3 6 022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letti i motivi aggiunti; Ritenuto che il ricorso svolge, con riferimento alla mancata concessione dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare (e con specifico riguardo al primo istituto), ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia di benefici penitenziari e misure alternative, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato; Rilevato, pertanto, che il ricorso - e con esso i motivi aggiunti, a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] uzciU [OSCURATO:PERSONA] oggl • O 3 6 022
Sentenza Cassazione n. 21518/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris