CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE. APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N-N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 7 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Ancona, pronunciata in data 20 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che tutti i motivi di impugnazione con cui la ricorrente lamenta violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 27 Cost., travisamento delle risultanze probatorie, carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, mancata esclusione della recidiva e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Rilevato che la ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso aroomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). In relazione al reato di truffa i giudici di appello hanno, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, affermato la penale responsabilità dell'imputata in considerazione delle attendibili dichiarazioni della persona offesa (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Con particolare riguardo al trattamento sanzionatorio i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, le modalità della condotta, la gravità del danno e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed hanno valutato come la progressione criminosa renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore, fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva/ (vedi pag. 7 della sentenza impugnata) . rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.I1v1.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d