CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 settembre 2023
Cassazione n. 25896/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24937/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CHIETI n.192/2022 depositata il 13/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo in questa sede alcuna parte intimata svolto attività difensiva; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 04/09/2023 [OSCURATO:PERSONA]