CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 33935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza emessa il 20 maggio 2021 confermava la sentenza del Tribunale di Bolzano, che accertava la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], con condanna alla pena di giustizia in relazione al delitto previsto dall'art. 489 cod. pen. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 23, comma 2, d.l. 149 del 2020 e successive modifiche, nonché d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. In particolare il ricorrente lamenta violazione dell'art. 23 cit., in quanto a seguito della. nomina del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], intervenuta con revoca del precedente difensore, costei non riceveva la notifica del deposito della requisitoria della Procura generale presso la Corte di appello. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 28 aprile 2022 — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi fondato il ricorso e annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. 5. Il difensore del ricorrente depositava conclusioni datate 11 maggio 2022, con la quale si riportava ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che in tema di giudizio di legittimità, il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto (fra le altre, Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Gresta, Rv. 280121 - 01). Nel caso in esame il ricorrente non solo ha indicato gli atti processuali da esaminare ai fini della valutazione del ricorso, ma li ha anche allegati al ricorso medesimo. 3. Dagli atti allegati al ricorso emerge che effettivamente [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel corso del giudizio di primo grado, dopo l'atto di citazione per ill giudizio di secondo grado per il 20 maggio 2021, notificato al predetto difensore il 31 marzo 2021, nominava l'avv. [OSCURATO:PERSONA] il 1 aprile 2021, con revoca dei precedenti difensori, nomina che veniva depositata a mezzo pec [OSCURATO:EMAIL] dal predetto difensore in data 30 aprile 2021. Il 10 maggio 2021 la Procura generale presso la Corte di appello trasmetteva le proprie conclusioni scritte, che venivano notificate all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e non all'avv. [OSCURATO:PERSONA] rotti. 4. Va preliminarmente evidenziato che il ricorrente non dimostra che l'indirizzo di posta elettronica al quale fu inviata la nomina sia quello corretto. Non di meno, però, dal verbale dell'udienza tenuta in Corte di appello emerge che la difesa dell'imputato era garantita proprio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], seppur assente, a riprova della circostanza che il deposito della nomina del nuovo difensore era avvenuto correttamente e che aveva raggiunto lo scopo. Tanto premesso, deve rilevarsi come l'art. 23 bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, regoli il giudizio di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e preveda la trattazione cartolare, in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo richiesta di discussione orale o richiesta dell'imputato di voler comparire. Tale norma, applicabile ratione temporis al caso in esame — vigente dal 9 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, a seguito delle proroghe intervenute — e di fatto applicata, essendosi svolta l'udienza in 'camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, vedeva la Procura generale inviare le conclusioni con deposito a mezzo pec, ma la Corte non le notificava al difensore dell'imputato, bensì a quello la cui nomina era stata revocata. L'art. 23, comma 2, d.l. 137/2020 prevede che «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [...]. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto». 4. Il ricorrente lamenta fondatamente la violazione della disposizione citata deducendo la nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., afferente l'intervento dell'imputato, quale nullità a regime intermedio. Infatti, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina ennergenziale pandennica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero, in violazione dell'art. 23-bis, comma 2, del dl. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, anche soltanto ad uno dei difensori del medesimo imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma :1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282905 - 01; Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, Sciuto, Rv. 282881 - 01; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01). La partecipazione dell'imputato richiamata dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. va intesa nel senso non solo di mera presenza fisica nel procedimento, bensì anche come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare (Sez. 1, n..4242 del 20/06/1997, [OSCURATO:PERSONA]. 208597 - 01). Nel caso in esame non si è dunque verificato il caso della tardiva — e non immediata — trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero all'altra parte, nel qual caso non si verifica alcuna nullità, se è ancora possibile il deposito delle conclusioni da parte di quest'ultima, bensì l'omessa trasmissione, con lesione del diritto di intervento, ancor più nel caso Al esame ove la dinamica cartolare presuppone la conoscenza delle conclusioni del pubblico ministero per l'esercizio compiuto e consapevole del diritto di difesa (quanto al caso della trasmissione esistente ma non immediata, in relazione al giudizio di cassazione, Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412 - 01). Ne consegue la fondatezza del ricorso e l'annullamento con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Trento P.Q.IM. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esam