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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:T:1998:191
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61998B0044 - IT Avis juridique important | 61998B0044 Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 14 agosto 1998. - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) NV contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare - Decisioni 91/482/CEE e 97/803/CE - Regolamento (CE) n. 2553/97 - Procedimento d'urgenza - Intervento - Urgenza - Assenza. - [OSCURATO:PERSONA]44/98 R. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-03079 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave ed irreparabile - Valutazione in presenza di un potere discrezionale dell'istituzione comunitaria - Danno economico (Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 104, n. 2) [OSCURATO:PERSONA] carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave ed irreparabile.

La parte che chiede la sospensione dell'esecuzione di una decisione impugnata è tenuta a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi ed irreparabili.

Dato che il Consiglio, adottando la decisione 97/803 che introduce, nell'ambito del regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare, contingenti tariffari per l'importazione di taluni prodotti agricoli in esenzione dai dazi doganali, ha fatto uso del suo potere discrezionale circa la scelta del provvedimento più appropriato per prevenire perturbazioni sul mercato comunitario dei prodotti di cui trattasi, e al fine di evitare che il giudice dell'urgenza, concedendo una sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata che dà attuazione alle disposizioni introdotte da tale decisione, non pregiudichi questo potere discrezionale, la domanda della richiedente può essere accolta solo se l'urgenza risulta incontestabile.

Un danno di carattere puramente economico non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile, atteso che esso può costituire oggetto di una compensazione finanziaria successiva, in quanto l'esistenza di circostanze eccezionali può essere constatata quando risulta che, in assenza del provvedimento provvisorio richiesto, l'interessato rischia di essere posto in una situazione tale da mettere in pericolo la sua stessa esistenza o modificare in modo irrimediabile le sue quote di mercato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998B0044 - IT Avis juridique important | 61998B0044 Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 14 agosto 1998. - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) NV contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare - Decisioni 91/482/CEE e 97/803/CE - Regolamento (CE) n. 2553/97 - Procedimento d'urgenza - Intervento - Urgenza - Assenza. - [OSCURATO:PERSONA]44/98 R. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-03079 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave ed irreparabile - Valutazione in presenza di un potere discrezionale dell'istituzione comunitaria - Danno economico (Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 104, n. 2) [OSCURATO:PERSONA] carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave ed irreparabile. La parte che chiede la sospensione dell'esecuzione di una decisione impugnata è tenuta a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi ed irreparabili. Dato che il Consiglio, adottando la decisione 97/803 che introduce, nell'ambito del regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare, contingenti tariffari per l'importazione di taluni prodotti agricoli in esenzione dai dazi doganali, ha fatto uso del suo potere discrezionale circa la scelta del provvedimento più appropriato per prevenire perturbazioni sul mercato comunitario dei prodotti di cui trattasi, e al fine di evitare che il giudice dell'urgenza, concedendo una sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata che dà attuazione alle disposizioni introdotte da tale decisione, non pregiudichi questo potere discrezionale, la domanda della richiedente può essere accolta solo se l'urgenza risulta incontestabile. Un danno di carattere puramente economico non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile, atteso che esso può costituire oggetto di una compensazione finanziaria successiva, in quanto l'esistenza di circostanze eccezionali può essere constatata quando risulta che, in assenza del provvedimento provvisorio richiesto, l'interessato rischia di essere posto in una situazione tale da mettere in pericolo la sua stessa esistenza o modificare in modo irrimediabile le sue quote di mercato.
Sentenza Corte di giustizia UE/1998 — Fons Iuris — Fons Iuris