CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 08128/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione dell'errore di fatto che inficia la sentenza emessa dalla Seconda Sezione penale di questa Corte il 5 maggio 2023 in relazione ai reati di furto contestatigli ai capi 5), 7), 11), 15) e 16) della imputazione trattandosi di reati di furto procedibili a querela per effetto delle modifiche al regime di procedibilità apportate dal d. Igs. 150 del 2022 come modificato dal dl. n. 162 del 2022 convertito con I. n. 199 del 30 dicembre 32022. Sostiene che la Seconda Sezione Penale è incorsa in errore percettivo non avendo rilevato che già in sede cautelare, come attestato dal Tribunale del Riesame di Palermo, si era dato atto della mancanza della querela che non era stata proposta nei termini di rito e, per l'effetto, era stata rilevata la improcedibilità con conseguente perenzione del titolo cautelare. Anche in sede di giudizio di legittimità sulla responsabilità tale mancanza produce i suoi effetti, carenza che, erroneamente, non è stata rilevata, benché dedotta, dalla Corte di Cassazione. Ne consegue la illegittimità della condanna per i reati di cui ai capi 5), 7), 11) 15) e 16) rilevante ai fini della determinazione della pena da eseguire. 2. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati, pronuncia che può essere dichiarata con ordinanza emessa in assenza di contraddittorio. L'errore di fatto che legittima il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali e che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Si tratta di una nozione assolutamente pacifica e delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte fin dalla più risalente sentenza in materia (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). E', invece, esclusa dal perimetro della nozione di fatto la valutazione del giudice che, anche se fondata su una fuorviata rappresentazione percettiva, abbia contenuto valutativo. Sono, infine, estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. 3. La sentenza impugnata con il rimedio straordinario non è incorsa in errore percettivo nella verifica dei presupposti per l'applicazione della normativa in materia di improcedibilità per mancanza di querela: anzi, ha dato atto della richiesta in tal senso della difesa (punto 3 del Ritenuto in fatto) con il deposito di produzione documentale atta a dimostrare la sopravvenuta improcedibilità per mancanza di querela, e, in applicazione di un consolidato indirizzo ermeneutico costituito da una pronuncia a Sezioni Unite ( Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273561) è pervenuta alla conclusione, condivisa dalla giurisprudenza anche più recente in materia, secondo cui nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis", capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285467). Deve, pertanto, escludersi qualsivoglia errore di fatto o erronea applicazione di norme processuali in cui sia incorsa la sentenza della quale il ricorrente ha chiesto la correzione e che, non solo ha dato atto della produzione documentale ma che, soprattutto, in linea con i consolidati principi ne ha ritenuto la irrilevanza. 4.In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio