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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07818/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 28 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa il 10 marzo 2021 dal Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto a fini di cessione a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in dodici involucri del peso complessivo di grammi 6,25 lordi; fatto commesso in Roma, il 23/01/2021.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed affermato la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in ordine alla detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta dietro ad un muretto (v. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), sottolineando come nel sito nel quale l'imputato era stato visto dai militari occultare qualcosa fossero stati poi rinvenuti 10 involucri contenenti la medesima sostanza stupefacente contenuta nei due involucri che l'imputato aveva con sè.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, contestando la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, dunque privo di un adeguato confronto con la motivazione della sentenza ricorsa, avendo la Corte territoriale (v. pagina 4 della sentenza) dato risalto ai plurimi e specifici precedenti penali da cui era gravato l'imputato, concludendo, senza vizi logici, nel senso che il delitto oggetto di procedimento non poteva considerarsi come occasionale ricaduta nel reato, ma come sintomatico di una significativa prosecuzione di un percorso delinquenziale, rimarcando indifferenza e mancanza di efficacia dissuasiva delle precedenti risposte punitive, con conseguente meritevolezza di una aggravamento di pena, essendo la commissione dell'ulteriore reato espressione di inclinazione a delinquere.

Osservato che trattasi di valutazione che si conforma al dictunn delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), che hanno affermato che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; valutazione rientrante nell'ambito dell'attività discrezionale riservata al giudice di merito.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 28 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa il 10 marzo 2021 dal Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto a fini di cessione a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in dodici involucri del peso complessivo di grammi 6,25 lordi; fatto commesso in Roma, il 23/01/2021. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed affermato la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in ordine alla detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta dietro ad un muretto (v. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), sottolineando come nel sito nel quale l'imputato era stato visto dai militari occultare qualcosa fossero stati poi rinvenuti 10 involucri contenenti la medesima sostanza stupefacente contenuta nei due involucri che l'imputato aveva con sè. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, contestando la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, dunque privo di un adeguato confronto con la motivazione della sentenza ricorsa, avendo la Corte territoriale (v. pagina 4 della sentenza) dato risalto ai plurimi e specifici precedenti penali da cui era gravato l'imputato, concludendo, senza vizi logici, nel senso che il delitto oggetto di procedimento non poteva considerarsi come occasionale ricaduta nel reato, ma come sintomatico di una significativa prosecuzione di un percorso delinquenziale, rimarcando indifferenza e mancanza di efficacia dissuasiva delle precedenti risposte punitive, con conseguente meritevolezza di una aggravamento di pena, essendo la commissione dell'ulteriore reato espressione di inclinazione a delinquere. Osservato che trattasi di valutazione che si conforma al dictunn delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), che hanno affermato che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; valutazione rientrante nell'ambito dell'attività discrezionale riservata al giudice di merito. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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