CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20400/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: FLT PRI71R20 L669V);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:PERSONA]: 13444081007),mandataria della società [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 55R70 L719C);- controricorrente -nonchéSORDINI RENATO e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo quale Curatoredell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3340/2020,pubblicata l’8 luglio 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19maggio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;Numero registro generale 26921/2020Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20400/2026Data pubblicazione 17/06/20261.- [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio suo padre [OSCURATO:PERSONA], suo zioSordini Giovanni e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale curatore dell'ereditàgiacente di suo nonno [OSCURATO:PERSONA], per farsi dichiarare erede diquest’ultimo in forza di accettazione tacita dell’eredità e farsi dichiarareproprietario dell'immobile sito in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 99, interno n.5, censito nel N.C.E.U., al foglio 1012, particella 879, subalterno 9, ricevutoiure haereditatis. Tale immobile era oggetto di esecuzione immobiliaredinanzi al Tribunale di Roma, giusta procedura esecutiva n. 1101/2011R.G.E..L’attore domandò, inoltre, la restituzione del medesimo bene al padreRenato e allo zio Giovanni che lo possedevano, nonché la revoca dellanomina del curatore dell'eredità giacente, per carenza dei requisiti ex art.528 c.c.Si costituì in giudizio con comparsa di intervento volontario, la societàTrevi [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, successivamente, Aurora SPVS.r.l. e, per essa, quale mandataria, doBANK S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].)con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.. Chiesero, in particolare,dichiararsi la prescrizione del diritto dell’attore di accettare l’eredità delnonno, essendo trascorso il termine di cui all’art. 480 c.c..Rimasero, invece, contumaci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e laCuratela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Velletri, con la sentenza di primo grado, rigettò ledomande giudiziali; dichiarò la prescrizione del diritto dell’attore diaccettare l’eredità del nonno e l’inammissibilità della costituzione ingiudizio della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale nuova mandatariadella società [OSCURATO:SOCIETA]2.- Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, condue motivi di impugnazione (rispettivamente attinenti a violazione e falsaapplicazione dell’art. 476 c.c. e dell’art. 167 c.p.c.) e ha chiesto l’integraleNumero registro generale 26921/2020Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20400/2026Data pubblicazione 17/06/2026riforma della sentenza di primo grado con conseguente accoglimento delledomande originariamente proposte.Nel giudizio d’appello si è costituita la sola società [OSCURATO:SOCIETA]., amezzo della propria mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.La Corte d’Appello di Roma, rilevato che, nei confronti dell’appellatoSordini Giovanni, la notificazione dell’appello non era andata a buon fine(essendo il predetto risultato irreperibile) e rilevata altresì l’omessaosservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 l. n. 53 del 1994, ha assegnatoall’appellante termine perentorio fino al 30 settembre 2017 per il rinnovodelle notificazioni.Tale termine è stato rispettato con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] ed allaCuratela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA]. Invece, nei riguardi di SordiniGiovanni, ha osservato che la notificazione dell’appello nuovamente non èandata a buon fine per irreperibilità del destinatario.La Corte distrettuale, con la sentenza n. 3340/2020, pubblicata l’8luglio 2020, ha, pertanto, dichiarato inammissibile l’appello in applicazionedell’art. 331 c.p.c., stante l’inesistenza della notificazione eseguita neiconfronti dell’appellato [OSCURATO:PERSONA] ed ha condannato l’appellanteSordini Roberto alle spese di lite nei confronti della società Aurora SPVS.r.l.3.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.4.- La società [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo della propria mandatariaPhoenix [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., resiste con controricorso, mentre glialtri intimati non hanno svolto difese in questa fase.5.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente, deve evidenziarsi che, diversamente da quantoaffermato dalla difesa della controricorrente nella memoria depositata aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. (alle pagg. 1-2), il presente giudizio dilegittimità non ha dato luogo ad alcun decreto contenente proposta diNumero registro generale 26921/2020Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20400/2026Data pubblicazione 17/06/2026definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., comunicata alleparti.2.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., la contraddittorietà della motivazione.Sostiene, in particolare, che la sentenza della Corte d’Appello di Romaavrebbe correttamente indicato, a pag. 3, che si era proceduto a notificarenel termine concesso l’atto di appello a [OSCURATO:PERSONA] e al Curatoredell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], mentre, a pag. 5, aveva concluso perla nullità della notificazione dell’atto di appello nei confronti dei suddetticonvenuti per violazione degli art. 3 e 11 della l. 21 gennaio 1994, n. 53.3.- La censura, oltre ad un’evidente inammissibilità dovuta allamancata identificazione di un fatto - in senso eminentemente storico-naturalistico - di cui sarebbe stato omesso l’esame (cfr., all’uopo ed “expermultis”, Cass. civ., Sez. 6-1, ordinanza n. 22397 del 6 settembre2022), risulta anche infondata giacché, alla pag. 5 della sentenzaimpugnata, la Corte di merito ha parlato solo della notificazione a SordiniGiovanni, la quale, non essendo andata a buon fine per irreperibilità deldestinatario, doveva reputarsi inesistente. Peraltro, la lamentatacontraddizione non è predicabile nemmeno con quanto affermato a pag.4, paragrafo 2, della sentenza impugnata, giacché è evidente come, intale passaggio, la Corte di merito si sia riferita alla notificazione originariadell’atto di appello, di cui era stata poi disposta la rinnovazione e non giàa quella eseguita all’esito di quest’ultima.Infine, la censura non si confronta con le argomentazioni dellasentenza impugnata, da cui è agevole desumere come l’appello sia statodichiarato inammissibile in forza del disposto dell’art. 331 c.p.c., avendola Corte di merito reputato sussistente un’ipotesi di causa inscindibile conriguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti lanotificazione era risultata inesistente, anche all’esito dell’ordine dirinnovazione impartito dalla Corte territoriale.4.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. «322Numero registro generale 26921/2020Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20400/2026Data pubblicazione 17/06/2026c.p.c.», ma si tratta, con tutta evidenza, dell’art. 332 c.p.c. (indicato come«322 c.p.c.» per mero lapsus calami).Sostiene, al riguardo, che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbedato luogo ad un’ipotesi di causa inscindibile o di litisconsorzio necessario,in quanto, nella specie, si trattava di una petizione di eredità. Inoltre,valorizza il fatto che, subito dopo la proposizione della domanda giudiziale,[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe allontanato dall’immobile caduto insuccessione e sarebbe, poi, deceduto. In tal senso, secondo laprospettazione del ricorrente, vi sarebbe stata una cessazione dellamateria del contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguenteirrilevanza dell’omessa notificazione dell’appello nei suoi riguardi.5.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 533 c.c.Sostiene, al riguardo, che legittimato passivo dell’azione di petizioneereditaria è colui che si trova nel possesso dei beni ereditari senza alcuntitolo giustificativo.Evidenzia, ancora, che con la morte di [OSCURATO:PERSONA] non si ponevapiù un problema di verifica con riguardo all’esatta notificazione o menodell’atto di appello perché i beni su cui il predetto esercitava il possessosarebbero così tornati ad essere disponibili, con conseguente venir menodelle finalità recuperatorie della petizione ereditaria. Rimarca, ancora unavolta, che [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l’attivazione del giudizio in primogrado si è allontanato dall’abitazione rendendosi irreperibile, cosicché ibeni da quest’ultimo posseduti sarebbero tornati nella disponibilitàdell’erede.6.- Le predette censure, suscettibili senz’altro di scrutinio congiunto,sono infondate.È certamente vero che in caso di petizione di eredità non vi èlitisconsorzio necessario, salva l’ipotesi in cui sia dedotta la falsità, nullitào annullabilità del testamento, in cui i chiamati a titolo di successionelegittima vanno evocati in giudizio quali litisconsorti necessari (cfr., in talsenso, da ultimo, Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 6313 del 17 marzoNumero registro generale 26921/2020Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20400/2026Data pubblicazione 17/06/20262026). Tuttavia, nel caso di specie, la domanda giudiziale - com’è agevoledesumere dalla lettura e disamina sia del ricorso introduttivo del presentegiudizio di legittimità, che della sentenza impugnata - è stata diretta neiconfronti di tutti gli altri chiamati all’eredità ed ha avuto ad oggettol’accertamento della qualità di erede dell’attore. In altri termini,quest’ultimo ha chiesto accertarsi la propria qualità di erede esclusivo neiconfronti di tutti i convenuti. Dunque, può senz’altro ritenersi come, pereffetto dell’esperimento di tale azione di accertamento della qualità dierede, nell’ambito del giudizio d’appello si fosse realizzato l’esistenza diun litisconsorzio necessario di natura processuale, con conseguentelegittima applicazione dell’art. 331 c.p.c. ad opera della Corte di merito(cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 30102del 14 novembre 2025, secondo cui il litisconsorzio necessario in appellorappresenta «situazione rilevante ai sensi dell'art. 331 c.p.c.»). Inoltre,nella specie, come chiarito dalla Corte distrettuale, la circostanzadell’avvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante in quantointervenuta successivamente alla scadenza del termine perentorioassegnato ai sensi dell’art. 331 c.p.c.7.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppateil ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamentodelle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, in favore dellacontroricorrente.8.- Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudiziodi legittimità con riguardo alle parti rimaste intimate, non avendo questesvolto alcuna attività difensiva.9.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneNumero registro generale 26921/2020Numero sezionale 1337/2026Numero di raccolta generale 20400/2026Data pubblicazione 17/06/2026Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 4.200,00 (euro quattromiladuecento/00), di cui€. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre spese generali, pari al15% sui compensi, ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 19 maggio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo