Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29002/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0229W1V) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Piacenza che lo aveva condannato per il delitto di furto pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alla sussistenza del reato contestato - è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, consegue alla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

La motivazione offerta dalla sentenza impugnata ha un contenuto ben più complesso di quello censurato dal motivo in esame, che trascura: il riferimento al rinvenimento nelle rubriche dei telefoni - in uso all'imputato e a uno degli autori materiali del furto - delle reciproche utenze; i contatti e gli spostamenti rilevati a mezzo GPS, che attestavano lo spostamento coordinato dell'auto in uso all'imputato e dell'utenza in uso al Mangiaracina; gli spostamenti dell'autovettura dell'imputato, che a più riprese si recava nei pressi dell'azienda ove sarebbe stato successivamente perpetrato il furto dell'autocarro; infine il riconoscimento ben due volte a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò emergeva il coinvolgimento nella fase di perlustrazione dell'imputato, senza manifeste illogicità, anche in relazione al diverso trattamento riservato a colui che era a bordo dell'autovettura con l'Ali (cfr. foll. 7-8).

D'altro canto, a differenza della atomizzazione proposta dal ricorrente, che sollecita una non consentita rilettura del materiale probatorio, ciò che emerge è che la Corte di appello abbia effettuato una valutazione corretta, non limitandosi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedendo ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma valutando, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiandone l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedendo ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 1, n. 44324 del 18 aprile 2013, P.G., P.C. in proc.

Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 20461 del 12 aprile 2016, P.C. in proc.

Graziadei, Rv. 266941).

Le doglianze contenute nel primo motivo sono, inoltre, reiterative, in quanto fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio - non è consentito in sede di legittimità in quanto a fronte della motivazione di primo grado, che valutava la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e l'equivalenza alle contestate aggravanti, riconoscendo il buon comportamento processuale dell'imputato, l'appello non argomentava ragioni di censura specifiche, limitandosi a chiedere solo il giudizio di prevalenza.

A ben vedere il motivo di appello era dunque inammissibile, il che ben può essere rilevato in questa sede: infatti, le Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello.

Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.

Quanto alla dosimetria della pena, quantificata in mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione alla, pena prevista, data l'equivalenza delle circostanze, dall'art. 624 , comma 1, cod. pen: la motivazione della sentenza impugnata ancora la dosimetria alla particolare capacità criminale di Alì, non essendo (\ necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01).

Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata, che conducono alla declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0229W1V) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Piacenza che lo aveva condannato per il delitto di furto pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alla sussistenza del reato contestato - è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, consegue alla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. La motivazione offerta dalla sentenza impugnata ha un contenuto ben più complesso di quello censurato dal motivo in esame, che trascura: il riferimento al rinvenimento nelle rubriche dei telefoni - in uso all'imputato e a uno degli autori materiali del furto - delle reciproche utenze; i contatti e gli spostamenti rilevati a mezzo GPS, che attestavano lo spostamento coordinato dell'auto in uso all'imputato e dell'utenza in uso al Mangiaracina; gli spostamenti dell'autovettura dell'imputato, che a più riprese si recava nei pressi dell'azienda ove sarebbe stato successivamente perpetrato il furto dell'autocarro; infine il riconoscimento ben due volte a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò emergeva il coinvolgimento nella fase di perlustrazione dell'imputato, senza manifeste illogicità, anche in relazione al diverso trattamento riservato a colui che era a bordo dell'autovettura con l'Ali (cfr. foll. 7-8). D'altro canto, a differenza della atomizzazione proposta dal ricorrente, che sollecita una non consentita rilettura del materiale probatorio, ciò che emerge è che la Corte di appello abbia effettuato una valutazione corretta, non limitandosi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedendo ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma valutando, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiandone l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedendo ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 1, n. 44324 del 18 aprile 2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 20461 del 12 aprile 2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941). Le doglianze contenute nel primo motivo sono, inoltre, reiterative, in quanto fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio - non è consentito in sede di legittimità in quanto a fronte della motivazione di primo grado, che valutava la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e l'equivalenza alle contestate aggravanti, riconoscendo il buon comportamento processuale dell'imputato, l'appello non argomentava ragioni di censura specifiche, limitandosi a chiedere solo il giudizio di prevalenza. A ben vedere il motivo di appello era dunque inammissibile, il che ben può essere rilevato in questa sede: infatti, le Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. Quanto alla dosimetria della pena, quantificata in mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione alla, pena prevista, data l'equivalenza delle circostanze, dall'art. 624 , comma 1, cod. pen: la motivazione della sentenza impugnata ancora la dosimetria alla particolare capacità criminale di Alì, non essendo (\ necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata, che conducono alla declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 29002/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris