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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 1983

Cassazione n. 00771/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/07/1983 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione lineare e coerente, frutto di un esauriente disamina dei dati processuali e di una corretta valorizzazione giuridica dei fatti in relazione alla finalità della detenzione della sostenza stupefacente riscontrata, funzionale allo spaccio e non all'uso erson?de ( si vedano le considerazioni spese negli ultimi due capoversi di pagina 2, immuni a cerft,ure. prospettabili in questa sede); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod, proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/07/1983 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione lineare e coerente, frutto di un esauriente disamina dei dati processuali e di una corretta valorizzazione giuridica dei fatti in relazione alla finalità della detenzione della sostenza stupefacente riscontrata, funzionale allo spaccio e non all'uso erson?de ( si vedano le considerazioni spese negli ultimi due capoversi di pagina 2, immuni a cerft,ure. prospettabili in questa sede); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod, proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 00771/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris