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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 23064/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 36570 del 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] d'Assicurance pour le [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2631 del 2019, depositata il 13 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che il Tribunale di Milano ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] d'Assurance pour le [OSCURATO:PERSONA] (CO.FA.CE.), della somma di euro 183.000, oltre interessi e spese di procedura; che avverso il decreto proposero opposizione la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] e nel giudizio si costituì la CO.FA.CE., chiedendo il rigetto dell'opposizione; che il Tribunale rigettò l'opposizione, confermò il decreto ingiuntivo e condannò gli opponenti al pagamento delle spese di lite; che la pronuncia è stata impugnata dalle parti soccombenti e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 13 giugno 2019, ha rigettato l'appello, ha confermato la sentenza del Tribunale ed ha condannato gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d'appello di Milano propongono ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nonché [OSCURATO:PERSONA], Giovanna, Emanuela, Gianluigi e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto affidato a sette motivi; che resiste la CO.FA.CE. con controricorso.

Considerato che i ricorrenti hanno depositato un atto del 15 febbraio 2022, firmato dal difensore e dalle parti personalmente, col quale dichiarano di rinunciare al ricorso; che la società controricorrente non risulta aver aderito a tale richiesta; che l'atto di rinuncia è comunque idoneo a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione da parte dei ricorrenti; che le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle relative spese, liquidate in complessivi euro 5.600, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 36570 del 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] d'Assicurance pour le [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2631 del 2019, depositata il 13 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che il Tribunale di Milano ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] d'Assurance pour le [OSCURATO:PERSONA] (CO.FA.CE.), della somma di euro 183.000, oltre interessi e spese di procedura; che avverso il decreto proposero opposizione la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] e nel giudizio si costituì la CO.FA.CE., chiedendo il rigetto dell'opposizione; che il Tribunale rigettò l'opposizione, confermò il decreto ingiuntivo e condannò gli opponenti al pagamento delle spese di lite; che la pronuncia è stata impugnata dalle parti soccombenti e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 13 giugno 2019, ha rigettato l'appello, ha confermato la sentenza del Tribunale ed ha condannato gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d'appello di Milano propongono ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nonché [OSCURATO:PERSONA], Giovanna, Emanuela, Gianluigi e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto affidato a sette motivi; che resiste la CO.FA.CE. con controricorso. Considerato che i ricorrenti hanno depositato un atto del 15 febbraio 2022, firmato dal difensore e dalle parti personalmente, col quale dichiarano di rinunciare al ricorso; che la società controricorrente non risulta aver aderito a tale richiesta; che l'atto di rinuncia è comunque idoneo a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione da parte dei ricorrenti; che le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione medesima. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle relative spese, liquidate in complessivi euro 5.600, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Decreto Cassazione n. 23064/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris