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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04360/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 4 e 7

I. n. 895/67, 23

I. n. 110/75, 648 e 697 cod. pen.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla intervenuta modifica dell'imputazione e alla violazione dell'art. 129 c.p.p.

Il ricorso è inammissibile.

L'accordo ratificato dal giudice si sviluppa a seguito della modifica dell'imputazione.

Il ricorso non deduce che la pronuncia non tenga conto di quanto convenuto.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 I. n. 895/67, 23 I. n. 110/75, 648 e 697 cod. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla intervenuta modifica dell'imputazione e alla violazione dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. L'accordo ratificato dal giudice si sviluppa a seguito della modifica dell'imputazione. Il ricorso non deduce che la pronuncia non tenga conto di quanto convenuto. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 1
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