Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46121/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato su richiesta a SEPE Vincenzo una pena sospesa per il reato di cui all'art. 589 bis comma 1, cod. pen., ritenuta l'attenuante di cui al comma 7 della norma citata e le generiche, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (fatto occorso il 25/8/2020).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa del SEPE, formulando tre motivi.

Con il primo, ha introdotto una questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 comma 3 bis, codice strada, nella parte in cui prevede che, nel caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, l'interessato non possa conseguire nuovo titolo prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca, per violazione degli artt. 3, 27, 35 e 41 Costituzione.

In particolare, il deducente ritiene che la norma non consenta irragionevolmente al giudice o alla pubblica amministrazione di tener conto delle peculiarità del caso concreto, la durata minima della sanzione inibitoria essendo di ben tre volte superiore la durata massima della sanzione prevista per l'ipotesi non aggravata di cui all'art. 589 bis, comma 1, cod. pen.

Questo automatismo sarebbe portatore di una intensa carica afflittiva, tale da rendere la sanzione accessoria sproporzionata rispetto al fatto, non consentendo di operare un bilanciamento con gli altri beni giuridici coinvolti.

Trattasi di previsione che, peraltro, si porrebbe in contrasto anche con la giurisprudenza sovranazionale, connotandosi la sanzione amministrativa accessoria di che trattasi come una vera e propria pena e venendo ad assumere un carattere fortemente punitivo e dissuasivo, connotati che, peraltro, la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto nelle sentenze n. 68/2021 e 112/2019.

La questione sollevata, inoltre, ha diretta rilevanza nel caso concreto poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla sua soluzione, la non manifesta infondatezza, inoltre, discenderebbe dal rilevato contrasto della previsione con l'architettura costituzionale e i principi di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena.

La previsione, inoltre, contiene una presunzione assoluta che non ne consente una lettura costituzionalmente orientata.

Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di cui all'art. 606, lett. a), cod. proc. pen., per avere il giudice esercitato una potestà appartenente al prefetto, applicando la sanzione accessoria ai sensi dell'art. 222, comma 3 -bis cit.

Con il terzo motivo, infine, ha dedotto vizio di mancanza di motivazione in ordine alla applicazione della sanzione accessoria della inibizione al conseguimento di nuovo titolo abilitativo prima di quindici anni, omissione particolarmente rilevante nel caso di specie, nel quale si discute di un evento morte determinato anche dal concorso di colpa della vittima, incorsa in molteplici violazioni del codice strada.3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. Il Tribunale, con la sentenza censurata, ha sancito l'accordo sulla pena raggiunto dalle parti e disposto d'ufficio, ai sensi dell'art. 222, comma 2, d.

Igs. 285/2000, la revoca della patente di guida.

In motivazione, poi, ha riportato il testo dell'art. 222, comma 3 -bis, per il quale, nelle ipotesi di cui al citato comma 2, l'interessato non potrà conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca.

3. L'esame del secondo e del terzo motivo è logicamente preliminare allo scrutinio della sollevata questione di legittimità costituzionale, del pari manifestamente infondata.

L'articolo 222, codice strada - al comma 2, quarto periodo - prevede, dopo l'entrata in vigore della legge n. 41 del 23/3/2016 (applicabile ratione temporis al caso di specie) che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida».

Nelle more, la Corte costituzionale è intervenuta sulla materia con la sentenza n. 88 del 2019 e dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all'art. 222, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589 bis e 590 bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 222, cod. strada.

In questi casi il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata massima prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222, cod. strada.

La revoca della patente, dunque, dopo l'intervento del giudice delle leggi, resta obbligatoria solo per le ipotesi, come quella all'esame (essendo stato contestato al SEPE di aver condotto un autocarro in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti e cagionato per colpa la morte di un motociclista), nelle quali ricorrano, cioè, le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589 bis e 590 bis, cod. pen.

Il giudice, nella sentenza con la quale ha recepito l'accordo delle parti sulla pena, si è limitato, dunque, a disporre la revoca obbligatoria, non esercitando alcun potere discrezionale, non previsto dalla legge, per il quale fosse onerato di fornire idonea giustificazione in ordine alla irrogazione della sanzione amministrativa accessoria, da applicarsi ex lege, a prescindere dalle determinazioni delle parti e dal contenuto dell'accordo (sez. 4 n. 3975 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978; n. 18538 del 10/01/2014, Rustemi, Rv. 259209, in cui si è affermato il principio per cui, in tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità; n. 49221 del 30/11/2012, Matteucci, Rv. 253971; n. 8022 del 28/1/2014, Giannella, Rv. 258622; e, in motivazione, n. 32239 del 20/6/2018, Tarini, che rinvia proprio alle sentenze citate).

Quanto, poi, all'esercizio di un potere riservato al prefetto, la doglianza difensiva muove da un assunto del tutto errato, quello in base al quale la previsione dell'art. 222, comma 3-bis, d.

Igs. 285/1992, costituirebbe null'altro che una modulazione della durata della sanzione amministrativa accessoria prevista dal comma.

Questa Corte, tuttavia, ha già chiarito che - secondo la previsione dell'art. 222, codice strada - la sanzione amministrativa accessoria che, conseguente al reato di cui all'art. 589 bis, cod. pen., viene disposta dal giudice, è la revoca della patente di guida.

Tale sanzione, tuttavia, non conosce modulazione temporale, diversamente dalla inibizione al conseguimento di (nuova) patente di guida, che ha durata differente a seconda che si tratti di omicidio stradale di cui rispettivamente al comma 1, ai commi 2, 3 e 4, o al comma 5 dell'art. 589 bis, cod. pen., ed è disposta per il caso specifico con provvedimento del prefetto (sez. 4, n. 1791 del 16/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275147).

Nella sentenza citata, in motivazione, la Corte di legittimità ha spiegato perché si tratta di istituti differenti.

Intanto, l'art. 222 cit., al comma 3-bis, connette alla revoca della patente di guida (quale sanzione amministrativa accessoria del reato di cui all'art. 589 bis), periodi di inibizione diversamente commisurati a seconda del reato e di altre circostanze espressamente richiamate.

Inoltre, prevede che la sentenza irrevocabile sia trasmessa al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, il quale emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.

Si tratta di una disciplina che ha innovato quella prevista dall'art. 91 d.P.R. n. 393/1959, dalla quale conseguiva la definitività della inibizione alla guida ove revocata la patente (in motivazione, sez. 4, n. 1791/2019, cit. che, a sua volta richiama sul punto sez. 4, n. 5359 del 19/02/1990, Turizio, Rv. 184015).

In conclusione, il provvedimento di revoca fa venir meno il titolo che abilita alla guida e non conosce modulazioni temporali.

Il periodo di inibizione al conseguimento di una nuova patente, invece, viene determinato con specifico provvedimento dal prefetto e conosce significative escursioni, rapportate alla particolare ipotesi di omicidio stradale verificatasi.

Esso, quindi, oltre a conseguire direttamente dalla legge, assume rilievo per l'autorità amministrativa, che non potrà rilasciare una nuova patente di guida se non risulta decorso il periodo di inibizione.4.

Fatta tale premessa, deve rilevarsi che, nella specie, il giudice ha, nel dispositivo, correttamente applicato soltanto la sanzione amministrativa accessoria prevista dalla legge, vale a dire la revoca della patente di guida; in motivazione, tuttavia e del tutto inutilmente, ha poi riportato il disposto della norma successiva di competenza del prefetto, precisazione che, oltre a non essere stata riprodotta nella parte dispositiva, deve considerarsi comunque inutiliter data.

Di qui la manifesta infondatezza di entrambi i motivi.

5. Ma anche il primo motivo è manifestamente infondato e ciò per manifesta infondatezza della questione sollevata.

Il deducente, nell'argomentare in ordine all'asserita irragionevolezza della previsione normativa in esame, ha omesso di considerare che è stato lo stesso giudice delle leggi a escluderla proprio con riferimento alle ipotesi di reato come quella contestata al SEPE.

In quella sede, per quanto qui d'interesse, il giudice delle leggi ha richiamato precedenti pronunce per ribadire che l'indifferenziato automatismo sanzionatorio costituisce un possibile indice di disparità di trattamento e di irragionevolezza intrinseca, osservando che, in linea di principio, le previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale.

Il dubbio d'illegittimità costituzionale può essere, tuttavia, superato caso per caso, a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato.

6. Da quanto precede e ricordato che la sanzione inibitoria è cosa diversa dalla revoca obbligatoria che il giudice deve disporre anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta, discendono l'irrilevanza della questione proposta (dovendosi considerare inutiliter data la menzione del comma 3-bis in motivazione), ma anche la sua manifesta infondatezza, la inibitoria censurata di irragionevolezza essendo stata modulata dal legislatore in base alla graduale offensività delle condotte criminose e alla ricorrenza di specifiche circostanze [come, per esempio, precedenti condanne per i reati di cui agli artt. 186, comma 2 lett. b) e c) e 2- bis o 187, comma 1 e 1-bis, codice strada].

Ciò consente di ritenere definitivamente superata la prospettata non conformità della norma alla Carta e ai principi costituzionali, una volta precisato che gli effetti della condanna accessoria discendono da condotte diversificabili.

7. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 30 novembre 2022 )9 Il Consigliere estensore H tz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato su richiesta a SEPE Vincenzo una pena sospesa per il reato di cui all'art. 589 bis comma 1, cod. pen., ritenuta l'attenuante di cui al comma 7 della norma citata e le generiche, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (fatto occorso il 25/8/2020). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa del SEPE, formulando tre motivi. Con il primo, ha introdotto una questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 comma 3 bis, codice strada, nella parte in cui prevede che, nel caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, l'interessato non possa conseguire nuovo titolo prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca, per violazione degli artt. 3, 27, 35 e 41 Costituzione. In particolare, il deducente ritiene che la norma non consenta irragionevolmente al giudice o alla pubblica amministrazione di tener conto delle peculiarità del caso concreto, la durata minima della sanzione inibitoria essendo di ben tre volte superiore la durata massima della sanzione prevista per l'ipotesi non aggravata di cui all'art. 589 bis, comma 1, cod. pen. Questo automatismo sarebbe portatore di una intensa carica afflittiva, tale da rendere la sanzione accessoria sproporzionata rispetto al fatto, non consentendo di operare un bilanciamento con gli altri beni giuridici coinvolti. Trattasi di previsione che, peraltro, si porrebbe in contrasto anche con la giurisprudenza sovranazionale, connotandosi la sanzione amministrativa accessoria di che trattasi come una vera e propria pena e venendo ad assumere un carattere fortemente punitivo e dissuasivo, connotati che, peraltro, la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto nelle sentenze n. 68/2021 e 112/2019. La questione sollevata, inoltre, ha diretta rilevanza nel caso concreto poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla sua soluzione, la non manifesta infondatezza, inoltre, discenderebbe dal rilevato contrasto della previsione con l'architettura costituzionale e i principi di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena. La previsione, inoltre, contiene una presunzione assoluta che non ne consente una lettura costituzionalmente orientata. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di cui all'art. 606, lett. a), cod. proc. pen., per avere il giudice esercitato una potestà appartenente al prefetto, applicando la sanzione accessoria ai sensi dell'art. 222, comma 3 -bis cit. Con il terzo motivo, infine, ha dedotto vizio di mancanza di motivazione in ordine alla applicazione della sanzione accessoria della inibizione al conseguimento di nuovo titolo abilitativo prima di quindici anni, omissione particolarmente rilevante nel caso di specie, nel quale si discute di un evento morte determinato anche dal concorso di colpa della vittima, incorsa in molteplici violazioni del codice strada.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il Tribunale, con la sentenza censurata, ha sancito l'accordo sulla pena raggiunto dalle parti e disposto d'ufficio, ai sensi dell'art. 222, comma 2, d. Igs. 285/2000, la revoca della patente di guida. In motivazione, poi, ha riportato il testo dell'art. 222, comma 3 -bis, per il quale, nelle ipotesi di cui al citato comma 2, l'interessato non potrà conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. 3. L'esame del secondo e del terzo motivo è logicamente preliminare allo scrutinio della sollevata questione di legittimità costituzionale, del pari manifestamente infondata. L'articolo 222, codice strada - al comma 2, quarto periodo - prevede, dopo l'entrata in vigore della legge n. 41 del 23/3/2016 (applicabile ratione temporis al caso di specie) che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida». Nelle more, la Corte costituzionale è intervenuta sulla materia con la sentenza n. 88 del 2019 e dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all'art. 222, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589 bis e 590 bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 222, cod. strada. In questi casi il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata massima prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222, cod. strada. La revoca della patente, dunque, dopo l'intervento del giudice delle leggi, resta obbligatoria solo per le ipotesi, come quella all'esame (essendo stato contestato al SEPE di aver condotto un autocarro in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti e cagionato per colpa la morte di un motociclista), nelle quali ricorrano, cioè, le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589 bis e 590 bis, cod. pen. Il giudice, nella sentenza con la quale ha recepito l'accordo delle parti sulla pena, si è limitato, dunque, a disporre la revoca obbligatoria, non esercitando alcun potere discrezionale, non previsto dalla legge, per il quale fosse onerato di fornire idonea giustificazione in ordine alla irrogazione della sanzione amministrativa accessoria, da applicarsi ex lege, a prescindere dalle determinazioni delle parti e dal contenuto dell'accordo (sez. 4 n. 3975 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978; n. 18538 del 10/01/2014, Rustemi, Rv. 259209, in cui si è affermato il principio per cui, in tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità; n. 49221 del 30/11/2012, Matteucci, Rv. 253971; n. 8022 del 28/1/2014, Giannella, Rv. 258622; e, in motivazione, n. 32239 del 20/6/2018, Tarini, che rinvia proprio alle sentenze citate). Quanto, poi, all'esercizio di un potere riservato al prefetto, la doglianza difensiva muove da un assunto del tutto errato, quello in base al quale la previsione dell'art. 222, comma 3-bis, d. Igs. 285/1992, costituirebbe null'altro che una modulazione della durata della sanzione amministrativa accessoria prevista dal comma. Questa Corte, tuttavia, ha già chiarito che - secondo la previsione dell'art. 222, codice strada - la sanzione amministrativa accessoria che, conseguente al reato di cui all'art. 589 bis, cod. pen., viene disposta dal giudice, è la revoca della patente di guida. Tale sanzione, tuttavia, non conosce modulazione temporale, diversamente dalla inibizione al conseguimento di (nuova) patente di guida, che ha durata differente a seconda che si tratti di omicidio stradale di cui rispettivamente al comma 1, ai commi 2, 3 e 4, o al comma 5 dell'art. 589 bis, cod. pen., ed è disposta per il caso specifico con provvedimento del prefetto (sez. 4, n. 1791 del 16/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275147). Nella sentenza citata, in motivazione, la Corte di legittimità ha spiegato perché si tratta di istituti differenti. Intanto, l'art. 222 cit., al comma 3-bis, connette alla revoca della patente di guida (quale sanzione amministrativa accessoria del reato di cui all'art. 589 bis), periodi di inibizione diversamente commisurati a seconda del reato e di altre circostanze espressamente richiamate. Inoltre, prevede che la sentenza irrevocabile sia trasmessa al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, il quale emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza. Si tratta di una disciplina che ha innovato quella prevista dall'art. 91 d.P.R. n. 393/1959, dalla quale conseguiva la definitività della inibizione alla guida ove revocata la patente (in motivazione, sez. 4, n. 1791/2019, cit. che, a sua volta richiama sul punto sez. 4, n. 5359 del 19/02/1990, Turizio, Rv. 184015). In conclusione, il provvedimento di revoca fa venir meno il titolo che abilita alla guida e non conosce modulazioni temporali. Il periodo di inibizione al conseguimento di una nuova patente, invece, viene determinato con specifico provvedimento dal prefetto e conosce significative escursioni, rapportate alla particolare ipotesi di omicidio stradale verificatasi. Esso, quindi, oltre a conseguire direttamente dalla legge, assume rilievo per l'autorità amministrativa, che non potrà rilasciare una nuova patente di guida se non risulta decorso il periodo di inibizione.4. Fatta tale premessa, deve rilevarsi che, nella specie, il giudice ha, nel dispositivo, correttamente applicato soltanto la sanzione amministrativa accessoria prevista dalla legge, vale a dire la revoca della patente di guida; in motivazione, tuttavia e del tutto inutilmente, ha poi riportato il disposto della norma successiva di competenza del prefetto, precisazione che, oltre a non essere stata riprodotta nella parte dispositiva, deve considerarsi comunque inutiliter data. Di qui la manifesta infondatezza di entrambi i motivi. 5. Ma anche il primo motivo è manifestamente infondato e ciò per manifesta infondatezza della questione sollevata. Il deducente, nell'argomentare in ordine all'asserita irragionevolezza della previsione normativa in esame, ha omesso di considerare che è stato lo stesso giudice delle leggi a escluderla proprio con riferimento alle ipotesi di reato come quella contestata al SEPE. In quella sede, per quanto qui d'interesse, il giudice delle leggi ha richiamato precedenti pronunce per ribadire che l'indifferenziato automatismo sanzionatorio costituisce un possibile indice di disparità di trattamento e di irragionevolezza intrinseca, osservando che, in linea di principio, le previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale. Il dubbio d'illegittimità costituzionale può essere, tuttavia, superato caso per caso, a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. 6. Da quanto precede e ricordato che la sanzione inibitoria è cosa diversa dalla revoca obbligatoria che il giudice deve disporre anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta, discendono l'irrilevanza della questione proposta (dovendosi considerare inutiliter data la menzione del comma 3-bis in motivazione), ma anche la sua manifesta infondatezza, la inibitoria censurata di irragionevolezza essendo stata modulata dal legislatore in base alla graduale offensività delle condotte criminose e alla ricorrenza di specifiche circostanze [come, per esempio, precedenti condanne per i reati di cui agli artt. 186, comma 2 lett. b) e c) e 2- bis o 187, comma 1 e 1-bis, codice strada]. Ciò consente di ritenere definitivamente superata la prospettata non conformità della norma alla Carta e ai principi costituzionali, una volta precisato che gli effetti della condanna accessoria discendono da condotte diversificabili. 7. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 30 novembre 2022 )9 Il Consigliere estensore H tz
Sentenza Cassazione n. 46121/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris