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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 22208/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4049/23 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen .); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 17 aprile 2023 con cui il ricorrente ribadisce le doglianze proposte; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso (e confermato nella citata memoria) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; peraltro la Corte di merito ha congruamente motivato che, indipendentemente dalla circostanza di essere stato trovato in compagnia di soggetto pregiudicato, la violazione era parimenti integrata, essendo stato l'imputato controllato mentre si trovava in luogo che non era oggetto della autorizzazione (limitata al SERT); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4049/23 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen .); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 17 aprile 2023 con cui il ricorrente ribadisce le doglianze proposte; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso (e confermato nella citata memoria) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; peraltro la Corte di merito ha congruamente motivato che, indipendentemente dalla circostanza di essere stato trovato in compagnia di soggetto pregiudicato, la violazione era parimenti integrata, essendo stato l'imputato controllato mentre si trovava in luogo che non era oggetto della autorizzazione (limitata al SERT); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 22208/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris