CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 09/12/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di TOrino, in data 18/01/2017, nei confronti - per quanto qui rileva - di BOSIO Francesco, in relazione al delitto di ricettazione continuata a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il BOSIO, deducendo nullità della sentenza per il mancato accoglimento della richiesta di trattazione orale e di differimento per impedimento dell'imputato; sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.l. n. 149 del 2020, e censurava l'affermazione di penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Per ciò che riguarda il rigetto della richiesta di trattazione orale, viene in rilievo il comma 6 dell'art. 23-bis s.l. n. 137 del 2020 (convertito con modificazioni dalla I. n. 176 del 2020), il quale prevede che, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dello stesso art. 23-bis, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza deve essere formulata - nei procedimenti in cui l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020 - entro il termine perentorio di cinque giorni da tale data. Nella specie, in cui l'udienza era fissata per il 09/12/2020, l'istanza di trattazione è stata presentata il giorno 28/11/2020, e quindi tardivamente. Sulla scorta di quanto appena esposto, deve ritenersi manifestamente infondato anche imperniato sull'impedimento dell'imputato, proprio perché non è stata tempestivamente presentata richiesta di discussione orale o di presenziare all'udienza. Per la medesima ragione, appare inammissibile, perché privo di concreto interesse, il motivo concernente la chiamata del processo ad un orario diverso da quello indicato nel decreto di citazione. Totalmente generica, e perciò inammissibile, è la questionEr` di costituzionalità relativa alle disposizioni dettate in conseguenza dell'emergenza pandemica. Per ciò che riguarda i rilievi in punto di responsabilità, è invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte d'Appello ha tutt'altro che illogicamente valorizzato una serie di risultanze captative, ritenute univocamente dimostrative dell'intromissione del BOSIO nel commercio della merce (occhiali e alimenti conservati) di provenienza furtiva (cfr. pag. 15 seg. della sentenza impugnata). Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il71.5/02/2022 Il ConsigIé Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] yiENZA PIERO t NIM , D'AGOSTI