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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29231/2026

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osto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/10/2025 della Corte d'appello di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio o senza rinvio della sentenza impugnata; uditi gli [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Napoli, e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Cosenza che, in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA], chiedono l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 74, comma 6 (capo 1), e 73 (capi 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, relativi a detenzioni e cessioni illecite di cocaina, come descritti nelle imputazioni.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di D'[OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza.2.1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nell'attribuire valore probatorio al cosiddetto giudicato cautelare, tanto più che, relativamente alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonostante il giudicato cautelare, la Corte di appello ha emesso una sentenza di assoluzione.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge nel valutare il ricorso in appello come generico e aspecifico, così non rispondendo alle argomentazioni dell'appellante e meramente reiterando la motivazione della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lagonegro.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge nel ravvisare una associazione per delinquere in assenza dei suoi elementi costituivi, anche trascurando che già il Giudice per l'udienza preliminare aveva assolto i due presunti fornitori di droga dall'associazione, sicché, con l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], la dichiarazione di non doversi procedere per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e il dubbio coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] (al quale viene contestato soltanto il reato oggetto del capo 9), può dubitarsi della sussistenza del numero minimo di partecipanti necessario per integrare il reato associativo.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel trascurare la frammentarietà e l'occasionalità della partecipazione dei coimputati, sicché risulta che i reati-fine sono attribuiti prevalentemente al solo D'[OSCURATO:PERSONA], così palesandosi l'assenza di una struttura organizzativa stabile e di elementi denotativi certi dell'esistenza di una associazione per delinquere.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'attribuire senza fondamento a D'[OSCURATO:PERSONA] la qualità di promotore della associazione.

2.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche nonostante la leale condotta processuale del ricorrente e facendo leva, il Tribunale, sull'assunto che sarebbe stata riconosciuta la circostanza attenuante ex art. 74, comma 6, d.P.R. cit., mentre tale disposizione delinea una fattispecie autonoma di reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e sono infondati.

A differenza di quel che si assume nel ricorso, la Corte di appello non ha fondato la sua decisione sul formarsi del giudicato cautelare, del quale ha rilevato l'esistenza, ma ha valutato che «il quadro probatorio è particolarmente consistentee articolato» ripercorrendo gli elementi di prova già considerati nella sentenza di primo grado (p. 8-9) Del tutto generiche risultano le contestazioni relative alla valenza probatoria delle conversazioni intercettate, i contenuti delle quali risultano analiticamente richiamati e vagliati nella sentenza di primo grado a sostegno delle condanne concernenti i reati ex art. 73 d.P.R. cit. p. 13-82).

2. Il terzo e il quarto dei motivi — quelli nei quali si concentra lo sviluppo del ricorso e che riguardano il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1) — possono essere trattati unitariamente e sono fondati.

La sentenza impugnata non tratta le questioni poste con il ricorso in esame, le quali, invece, sono state oggetto dell'atto di appello, che, sebbene definito dalla Corte come caratterizzato da «un contenuto generico e aspecifico», tali questioni articola in termini compiuti.

Vale, al riguardo, anzitutto, osservare quel che segue.

Il reato descritto nel capo 1), già riqualificato ex art. 74, comma 6 d.P.R. cit., dal Tribunale, ha come originari imputati sei persone: il ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (qualificati come fornitori stabili della droga destinata alla associazione per delinquere) sono stati assolti con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Potenza del 10/07/2020, a conclusione del separato giudizio, svoltosi con il rito abbreviato.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per morte dell'imputato.

Invece, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] con la formula «perché il fatto non costituisce reato» per la insufficiente prova dell'elemento psicologico del reato, osservando che non emerge quale utilità economica egli avrebbe ricavato dalla appartenenza alla associazione e che la sua frequentazione con D'[OSCURATO:PERSONA] fu breve (p. 6).

Ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] richiamando le varie fonti di prova a suo carico, evidenziandone l'attività di riscossore dei proventi delle cessioni di sostanze stupefacenti a confutazione dell'assunto difensivo che lo presenta come noto assuntore di cocaina (p. 8-9, 10-11).

Ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e le circostanze che confutano la tesi difensiva mirante escludere la sussistenza di una associazione per delinquere sul presupposto, che, in realtà, i traffici di sostanze stupefacenti afferivano a un caso di c.d. consumo di gruppo (p. 8-9, 11-12). 3In definitiva, l'argomentazione che la sentenza della Corte d'appello svolge circa l'esistenza di una associazione per delinquere poggia sull'analisi delle posizioni di due dei tre imputati, perché relativamente a [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha dichiarato non doversi procedere per morte dell'imputato, del quale non ha esaminato le condotte, vagliate, invece, nella sentenza del Tribunale che lo ha condannato.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio nel quale sia sviluppata una completa argomentazione circa la sussistenza, o meno, del requisito del numero minimo di partecipanti (tre persone) per configurare una associazione per delinquere.

3. Da questo esito deriva che perdono rilevanza attuale il quarto, il quinto e il sesto dei motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annu P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 03 AGO 2026 FU: O [OSCURATO:PERSONA] Do seppina Cirimele 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/10/2025 della Corte d'appello di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio o senza rinvio della sentenza impugnata; uditi gli [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Napoli, e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Cosenza che, in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA], chiedono l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 74, comma 6 (capo 1), e 73 (capi 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, relativi a detenzioni e cessioni illecite di cocaina, come descritti nelle imputazioni. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di D'[OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nell'attribuire valore probatorio al cosiddetto giudicato cautelare, tanto più che, relativamente alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonostante il giudicato cautelare, la Corte di appello ha emesso una sentenza di assoluzione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge nel valutare il ricorso in appello come generico e aspecifico, così non rispondendo alle argomentazioni dell'appellante e meramente reiterando la motivazione della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lagonegro. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge nel ravvisare una associazione per delinquere in assenza dei suoi elementi costituivi, anche trascurando che già il Giudice per l'udienza preliminare aveva assolto i due presunti fornitori di droga dall'associazione, sicché, con l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], la dichiarazione di non doversi procedere per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e il dubbio coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] (al quale viene contestato soltanto il reato oggetto del capo 9), può dubitarsi della sussistenza del numero minimo di partecipanti necessario per integrare il reato associativo. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel trascurare la frammentarietà e l'occasionalità della partecipazione dei coimputati, sicché risulta che i reati-fine sono attribuiti prevalentemente al solo D'[OSCURATO:PERSONA], così palesandosi l'assenza di una struttura organizzativa stabile e di elementi denotativi certi dell'esistenza di una associazione per delinquere. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'attribuire senza fondamento a D'[OSCURATO:PERSONA] la qualità di promotore della associazione. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche nonostante la leale condotta processuale del ricorrente e facendo leva, il Tribunale, sull'assunto che sarebbe stata riconosciuta la circostanza attenuante ex art. 74, comma 6, d.P.R. cit., mentre tale disposizione delinea una fattispecie autonoma di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e sono infondati. A differenza di quel che si assume nel ricorso, la Corte di appello non ha fondato la sua decisione sul formarsi del giudicato cautelare, del quale ha rilevato l'esistenza, ma ha valutato che «il quadro probatorio è particolarmente consistentee articolato» ripercorrendo gli elementi di prova già considerati nella sentenza di primo grado (p. 8-9) Del tutto generiche risultano le contestazioni relative alla valenza probatoria delle conversazioni intercettate, i contenuti delle quali risultano analiticamente richiamati e vagliati nella sentenza di primo grado a sostegno delle condanne concernenti i reati ex art. 73 d.P.R. cit. p. 13-82). 2. Il terzo e il quarto dei motivi — quelli nei quali si concentra lo sviluppo del ricorso e che riguardano il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1) — possono essere trattati unitariamente e sono fondati. La sentenza impugnata non tratta le questioni poste con il ricorso in esame, le quali, invece, sono state oggetto dell'atto di appello, che, sebbene definito dalla Corte come caratterizzato da «un contenuto generico e aspecifico», tali questioni articola in termini compiuti. Vale, al riguardo, anzitutto, osservare quel che segue. Il reato descritto nel capo 1), già riqualificato ex art. 74, comma 6 d.P.R. cit., dal Tribunale, ha come originari imputati sei persone: il ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (qualificati come fornitori stabili della droga destinata alla associazione per delinquere) sono stati assolti con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Potenza del 10/07/2020, a conclusione del separato giudizio, svoltosi con il rito abbreviato. Con la sentenza impugnata la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per morte dell'imputato. Invece, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] con la formula «perché il fatto non costituisce reato» per la insufficiente prova dell'elemento psicologico del reato, osservando che non emerge quale utilità economica egli avrebbe ricavato dalla appartenenza alla associazione e che la sua frequentazione con D'[OSCURATO:PERSONA] fu breve (p. 6). Ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] richiamando le varie fonti di prova a suo carico, evidenziandone l'attività di riscossore dei proventi delle cessioni di sostanze stupefacenti a confutazione dell'assunto difensivo che lo presenta come noto assuntore di cocaina (p. 8-9, 10-11). Ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e le circostanze che confutano la tesi difensiva mirante escludere la sussistenza di una associazione per delinquere sul presupposto, che, in realtà, i traffici di sostanze stupefacenti afferivano a un caso di c.d. consumo di gruppo (p. 8-9, 11-12). 3In definitiva, l'argomentazione che la sentenza della Corte d'appello svolge circa l'esistenza di una associazione per delinquere poggia sull'analisi delle posizioni di due dei tre imputati, perché relativamente a [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha dichiarato non doversi procedere per morte dell'imputato, del quale non ha esaminato le condotte, vagliate, invece, nella sentenza del Tribunale che lo ha condannato. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio nel quale sia sviluppata una completa argomentazione circa la sussistenza, o meno, del requisito del numero minimo di partecipanti (tre persone) per configurare una associazione per delinquere. 3. Da questo esito deriva che perdono rilevanza attuale il quarto, il quinto e il sesto dei motivi di ricorso. P.Q.M. Annu P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 03 AGO 2026 FU: O [OSCURATO:PERSONA] Do seppina Cirimele 4
Sentenza Cassazione n. 29231/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris